Autore: Andrea Marton

  • Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove

    Articolo 116 Codice di Procedura Civile: Valutazione delle prove

    Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

  • Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove

    Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove

    Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

    Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza .

  • Art. 114 c.p.c.: Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

    Art. 114 c.p.c.: Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

    Art. 114 c.p.c. – Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

  • Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto

    Articolo 113 Codice di Procedura Civile: Pronuncia secondo diritto

    Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

    Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.

  • Art. 112 c.p.c.: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Art. 112 c.p.c.: Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

  • Art. 111 c.p.c.: Successione a titolo particolare nel diritto co

    Art. 111 c.p.c.: Successione a titolo particolare nel diritto co

    Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

    Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

    In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

    La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

  • Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo

    Articolo 110 Codice di Procedura Civile: Successione nel processo

    Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

  • Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato

    Articolo 109 Codice di Procedura Civile: Estromissione dell’obbligato

    Art. 109 c.p.c. – Estromissione dell’obbligato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l’obbligato dal processo.

  • Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito

    Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito

    Art. 108 c.p.c. – Estromissione del garantito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso.

  • Art. 107 c.p.c.: Intervento per ordine del giudice

    Art. 107 c.p.c.: Intervento per ordine del giudice

    Art. 107 c.p.c. – Intervento per ordine del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento.

  • Art. 106 c.p.c.: Intervento su istanza di parte

    Art. 106 c.p.c.: Intervento su istanza di parte

    Art. 106 c.p.c. – Intervento su istanza di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

  • Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Articolo 105 Codice di Procedura Civile: Intervento volontario

    Art. 105 c.p.c. – Intervento volontario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

    Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.