Art. 2292 c.c. – Ragione sociale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Spiegazione
La società in nome collettivo è regolata dalle norme del proprio capo e, per quanto queste non dispongano, dalle norme sulla società semplice (capo precedente). È la tecnica del rinvio che completa la disciplina della s.n.c.
Come funziona e quando si applica
In pratica, dove manca una regola specifica per la s.n.c. si applicano in via residuale le regole della società semplice (ad esempio su amministrazione e rapporti tra soci), salvo le particolarità della collettiva come l’iscrizione e la responsabilità.
Esempio pratico
Per un profilo non disciplinato espressamente per la s.n.c. – ad esempio certi aspetti dell’amministrazione – si guarda alle norme dettate per la società semplice.
Domande frequenti
Quali norme si applicano alla s.n.c.?
Quelle specifiche del capo sulla società in nome collettivo e, in via residuale, le norme della società semplice.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.