Autore: Andrea Marton

  • Art. 151 c.p.c.: Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Art. 151 c.p.c.: Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Art. 151 c.p.c. – Forme di notificazione ordinate dal giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità .

  • Art. 150 c.p.c.: Notificazione per pubblici proclami

    Art. 150 c.p.c.: Notificazione per pubblici proclami

    Art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

    L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

    In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

    La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.

    Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.

  • Art. 149-bis c.p.c.: Notificazione a mezzo posta elettronica

    Art. 149-bis c.p.c.: Notificazione a mezzo posta elettronica

    Art. 149-bis c.p.c. – Notificazione a mezzo posta elettronica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

    Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni [1].

    La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

    L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

    Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

    Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

    Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

    [1] Le parole «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inserite dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.

  • Art. 149 c.p.c.: Notificazione a mezzo del servizio postale

    Art. 149 c.p.c.: Notificazione a mezzo del servizio postale

    Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio postale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

    In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

    Quest’ultimo è allegato all’originale.

    La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto .

  • Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione

    Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

  • Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Articolo 147 Codice di Procedura Civile: Tempo delle notificazioni

    Art. 147 c.p.c. – Tempo delle notificazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

    Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

    Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

  • Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio

    Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio

    Art. 146 c.p.c. – Notificazione a militari in attività di servizio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

  • Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

    Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

    Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .

    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .

    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 .

  • Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    Art. 144 c.p.c. – Notificazione alle amministrazioni dello Stato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.

    Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

  • Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e

    Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e

    Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario …

    .

    Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

    Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

  • Art. 142 c.p.c.: Notificazione a persona non residente, né dimor

    Art. 142 c.p.c.: Notificazione a persona non residente, né dimor

    Art. 142 c.p.c. – Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel Regno

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

    Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

  • Art. 141 c.p.c.: Notificazione presso il domiciliatario

    Art. 141 c.p.c.: Notificazione presso il domiciliatario

    Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

    Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

    La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

    La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.