Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2280 Codice Civile: Pagamento dei debiti sociali

    Articolo 2280 Codice Civile: Pagamento dei debiti sociali

    Art. 2280 c.c. – Pagamento dei debiti sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

    Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

  • Art. 2281 c.c.: Restituzione dei beni conferiti in godimento

    Art. 2281 c.c.: Restituzione dei beni conferiti in godimento

    Art. 2281 c.c. – Restituzione dei beni conferiti in godimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l’azione contro gli amministratori.

  • Articolo 2282 Codice Civile: Ripartizione dell’attivo

    Articolo 2282 Codice Civile: Ripartizione dell’attivo

    Art. 2282 c.c. Ripartizione dell’attivo

    In vigore

    Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

  • Articolo 2283 Codice Civile: Ripartizione di beni in natura

    Articolo 2283 Codice Civile: Ripartizione di beni in natura

    Art. 2283 c.c. – Ripartizione di beni in natura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

  • Articolo 2284 Codice Civile: Morte del socio

    Articolo 2284 Codice Civile: Morte del socio

    Art. 2284 c.c. – Morte del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

  • Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio

    Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio

    Art. 2285 c.c. – Recesso del socio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

    Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

    Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

  • Art. 2286 Codice Civile: Esclusione

    Art. 2286 Codice Civile: Esclusione

    Art. 2286 c.c. – Esclusione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

    Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

    Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.

    Spiegazione

    Indica le cause di esclusione del socio dalla società di persone: gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale; l’interdizione, l’inabilitazione o la condanna a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici; nonché la sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento (perimento della cosa, inidoneità del socio d’opera).

    Come funziona e quando si applica

    È il presupposto sostanziale dell’esclusione, il cui procedimento è regolato dall’art. 2287. L’esclusione è facoltativa (decisa dai soci); va distinta dall’esclusione di diritto del socio fallito o del creditore particolare soddisfatto (art. 2288).

    Esempio pratico

    Il socio che, in violazione dei patti, sottrae denaro alla cassa sociale commette una grave inadempienza che legittima la sua esclusione dalla società.

    Domande frequenti

    Per quali motivi un socio può essere escluso?

    Gravi inadempienze, interdizione o inabilitazione, condanna a pena interdittiva, o sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2287 Codice Civile: Procedimento di esclusione

    Articolo 2287 Codice Civile: Procedimento di esclusione

    Art. 2287 c.c. Procedimento di esclusione

    In vigore

    L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

    Spiegazione

    Disciplina il procedimento di esclusione del socio dalla società di persone. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzione. Se la società è di due soli soci, l’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.

    Come funziona e quando si applica

    Riguarda l’esclusione facoltativa per le cause dell’art. 2286 (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, ecc.). Il procedimento garantisce al socio un controllo giudiziale tramite l’opposizione. Nella società di due soci serve necessariamente la pronuncia del giudice.

    Esempio pratico

    In una s.n.c. di tre soci, gli altri due deliberano a maggioranza l’esclusione del socio che ha gravemente violato gli obblighi sociali; l’escluso ha 30 giorni per opporsi al tribunale.

    Domande frequenti

    Come si esclude un socio da una società di persone?

    Con delibera della maggioranza dei soci (escluso l’interessato); l’esclusione ha effetto dopo 30 giorni, salvo opposizione al tribunale.

    E se i soci sono solo due?

    L’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    Disciplina il procedimento di esclusione del socio dalla società di persone. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione al tribunale, che può sospendere l’esecuzione. Se la società è di due soli soci, l’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.

    Come funziona e quando si applica

    Riguarda l’esclusione facoltativa per le cause dell’art. 2286 (gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, ecc.). Il procedimento garantisce al socio un controllo giudiziale tramite l’opposizione. Nella società di due soci serve necessariamente la pronuncia del giudice.

    Esempio pratico

    In una s.n.c. di tre soci, gli altri due deliberano a maggioranza l’esclusione del socio che ha gravemente violato gli obblighi sociali; l’escluso ha 30 giorni per opporsi al tribunale.

    Domande frequenti

    Come si esclude un socio da una società di persone?

    Con delibera della maggioranza dei soci (escluso l’interessato); l’esclusione ha effetto dopo 30 giorni, salvo opposizione al tribunale.

    E se i soci sono solo due?

    L’esclusione è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro socio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2288 Codice Civile: Esclusione di diritto

    Articolo 2288 Codice Civile: Esclusione di diritto

    Art. 2288 c.c. – Esclusione di diritto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

    Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.

    Spiegazione

    È escluso di diritto (cioè automaticamente) il socio di società di persone nei cui confronti è aperta o estesa la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, e il socio il cui creditore particolare ha ottenuto la liquidazione della quota.

    Come funziona e quando si applica

    A differenza dell’esclusione facoltativa (art. 2286), che richiede una decisione degli altri soci, qui l’esclusione opera ex lege al verificarsi del presupposto. Le formule «liquidazione giudiziale/controllata» hanno sostituito il vecchio «fallimento» con il Codice della crisi d’impresa.

    Esempio pratico

    Se nei confronti di un socio si apre la liquidazione giudiziale, quel socio è escluso automaticamente dalla società, senza bisogno di una delibera.

    Domande frequenti

    Quando un socio è escluso automaticamente?

    Quando è sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata, o quando il suo creditore particolare ottiene la liquidazione della quota.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2289 c.c.: Liquidazione della quota del socio uscente

    Art. 2289 c.c.: Liquidazione della quota del socio uscente

    Art. 2289 c.c. – Liquidazione della quota del socio uscente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.

    La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

    Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

    Salvo quanto è disposto nell’art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

  • Art. 2290 c.c.: Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

    Art. 2290 c.c.: Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

    Art. 2290 c.c. – Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

    Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

  • Art. 2291 Codice Civile: Nozione

    Art. 2291 Codice Civile: Nozione

    Art. 2291 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

    Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.