Art. 2250 c.c. – Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma .
Spiegazione
Chi esercita un’attività commerciale deve costituirsi secondo uno dei tipi societari previsti dalla legge (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.). Le società che esercitano un’attività non commerciale sono regolate come società semplici, salvo che i soci scelgano un altro tipo.
Come funziona e quando si applica
È il principio di tipicità delle società: non si possono creare modelli societari diversi da quelli previsti. Attività commerciale → no società semplice; attività non commerciale (agricola, professionale) → società semplice di default, o altro tipo scelto dai soci.
Esempio pratico
Per aprire un negozio (attività commerciale) non posso usare la società semplice: devo scegliere s.n.c., s.r.l. e simili. Per un’azienda agricola, invece, posso adottare la società semplice.
Domande frequenti
Posso usare la società semplice per un’attività commerciale?
No: per le attività commerciali la legge impone uno dei tipi (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a.…). La società semplice è riservata alle attività non commerciali.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.