Autore: Andrea Marton

  • Articolo 190-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 190-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 190-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 190 c.p.c.: Comparse conclusionali e memorie

    Art. 190 c.p.c.: Comparse conclusionali e memorie

    Art. 190 c.p.c. – Comparse conclusionali e memorie

    Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio

    Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio

    Art. 189 c.p.c. – Rimessione al collegio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

    1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

    2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

    3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

    La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

    All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.

  • Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice

    Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice

    Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275-bis.

  • Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore

    Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore

    Art. 187 c.p.c. – Provvedimenti del giudice istruttore

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio.

    Può rimettere le parti al collegio affinchè sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

    Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.

    Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’articolo 183, quarto comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.

    Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo

  • Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’

    Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’

    Art. 186-quater c.p.c. – Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

    L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

    Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

    L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato …

    , la volontà che sia pronunciata la sentenza.

  • Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione

    Art. 186-ter c.p.c. – Istanza di ingiunzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .

    L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

    Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma.

    Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647.

    L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

  • Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con

    Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con

    Art. 186-bis c.p.c. – Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .

    L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

    L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.

  • Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti

    Art. 186 c.p.c. – Pronuncia dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

  • Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice

    Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

  • Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazione

    Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

    Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 184-bis Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.