Autore: Andrea Marton

  • Art. 2355 bis Codice Civile: Limiti alla circolazione delle azioni

    Art. 2355 bis Codice Civile: Limiti alla circolazione delle azioni

    Art. 2355 BIS c.c. Limiti alla circolazione delle azioni

    In vigore

    Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437-ter. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

  • Art. 2356 c.c.: Responsabilità in caso di trasferimento di azion

    Art. 2356 c.c.: Responsabilità in caso di trasferimento di azion

    Art. 2356 c.c. – Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci.

    Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa.

  • Articolo 2357 Codice Civile: Acquisto delle proprie azioni

    Articolo 2357 Codice Civile: Acquisto delle proprie azioni

    Art. 2357 c.c. Acquisto delle proprie azioni

    In vigore

    La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.(1) Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

  • Art. 2357 ter Codice Civile: Disciplina delle proprie azioni

    Art. 2357 ter Codice Civile: Disciplina delle proprie azioni

    Art. 2357-ter c.c. – Disciplina delle proprie azioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell’articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

    Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.

    L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

  • Art. 2357-bis c.c.: Casi speciali di acquisto delle proprie azio

    Art. 2357-bis c.c.: Casi speciali di acquisto delle proprie azio

    Art. 2357-bis c.c. – Casi speciali di acquisto delle proprie azioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le limitazioni contenute nell’articolo 2357 non si applicano quando l’acquisto di azioni proprie avvenga:

    1) in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

    2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

    3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

    4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

    Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni .

  • Art. 2357 quater Codice Civile: Divieto di sottoscrizione delle

    Art. 2357 quater Codice Civile: Divieto di sottoscrizione delle

    Art. 2357-quater c.c. – Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto previsto dall’articolo 2357-ter, secondo comma , la società non può sottoscrivere azioni proprie.

    Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

    Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest’ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

  • Articolo 2358 Codice Civile: Altre operazioni sulle proprie azioni

    Articolo 2358 Codice Civile: Altre operazioni sulle proprie azioni

    Art. 2358 c.c. Altre operazioni sulle proprie azioni

    In vigore

    La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, nè fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese. In deroga all’articolo 2357-ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l’acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell’articolo 2357 e 2357-bis l’assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 2437-ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l’operazione realizza al meglio l’interesse della società. L’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio. La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391-bis e 2501-bis.

  • Articolo 2359 Codice Civile: Società controllate e società collegate

    Articolo 2359 Codice Civile: Società controllate e società collegate

    Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate

    In vigore

    Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. (1) Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. (1) Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati (2).

  • Art. 2359-bis c.c.: Acquisto di azioni o quote da parte di socie

    Art. 2359-bis c.c.: Acquisto di azioni o quote da parte di socie

    Art. 2359-bis c.c. – Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

    L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma del secondo comma dell’articolo 2357.

    In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.

    Una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all’attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finchè le azioni o quote non siano trasferite.

    La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

  • Art. 2359 quater Codice Civile: Casi speciali di acquisto o di p

    Art. 2359 quater Codice Civile: Casi speciali di acquisto o di p

    Art. 2359 QUATER c.c. Casi speciali di acquisto o di possesso di

    In vigore

    azioni o quote della società controllante Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non si applicano quando l’acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell’articolo 2357-bis. Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell’articolo 2359bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro tre anni dall’acquisto. Si applica il secondo comma dell’articolo 2359-ter. Se il limite indicato dal terzo comma dell’articolo 2359-bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all’annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.

  • Art. 2359-ter c.c.: Alienazione o annullamento delle azioni o qu

    Art. 2359-ter c.c.: Alienazione o annullamento delle azioni o qu

    Art. 2359-ter c.c. – Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.

    In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.

  • Art. 2359 quinquies Codice Civile: Sottoscrizione di azioni o qu

    Art. 2359 quinquies Codice Civile: Sottoscrizione di azioni o qu

    Art. 2359-quinquies c.c. – Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

    Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

    Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio.

    Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.