Autore: Andrea Marton

  • Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 226 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 226 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.

    Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’articolo 537 del codice di procedura penale.

  • Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Articolo 225 Codice di Procedura Civile: Decisione sulla querela

    Art. 225 c.p.c. – Decisione sulla querela

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.

    Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

  • Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Articolo 224 Codice di Procedura Civile: Sequestro del documento

    Art. 224 c.p.c. – Sequestro del documento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale, dopo di che si redige il processo verbale di cui all’articolo precedente.

    Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.

  • Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento

    Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento

    Art. 223 c.p.c. – Processo verbale di deposito del documento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato.

    Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.

    Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica.

  • Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit

    Art. 222 c.p.c.: Interpello della parte che ha prodotto la scrit

    Art. 222 c.p.c. – Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

  • Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Art. 221 c.p.c.: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Art. 221 c.p.c. – Modo di proposizione e contenuto della querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

    La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.

    È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.

  • Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Art. 220 c.p.c. – Pronuncia del collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

    Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a lire cinquecento e non superiore a lire diecimila.

  • Art. 219 c.p.c.: Redazione di scritture di comparazione

    Art. 219 c.p.c.: Redazione di scritture di comparazione

    Art. 219 c.p.c. – Redazione di scritture di comparazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

    Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.

  • Art. 218 c.p.c.: Scritture di comparazione presso depositari

    Art. 218 c.p.c.: Scritture di comparazione presso depositari

    Art. 218 c.p.c. – Scritture di comparazione presso depositari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

    Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

  • Art. 217 c.p.c.: Custodia della scrittura e provvedimenti istrut

    Art. 217 c.p.c.: Custodia della scrittura e provvedimenti istrut

    Art. 217 c.p.c. – Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove.

    Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

  • Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione

    Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione

    Art. 216 c.p.c. – Istanza di verificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

    L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore.

  • Art. 215 c.p.c.: Riconoscimento tacito della scrittura privata

    Art. 215 c.p.c.: Riconoscimento tacito della scrittura privata

    Art. 215 c.p.c. – Riconoscimento tacito della scrittura privata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

    se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;

    se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

    Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.