Autore: Andrea Marton

  • Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o n

    Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o n

    Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

    Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

    In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

    Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

    Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

    Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto ò possibile le disposizioni precedenti.

  • Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie

    Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.

    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

  • Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni

    Art. 137 c.p.c. – Notificazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

    L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

    Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

    Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

    Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

    L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

  • Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni

    Art. 136 c.p.c. – Comunicazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il cancelliere …

    fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma …

    di comunicazione.

    .

    La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

    .

    Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all’ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall’articolo 149-bis.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

  • Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto

    Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto

    Art. 135 c.p.c. – Forma e contenuto del decreto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.

    Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

  • Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Art. 134 c.p.c. – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è redatta su documento separato , munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

    Il cancelliere comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

  • Art. 133 c.p.c.: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 133 c.p.c.: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    .

    La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

    Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.

    .

  • Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La sentenza è pronunciata in nome del Re d’Italia e d’Albania Imperatore d’Etiopia.

    Essa deve contenere:

    1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

    2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

    3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

    4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ;

    5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

    La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

  • Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 131 c.p.c.: Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 131 c.p.c. – Forma dei provvedimenti in generale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio .

  • Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale

    Art. 130 c.p.c.: Redazione del processo verbale

    Art. 130 c.p.c. – Redazione del processo verbale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

    Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

  • Art. 129 c.p.c.: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Art. 129 c.p.c.: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Art. 129 c.p.c. – Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

    È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.