Art. 2307 c.c. – Proroga della società
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.
Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente.
In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270.
Spiegazione
Nelle società di persone il creditore particolare del socio (cioè chi vanta un credito personale verso il socio, non verso la società) non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.
Come funziona e quando si applica
La norma protegge l’integrità del patrimonio sociale e la stabilità dell’impresa. Il creditore personale può comunque rivalersi sugli utili spettanti al socio e sulla quota che gli verrà liquidata allo scioglimento.
Esempio pratico
Chi ha un credito verso un socio di una s.n.c. non può aggredire la sua quota finché la società è in vita; può solo soddisfarsi sugli utili che gli spettano.
Domande frequenti
Il creditore di un socio può aggredire la società?
No: finché dura la società di persone non può chiedere la liquidazione della quota; può rivalersi sugli utili del socio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.