Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2304 Codice Civile: Responsabilità dei soci

    Articolo 2304 Codice Civile: Responsabilità dei soci

    Art. 2304 c.c. – Responsabilità dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.

  • Articolo 2305 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Articolo 2305 Codice Civile: Creditore particolare del socio

    Art. 2305 c.c. – Creditore particolare del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

    Spiegazione

    Nelle società di persone il creditore particolare del socio (cioè chi vanta un credito personale verso il socio, non verso la società) non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.

    Come funziona e quando si applica

    La norma protegge l’integrità del patrimonio sociale e la stabilità dell’impresa. Il creditore personale può comunque rivalersi sugli utili spettanti al socio e sulla quota che gli verrà liquidata allo scioglimento.

    Esempio pratico

    Chi ha un credito verso un socio di una s.n.c. non può aggredire la sua quota finché la società è in vita; può solo soddisfarsi sugli utili che gli spettano.

    Domande frequenti

    Il creditore di un socio può aggredire la società?

    No: finché dura la società di persone non può chiedere la liquidazione della quota; può rivalersi sugli utili del socio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2306 Codice Civile: Riduzione di capitale

    Articolo 2306 Codice Civile: Riduzione di capitale

    Art. 2306 c.c. – Riduzione di capitale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

    Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia.

  • Articolo 2307 Codice Civile: Proroga della società

    Articolo 2307 Codice Civile: Proroga della società

    Art. 2307 c.c. – Proroga della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese.

    Se l’opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell’opponente.

    In caso di proroga tacita ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell’art. 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell’art. 2270.

    Spiegazione

    Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall’iscrizione della delibera di proroga nel registro delle imprese. Se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore.

    Come funziona e quando si applica

    È il completamento dell’art. 2305: poiché durante la vita della società il creditore non può aggredire la quota, la proroga del termine non può essere usata per pregiudicarlo all’infinito. L’opposizione gli consente di ottenere la liquidazione della quota.

    Esempio pratico

    Se i soci prorogano la durata della società, il creditore personale di un socio può opporsi per ottenere la liquidazione della quota e soddisfarsi su di essa.

    Domande frequenti

    Cosa può fare il creditore se la società viene prorogata?

    Proporre opposizione entro 3 mesi dall’iscrizione della delibera: se accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2308 Codice Civile: Scioglimento della società

    Articolo 2308 Codice Civile: Scioglimento della società

    Art. 2308 c.c. – Scioglimento della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

  • Art. 2309 c.c.: Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Art. 2309 c.c.: Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Art. 2309 c.c. – Pubblicazione della nomina dei liquidatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

  • Art. 2310 c.c.: Rappresentanza della società di liquidazione

    Art. 2310 c.c.: Rappresentanza della società di liquidazione

    Art. 2310 c.c. – Rappresentanza della società in liquidazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

  • Art. 2311 c.c.: Bilancio finale di liquidazione e piano di ripar

    Art. 2311 c.c.: Bilancio finale di liquidazione e piano di ripar

    Art. 2311 c.c. Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

    In vigore

    riparto Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione. In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo. Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

  • Articolo 2312 Codice Civile: Cancellazione della società

    Articolo 2312 Codice Civile: Cancellazione della società

    Art. 2312 c.c. – Cancellazione della società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

    Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

    Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.

    Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Art. 2313 Codice Civile: Nozione

    Art. 2313 Codice Civile: Nozione

    Art. 2313 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

    Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

  • Articolo 2314 Codice Civile: Ragione sociale

    Articolo 2314 Codice Civile: Ragione sociale

    Art. 2314 c.c. – Ragione sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’art.

    2292.

    L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

  • Articolo 2315 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 2315 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 2315 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.