Autore: Andrea Marton

  • Art. 104 c.p.c.: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Art. 104 c.p.c.: Pluralità di domande contro la stessa parte

    Art. 104 c.p.c. – Pluralità di domande contro la stessa parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 secondo comma.

    È applicabile la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente .

  • Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo

    Articolo 103 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio facoltativo

    Art. 103 c.p.c. – Litisconsorzio facoltativo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.

    Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza .

  • Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Articolo 102 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Art. 102 c.p.c. – Litisconsorzio necessario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

    Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.

  • Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio

    Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

    Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito …

    di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.

  • Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire

    Articolo 100 Codice di Procedura Civile: Interesse ad agire

    Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per proporre una domanda o per contradire alla stessa è necessario avervi interesse.

  • Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda

    Articolo 99 Codice di Procedura Civile: Principio della domanda

    Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

  • Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese

    Articolo 98 Codice di Procedura Civile: Cauzione per le spese

    Art. 98 c.p.c. – Cauzione per le spese

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l’attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l’eventuale condanna possa restare ineseguita.

    Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

  • Art. 97 c.p.c.: Responsabilità di più soccombenti

    Art. 97 c.p.c.: Responsabilità di più soccombenti

    Art. 97 c.p.c. – Responsabilità di più soccombenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

    Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

  • Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata

    Articolo 96 Codice di Procedura Civile: Responsabilità aggravata

    Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

    Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

    In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

    Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.

  • Art. 95 c.p.c.: Spese del processo di esecuzione

    Art. 95 c.p.c.: Spese del processo di esecuzione

    Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

  • Art. 94 c.p.c.: Condanna di rappresentanti o curatori

    Art. 94 c.p.c.: Condanna di rappresentanti o curatori

    Art. 94 c.p.c. – Condanna di rappresentanti o curatori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.

  • Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese

    Articolo 93 Codice di Procedura Civile: Distrazione delle spese

    Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

    Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.