Autore: Andrea Marton

  • Art. 2244 Codice Civile: Recesso

    Art. 2244 Codice Civile: Recesso

    Art. 2244 c.c. – Recesso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

    Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

  • Articolo 2245 Codice Civile: Indennità di anzianità

    Articolo 2245 Codice Civile: Indennità di anzianità

    Art. 2245 c.c. – Indennità di anzianità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

    L’ammontare dell’indennità è determinata sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

    Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.

  • Articolo 2246 Codice Civile: Certificato di lavoro

    Articolo 2246 Codice Civile: Certificato di lavoro

    Art. 2246 c.c. – Certificato di lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato.

  • Articolo 2247 Codice Civile: Contratto di società

    Articolo 2247 Codice Civile: Contratto di società

    Art. 2247 c.c. – Contratto di società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

  • Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento

    Articolo 2248 Codice Civile: Comunione a scopo di godimento

    Art. 2248 c.c. – Comunione a scopo di godimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

  • Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società

    Articolo 2249 Codice Civile: Tipi di società

    Art. 2249 c.c. – Tipi di società

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

    Le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

    Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie d’imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.

    Spiegazione

    Chi esercita un’attività commerciale deve costituirsi secondo uno dei tipi societari previsti dalla legge (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.). Le società che esercitano un’attività non commerciale sono regolate come società semplici, salvo che i soci scelgano un altro tipo.

    Come funziona e quando si applica

    È il principio di tipicità delle società: non si possono creare modelli societari diversi da quelli previsti. Attività commerciale → no società semplice; attività non commerciale (agricola, professionale) → società semplice di default, o altro tipo scelto dai soci.

    Esempio pratico

    Per aprire un negozio (attività commerciale) non posso usare la società semplice: devo scegliere s.n.c., s.r.l. e simili. Per un’azienda agricola, invece, posso adottare la società semplice.

    Domande frequenti

    Posso usare la società semplice per un’attività commerciale?

    No: per le attività commerciali la legge impone uno dei tipi (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a.…). La società semplice è riservata alle attività non commerciali.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2250 c.c.: Indicazione negli atti e nella corrispondenza

    Art. 2250 c.c.: Indicazione negli atti e nella corrispondenza

    Art. 2250 c.c. – Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.

    Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.

    Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

    Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

    Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.

    In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

    Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma .

  • Articolo 2251 Codice Civile: Contratto sociale

    Articolo 2251 Codice Civile: Contratto sociale

    Art. 2251 c.c. – Contratto sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

  • Articolo 2252 Codice Civile: Modificazioni del contratto sociale

    Articolo 2252 Codice Civile: Modificazioni del contratto sociale

    Art. 2252 c.c. – Modificazioni del contratto sociale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

    Spiegazione

    Il contratto sociale di una società di persone può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

    Come funziona e quando si applica

    Vige il principio dell’unanimità, espressione del carattere personale di queste società. Il contratto può però prevedere che le modifiche siano decise a maggioranza; le modifiche vanno poi iscritte nel registro delle imprese (art. 2300).

    Esempio pratico

    Per cambiare l’oggetto sociale o ammettere un nuovo socio in una s.n.c. serve, di regola, il consenso di tutti i soci.

    Domande frequenti

    Come si modifica il contratto di una società di persone?

    Con il consenso di tutti i soci, salvo che il contratto preveda diversamente (ad esempio decisioni a maggioranza).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2253 Codice Civile: Conferimenti

    Articolo 2253 Codice Civile: Conferimenti

    Art. 2253 c.c. – Conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

    Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

  • Articolo 2254 Codice Civile: Garanzia e rischi dei conferimenti

    Articolo 2254 Codice Civile: Garanzia e rischi dei conferimenti

    Art. 2254 c.c. – Garanzia e rischi dei conferimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.

    Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

  • Articolo 2255 Codice Civile: Conferimento di crediti

    Articolo 2255 Codice Civile: Conferimento di crediti

    Art. 2255 c.c. – Conferimento di crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.