Autore: Andrea Marton

  • Art. 2337 Codice Civile: Promotori

    Art. 2337 Codice Civile: Promotori

    Art. 2337 c.c. – Promotori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell’articolo 2333.

  • Articolo 2338 Codice Civile: Obbligazioni dei promotori

    Articolo 2338 Codice Civile: Obbligazioni dei promotori

    Art. 2338 c.c. Obbligazioni dei promotori

    In vigore

    I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della società o siano state approvate dall’assemblea. Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

  • Articolo 2339 Codice Civile: Responsabilità dei promotori

    Articolo 2339 Codice Civile: Responsabilità dei promotori

    Art. 2339 c.c. Responsabilità dei promotori

    In vigore

    I promotori sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi: 1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società; 2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.

  • Art. 2340 c.c.: I limiti dei benefici riservati ai promotori

    Art. 2340 c.c.: I limiti dei benefici riservati ai promotori

    Art. 2340 c.c. – Limiti dei benefici riservati ai promotori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

    Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

  • Articolo 2341 Codice Civile: Soci fondatori

    Articolo 2341 Codice Civile: Soci fondatori

    Art. 2341 c.c. – Soci fondatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La disposizione del primo comma dell’articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l’atto costitutivo.

  • Art. 2341 bis Codice Civile: Patti parasociali

    Art. 2341 bis Codice Civile: Patti parasociali

    Art. 2341-bis c.c. – Patti parasociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

    a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

    b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

    c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

    Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.

  • Art. 2341 ter Codice Civile: Pubblicità dei patti parasociali

    Art. 2341 ter Codice Civile: Pubblicità dei patti parasociali

    Art. 2341-ter c.c. – Pubblicità dei patti parasociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.

    In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell’articolo 2377.

  • Articolo 2342 Codice Civile: Conferimenti

    Articolo 2342 Codice Civile: Conferimenti

    Art. 2342 c.c. Conferimenti

    In vigore

    Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

  • Art. 2343 c.c.: Stima dei conferimenti di beni in natura e di cr

    Art. 2343 c.c.: Stima dei conferimenti di beni in natura e di cr

    Art. 2343 c.c. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

    In vigore

    crediti Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

  • Art. 2343-bis c.c.: Acquisto della società da promotori, fondato

    Art. 2343-bis c.c.: Acquisto della società da promotori, fondato

    Art. 2343-bis c.c. – Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.

    L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero la documentazione di cui all’articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

    La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter , deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese.

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

    In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

  • Art. 2343-ter c.c.: Conferimento di beni in natura o crediti sen

    Art. 2343-ter c.c.: Conferimento di beni in natura o crediti sen

    Art. 2343 TER c.c. Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima

    In vigore

    senza relazione di stima (1) Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. (2) Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all’atto costitutivo. L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. (3)

  • Art. 2343-quater c.c.: Fatti eccezionali o rilevanti che incidon

    Art. 2343-quater c.c.: Fatti eccezionali o rilevanti che incidon

    Art. 2343-quater c.c. – Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter,primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

    Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.

    Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni:

    a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma;

    b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

    c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

    d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b);

    e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).

    Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.