Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2389 Codice Civile: Compensi degli amministrativi

    Articolo 2389 Codice Civile: Compensi degli amministrativi

    Art. 2389 c.c. – Compensi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa disposizione dello statuto, i compensi sono stabiliti all’atto della nomina dall’organo per essa competente.

    Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

    La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio , sentito il parere dell’organo di controllo . Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

  • Articolo 2390 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Articolo 2390 Codice Civile: Divieto di concorrenza

    Art. 2390 c.c. – Divieto di concorrenza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori , direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea .

    Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.

  • Art. 2390 bis Codice Civile: Utilizzazione delle informazioni

    Art. 2390 bis Codice Civile: Utilizzazione delle informazioni

    Art. 2390-bis c.c. – Utilizzazione delle informazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    .

    Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.

    Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

  • Articolo 2391 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Articolo 2391 Codice Civile: Conflitto d’interessi

    Art. 2391 c.c. – Interessi degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    .

    L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all’organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.

    Se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

    Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione.

    Nei casi di inosservanza a quanto disposto ai due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dall’organo di controllo entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

    L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

    Lo statuto o il consiglio con proprio regolamento possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori in relazione alla partecipazione all’adunanza consiliare per il caso in cui l’amministratore sia portatore di un interesse in una determinata operazione.

  • Art. 2391 bis Codice Civile: Operazioni con parti correlate

    Art. 2391 bis Codice Civile: Operazioni con parti correlate

    Art. 2391 BIS c.c. Operazioni con parti correlate

    In vigore

    Gli organi di amministrazione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati (1) adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. I principi e le regole previsti dal (2) primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità all’articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno: a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata; b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società […] (3), nonchè i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole. In aggiunta agli altri casi di esenzione, la Consob prevede in ogni caso che le procedure della società possano escludere dall’applicazione delle regole di cui al periodo precedente le operazioni con parti correlate individuate dalla stessa Consob, in base alle soglie di rilevanza di cui alla lettera a), a condizione che per queste operazioni, realizzate nel corso dell’esercizio, siano indicati nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, almeno il numero di operazioni realizzate e l’importo complessivo e medio delle stesse per tipologia di operazione con riferimento a ciascuna delle parti correlate con cui le operazioni sono state realizzate (4); c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione. (5)

  • Articolo 2392 Codice Civile: Responsabilità verso la società

    Articolo 2392 Codice Civile: Responsabilità verso la società

    Art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società

    In vigore

    Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall’articolo 2381-bis e dal quarto comma dell’articolo 2381-ter (1), sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente dell’organo di controllo (2).

  • Articolo 2393 Codice Civile: Azione sociale di responsabilità

    Articolo 2393 Codice Civile: Azione sociale di responsabilità

    Art. 2393 c.c. – Azione sociale di responsabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

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    L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione.

    La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell’elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

    L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

    La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

    La società può rinunziare all’esercizio dell’azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell’articolo 2393-bis.

  • Art. 2393 bis Codice Civile: Azione sociale di responsabilità es

    Art. 2393 bis Codice Civile: Azione sociale di responsabilità es

    Art. 2393-bis c.c. – Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

    Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

    La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente dell’organo di controllo .

    I soci che intendono promuovere l’azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l’esercizio dell’azione e per il compimento degli atti conseguenti.

    In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

    I soci che hanno agito possono rinunciare all’azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

    Si applica all’azione prevista dal presente articolo l’ultimo comma dell’

  • Articolo 2394 Codice Civile: Responsabilità verso i creditori sociali

    Articolo 2394 Codice Civile: Responsabilità verso i creditori sociali

    Art. 2394 c.c. Responsabilità verso i creditori sociali

    In vigore

    Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

  • Art. 2394 bis Codice Civile: Azioni di responsabilità nelle procedure

    Art. 2394 bis Codice Civile: Azioni di responsabilità nelle procedure

    Art. 2394-bis c.c. – Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

  • Articolo 2395 Codice Civile: Azione individuale del socio e del terzo

    Articolo 2395 Codice Civile: Azione individuale del socio e del terzo

    Art. 2395 c.c. – Azione individuale del socio e del terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

    L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

  • Articolo 2396 Codice Civile: Direttori generali

    Articolo 2396 Codice Civile: Direttori generali

    Art. 2396 c.c. – Direttori generali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.