Art. 2280 c.c. – Pagamento dei debiti sociali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

Spiegazione
Indica le cause di esclusione del socio dalla società di persone: gravi inadempienze degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale; l’interdizione, l’inabilitazione o la condanna a pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici; nonché la sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento (perimento della cosa, inidoneità del socio d’opera).
Come funziona e quando si applica
È il presupposto sostanziale dell’esclusione, il cui procedimento è regolato dall’art. 2287. L’esclusione è facoltativa (decisa dai soci); va distinta dall’esclusione di diritto del socio fallito o del creditore particolare soddisfatto (art. 2288).
Esempio pratico
Il socio che, in violazione dei patti, sottrae denaro alla cassa sociale commette una grave inadempienza che legittima la sua esclusione dalla società.
Domande frequenti
Per quali motivi un socio può essere escluso?
Gravi inadempienze, interdizione o inabilitazione, condanna a pena interdittiva, o sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.