Autore: Andrea Marton

  • Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 173 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 172 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti

    Art. 171 c.p.c.: Ritardata costituzione delle parti

    Art. 171 c.p.c. – Ritardata costituzione delle parti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’art. 307, primo e secondo comma.

    Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167.

    La parte che non si costituisce entro il termine di cui all’articolo 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all’articolo 171-bis , salva la disposizione dell’art. 291.

  • Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro

    Art. 170 c.p.c.: Notificazioni e comunicazioni nel corso del pro

    Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

    È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

    Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

    .

    Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.

    .

    Si applicano, per le comunicazioni, l’articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’articolo 149-bis, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.

  • Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte

    Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte

    Art. 169 c.p.c. – Ritiro dei fascicoli di parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare …

    dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato ; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

    Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

  • Art. 168-bis c.p.c.: Designazione del giudice istruttore

    Art. 168-bis c.p.c.: Designazione del giudice istruttore

    Art. 168-bis c.p.c. – Designazione del giudice istruttore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

    La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

    Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore.

    Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 168 c.p.c.: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del

    Art. 168 c.p.c.: Iscrizione della causa a ruolo e formazione del

    Art. 168 c.p.c. – Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, …

    , il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.

    .

    Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d’ufficio, il quale contiene l’atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.

  • Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta

    Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta

    Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

    A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269.

  • Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Articolo 166 Codice di Procedura Civile: Costituzione del convenuto

    Art. 166 c.p.c. – Costituzione del convenuto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione depositando la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

  • Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore

    Articolo 165 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’attore

    Art. 165 c.p.c. – Costituzione dell’attore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.

    Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

  • Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione

    Articolo 164 Codice di Procedura Civile: Nullità della citazione

    Art. 164 c.p.c. – Nullità della citazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163.

    Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo.

    La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

    La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell’articolo 163 ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

    Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

    Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’ secondo comma dell’articolo 171-bis e si applica l’articolo 167.

  • Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire

    Articolo 163-bis Codice di Procedura Civile: Termini per comparire

    Art. 163-bis c.p.c. – Termini per comparire

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

    Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno novanta giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono rispetto all’udienza così fissata.