Autore: Andrea Marton

  • Art. 2268 c.c.: Escussione preventiva del patrimonio sociale

    Art. 2268 c.c.: Escussione preventiva del patrimonio sociale

    Art. 2268 c.c. – Escussione preventiva del patrimonio sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

  • Articolo 2269 Codice Civile: Responsabilità del nuovo socio

    Articolo 2269 Codice Civile: Responsabilità del nuovo socio

    Art. 2269 c.c. – Responsabilità del nuovo socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.

  • Articolo 2270 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Articolo 2270 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Art. 2270 c.c. – Creditore particolare del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

    Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.

    La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

  • Articolo 2271 Codice Civile: Esclusione della compensazione

    Articolo 2271 Codice Civile: Esclusione della compensazione

    Art. 2271 c.c. – Esclusione della compensazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

  • Articolo 2272 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Articolo 2272 Codice Civile: Cause di scioglimento

    Art. 2272 c.c. Cause di scioglimento

    In vigore

    La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale; 5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata (1).

  • Articolo 2273 Codice Civile: Proroga tacita

    Articolo 2273 Codice Civile: Proroga tacita

    Art. 2273 c.c. – Proroga tacita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

  • Art. 2274 c.c.: Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

    Art. 2274 c.c.: Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

    Art. 2274 c.c. – Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

  • Articolo 2275 Codice Civile: Liquidatori

    Articolo 2275 Codice Civile: Liquidatori

    Art. 2275 c.c. Liquidatori

    In vigore

    Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

  • Articolo 2276 Codice Civile: Obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Articolo 2276 Codice Civile: Obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Art. 2276 c.c. – Obblighi e responsabilità dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

  • Art. 2277 Codice Civile: Inventario

    Art. 2277 Codice Civile: Inventario

    Art. 2277 c.c. Inventario

    In vigore

    Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

  • Articolo 2278 Codice Civile: Poteri dei liquidatori

    Articolo 2278 Codice Civile: Poteri dei liquidatori

    Art. 2278 c.c. – Poteri dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

    Essi rappresentano la società anche in giudizio.

  • Articolo 2279 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Articolo 2279 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Art. 2279 c.c. – Divieto di nuove operazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni.

    Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.