Autore: Andrea Marton

  • Art. 202 c.p.c.: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Art. 202 c.p.c.: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Art. 202 c.p.c. – Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

    Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

  • Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico .

    Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

  • Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Art. 200 c.p.c. – Mancata conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita …

    nel termine fissato dal giudice istruttore.

    Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

  • Art. 199 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione

    Art. 199 c.p.c.: Processo verbale di conciliazione

    Art. 199 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.

    Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

  • Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile

    Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile

    Art. 198 c.p.c. – Esame contabile

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

    Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

  • Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di

    Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di

    Art. 197 c.p.c. – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

  • Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del

    Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del

    Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

  • Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

    Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

    La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare …

    la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

  • Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

    Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

  • Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente

    Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente

    Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

    In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.

  • Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 192 c.p.c. – Astensione e ricusazione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

    Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

    Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

  • Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico

    Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico

    Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire.

    Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.