Autore: Andrea Marton

  • Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar

    Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar

    Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

    Articolo abrogato D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164

    [Abrogato]

  • Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de

    Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de

    Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

    Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.

    Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.

    Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive inclusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

    Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

  • Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Art. 182 c.p.c. – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

    Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

  • Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c.: Mancata comparizione delle parti

    Art. 181 c.p.c. – Mancata comparizione delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

    Se l’attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

  • Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Articolo 180 Codice di Procedura Civile: Forma di trattazione

    Art. 180 c.p.c. – Forma di trattazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale .

    113a

  • Art. 179 c.p.c.: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c.: Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    Art. 179 c.p.c. – Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

    L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata.

    Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

    Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

  • Art. 178 c.p.c.: Controllo del collegio sulle ordinanze

    Art. 178 c.p.c.: Controllo del collegio sulle ordinanze

    Art. 178 c.p.c. – Controllo del collegio sulle ordinanze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, senza bisogno di mezzi d’impugnazione, possono proporre al collegio quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

    L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. .

    Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

    Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore.

    Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con il decreto del giudice istruttore che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta.

    Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Art. 177 c.p.c.: Effetti e revoca delle ordinanze

    Art. 177 c.p.c.: Effetti e revoca delle ordinanze

    Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

    Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

    Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

    1° le ordinanze pronunziate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

    2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

    3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;

    4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Art. 176 c.p.c. – Forma dei provvedimenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

    Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 .

  • Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Art. 175 c.p.c. – Direzione del procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

    Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

    Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.

  • Art. 174 c.p.c.: Immutabilità del giudice istruttore

    Art. 174 c.p.c.: Immutabilità del giudice istruttore

    Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.

    Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.