Autore: Andrea Marton

  • Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione

    Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione

    Art. 163 c.p.c. – Contenuto della citazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

    Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

    L’atto di citazione deve contenere:

    1° l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

    2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

    3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;

    3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;

    4° l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

    5° l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

    6° il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

    7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

    L’atto di citazione, sottoscritto a norma dell’art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità

    Articolo 162 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla nullità

    Art. 162 c.p.c. – Pronuncia sulla nullità

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

    Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità a norma dell’articolo 60, numero 2.

  • Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza

    Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza

    Art. 161 c.p.c. – Nullità della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

    Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

  • Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazione

    Articolo 160 Codice di Procedura Civile: Nullità della notificazione

    Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157.

  • Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità

    Articolo 159 Codice di Procedura Civile: Estensione della nullità

    Art. 159 c.p.c. – Estensione della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

    La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

    Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

  • Art. 158 c.p.c.: Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Art. 158 c.p.c.: Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Art. 158 c.p.c. – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.

  • Art. 157 c.p.c.: Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Art. 157 c.p.c.: Rilevabilità e sanatoria della nullità

    Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

    Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

  • Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità

    Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità

    Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

    Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

    La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

  • Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini

    Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini

    Art. 155 c.p.c. – Computo dei termini

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

    Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

    I giorni festivi si computano nel termine.

    Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

    Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

  • Art. 154 c.p.c.: Prorogabilità del termine ordinatorio

    Art. 154 c.p.c.: Prorogabilità del termine ordinatorio

    Art. 154 c.p.c. – Prorogabilità del termine ordinatorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

  • Art. 153 c.p.c.: Improrogabilità dei termini perentori

    Art. 153 c.p.c.: Improrogabilità dei termini perentori

    Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma .

  • Art. 152 c.p.c.: Termini legali e termini giudiziari

    Art. 152 c.p.c.: Termini legali e termini giudiziari

    Art. 152 c.p.c. – Termini legali e termini giudiziari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

    I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.