Autore: Andrea Marton

  • Art. 2360 c.c.: Divieto di sottoscrizione reciproca d’azioni

    Art. 2360 c.c.: Divieto di sottoscrizione reciproca d’azioni

    Art. 2360 c.c. – Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

  • Articolo 2361 Codice Civile: Partecipazioni

    Articolo 2361 Codice Civile: Partecipazioni

    Art. 2361 c.c. Partecipazioni

    In vigore

    L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto. L’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato (1).

  • Articolo 2362 Codice Civile: Unico azionista

    Articolo 2362 Codice Civile: Unico azionista

    Art. 2362 c.c. Unico azionista

    In vigore

    Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese. L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

  • Articolo 2363 Codice Civile: Luogo di convocazione dell’assemblea

    Articolo 2363 Codice Civile: Luogo di convocazione dell’assemblea

    Art. 2363 c.c. – Luogo di convocazione dell’assemblea

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

    L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

  • Articolo 2364 Codice Civile: Assemblea ordinaria

    Articolo 2364 Codice Civile: Assemblea ordinaria

    Art. 2364 c.c. Assemblea ordinaria

    In vigore

    consiglio di sorveglianza (1) Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2) ; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari (3). L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero (4) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

  • Art. 2364 bis Codice Civile: Assemblea ordinaria nelle società con

    Art. 2364 bis Codice Civile: Assemblea ordinaria nelle società con

    Art. 2364-bis c.c. – Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

    1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

    2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;

    3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

    4) delibera sulla distribuzione degli utili;

    5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti .

    Si applica il secondo comma dell’articolo 2364.

  • Articolo 2365 Codice Civile: Assemblea straordinaria

    Articolo 2365 Codice Civile: Assemblea straordinaria

    Art. 2365 c.c. Assemblea straordinaria

    In vigore

    L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l’articolo 2436.

    Spiegazione

    L’assemblea straordinaria della s.p.a. delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

    Come funziona e quando si applica

    Si distingue dall’assemblea ordinaria (art. 2364), che approva il bilancio e nomina gli organi sociali. Le delibere straordinarie richiedono quorum più elevati e il verbale del notaio. Lo statuto può attribuire agli amministratori alcune competenze (es. adeguamenti).

    Esempio pratico

    Per cambiare l’oggetto sociale, aumentare il capitale o trasformare la società serve una delibera dell’assemblea straordinaria, verbalizzata dal notaio.

    Domande frequenti

    Di cosa decide l’assemblea straordinaria?

    Delle modifiche dello statuto, della nomina e dei poteri dei liquidatori e delle altre materie attribuite dalla legge (art. 2365).

    Che differenza c’è con l’assemblea ordinaria?

    L’ordinaria approva il bilancio e nomina gli organi (art. 2364); la straordinaria modifica lo statuto e richiede quorum più alti e il notaio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2366 Codice Civile: Formalità per la convocazione

    Articolo 2366 Codice Civile: Formalità per la convocazione

    Art. 2366 c.c. Formalità per la convocazione

    In vigore

    L’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione (2) o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. (3) Per le società […] (4) che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali. (5) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (6) l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

  • Articolo 2367 Codice Civile: Convocazione su richiesta della minoranza

    Articolo 2367 Codice Civile: Convocazione su richiesta della minoranza

    Art. 2367 c.c. – Convocazione su richiesta di soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

    Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.

    La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

  • Art. 2368 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle del

    Art. 2368 c.c.: Costituzione dell’assemblea e validità delle del

    Art. 2368 c.c. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

    In vigore

    deliberazioni (1) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di […] (3) più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (4) almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto (5) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

  • Articolo 2369 Codice Civile: Seconda convocazione

    Articolo 2369 Codice Civile: Seconda convocazione

    Art. 2369 c.c. – Seconda convocazione e convocazioni successive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se all’assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell’articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l’assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l’approvazione di talune deliberazioni.

    Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

    In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

    Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

    Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione …

    e l’emissione delle azioni di cui al secondo comma dell’articolo 2351.

    Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell’assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

    Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

  • Art. 2369-bis c.c.: Assemblea straordinaria in terza convocazione

    Art. 2369-bis c.c.: Assemblea straordinaria in terza convocazione

    Art. 2369 BIS c.c. Assemblea straordinaria in terza convocazione

    Articolo abrogato

    [Abrogato]