Autore: Andrea Marton

  • Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Art. 128 c.p.c. – Udienza pubblica

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.

    Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

  • Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Art. 127 c.p.c. – Direzione dell’udienza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

    Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

    Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

  • Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale

    Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale

    Art. 126 c.p.c. – Contenuto del processo verbale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

    Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.

  • Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

  • Art. 124 c.p.c.: Interrogazione del sordo e del muto

    Art. 124 c.p.c.: Interrogazione del sordo e del muto

    Art. 124 c.p.c. – Interrogazione del sordo e del muto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

    Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.

  • Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore

    Articolo 123 Codice di Procedura Civile: Nomina del traduttore

    Art. 123 c.p.c. – Nomina del traduttore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 193 .

  • Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana:

    Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana:

    Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana.

    Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

    Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

  • Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme

    Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme

    Art. 121 c.p.c. – Libertà di forme

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chiarezza e sinteticità degli atti.

    Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.

  • Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza

    Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza

    Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati .

    Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

  • Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione

    Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione

    Art. 119 c.p.c. – Imposizione di cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

  • Art. 118 c.p.c.: Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Art. 118 c.p.c.: Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Art. 118 c.p.c. – Ordine d’ispezione di persone e di cose

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

    Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

    Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.

  • Art. 117 c.p.c.: Interrogatorio non formale delle parti

    Art. 117 c.p.c.: Interrogatorio non formale delle parti

    Art. 117 c.p.c. – Interrogatorio non formale delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.