Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2292 Codice Civile: Regime sociale

    Articolo 2292 Codice Civile: Regime sociale

    Art. 2292 c.c. – Ragione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.

    La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

  • Articolo 2293 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2293 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2293 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

    Spiegazione

    La società in nome collettivo è regolata dalle norme del proprio capo e, per quanto queste non dispongano, dalle norme sulla società semplice (capo precedente). È la tecnica del rinvio che completa la disciplina della s.n.c.

    Come funziona e quando si applica

    In pratica, dove manca una regola specifica per la s.n.c. si applicano in via residuale le regole della società semplice (ad esempio su amministrazione e rapporti tra soci), salvo le particolarità della collettiva come l’iscrizione e la responsabilità.

    Esempio pratico

    Per un profilo non disciplinato espressamente per la s.n.c. – ad esempio certi aspetti dell’amministrazione – si guarda alle norme dettate per la società semplice.

    Domande frequenti

    Quali norme si applicano alla s.n.c.?

    Quelle specifiche del capo sulla società in nome collettivo e, in via residuale, le norme della società semplice.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2294 Codice Civile: Incapace

    Art. 2294 Codice Civile: Incapace

    Art. 2294 c.c. – Incapace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli articoli 320, 397, 424 e 425.

  • Articolo 2295 Codice Civile: Atto costitutivo

    Articolo 2295 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 2295 c.c. – Atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo della società deve indicare:

    1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci;

    2) la ragione sociale;

    3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;

    4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

    5) l’oggetto sociale;

    6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

    7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;

    8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

    9) la durata della società.

  • Articolo 2296 Codice Civile: Pubblicazione

    Articolo 2296 Codice Civile: Pubblicazione

    Art. 2296 c.c. Pubblicazione

    In vigore

    L’atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

  • Articolo 2297 Codice Civile: Mancata registrazione

    Articolo 2297 Codice Civile: Mancata registrazione

    Art. 2297 c.c. Mancata registrazione

    In vigore

    Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

  • Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società

    Art. 2298 c.c. – Rappresentanza della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

  • Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie

    Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie

    Art. 2299 c.c. – Sedi secondarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Un estratto dell’atto costitutivo deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall’istituzione delle medesime.

    L’estratto deve indicare l’ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell’iscrizione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

    L’istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l’iscrizione nello stesso termine anche all’ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

  • Articolo 2300 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Articolo 2300 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo

    Art. 2300 c.c. – Modificazioni dell’atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione.

    Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

    Le modificazioni dell’atto costitutivo, finchè non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

    Spiegazione

    Gli amministratori della s.n.c. devono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società di cui è obbligatoria l’iscrizione, entro trenta giorni. Fino all’iscrizione, le modificazioni non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che ne erano a conoscenza.

    Come funziona e quando si applica

    È espressione del principio di pubblicità dichiarativa tipico delle società di persone: l’atto modificativo è valido tra i soci ma diventa opponibile ai terzi solo con l’iscrizione. Riguarda, ad esempio, il cambio di amministratori, di sede o dei patti sociali.

    Esempio pratico

    Se i soci di una s.n.c. cambiano l’amministratore ma non iscrivono la modifica, un terzo in buona fede può ancora considerare valido l’operato del vecchio amministratore.

    Domande frequenti

    Entro quando si iscrivono le modifiche dell’atto costitutivo di una s.n.c.?

    Entro 30 giorni nel registro delle imprese; finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi in buona fede.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Gli amministratori della s.n.c. devono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società di cui è obbligatoria l’iscrizione, entro trenta giorni. Fino all’iscrizione, le modificazioni non sono opponibili ai terzi, salvo si provi che ne erano a conoscenza.

    Come funziona e quando si applica

    È espressione del principio di pubblicità dichiarativa tipico delle società di persone: l’atto modificativo è valido tra i soci ma diventa opponibile ai terzi solo con l’iscrizione. Riguarda, ad esempio, il cambio di amministratori, di sede o dei patti sociali.

    Esempio pratico

    Se i soci di una s.n.c. cambiano l’amministratore ma non iscrivono la modifica, un terzo in buona fede può ancora considerare valido l’operato del vecchio amministratore.

    Domande frequenti

    Entro quando si iscrivono le modifiche dell’atto costitutivo di una s.n.c.?

    Entro 30 giorni nel registro delle imprese; finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi in buona fede.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2301 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Articolo 2301 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Art. 2301 c.c. – Divieto di concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

    Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

    In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.

  • Articolo 2302 Codice Civile: Scritture contabili

    Articolo 2302 Codice Civile: Scritture contabili

    Art. 2302 c.c. – Scritture contabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214.

  • Articolo 2303 Codice Civile: Limiti alla distribuzione degli utili

    Articolo 2303 Codice Civile: Limiti alla distribuzione degli utili

    Art. 2303 c.c. – Limiti alla distribuzione degli utili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

    Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.