Art. 2380 c.c. – Sistemi di amministrazione e di controllo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
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Lo statuto adotta per l’amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.
Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente paragrafo che fanno riferimento al consiglio o agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti.

Spiegazione
Nella s.p.a., il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Come funziona e quando si applica
Tutela la sicurezza dei traffici e l’affidamento dei terzi che contrattano con la società. È il corrispondente, per la s.p.a., dell’art. 2475-bis per la s.r.l. Le limitazioni interne rilevano nei rapporti tra società e amministratore, non verso l’esterno.
Esempio pratico
Un contratto firmato dall’amministratore di una s.p.a. vincola la società anche se eccedeva i limiti statutari, salvo che il terzo abbia agito d’accordo per danneggiarla.
Domande frequenti
Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.p.a. valgono verso i terzi?
No, neppure se pubblicate, salvo che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.