Autore: Andrea Marton

  • Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni

    Art. 250 c.p.c. – Intimazione ai testimoni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

    L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi , è effettuata in busta chiusa e sigillata.

    L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi .

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    Il difensore deposita copia dell’atto inviato e dell’avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione

    Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

  • Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici

    Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.

  • Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare

    Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

  • Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare

    Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

  • Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione

    Art. 245 c.p.c. – Ordinanza di ammissione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

    La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

  • Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione

    Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    Art. 243 c.p.c. – Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio.

  • Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    Art. 242 c.p.c. – Divieto di riferire il giuramento suppletorio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra.

  • Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti

    Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti

    Art. 241 c.p.c. – Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il valore della cosa stessa. In questo caso il collegio deve anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

  • Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio

    Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio

    Art. 240 c.p.c. – Deferimento del giuramento suppletorio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle cause riservate alla decisione collegiale, il giuramento suppletorio può essere deferito esclusivamente dal collegio.

  • Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione

    Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione

    Art. 239 c.p.c. – Mancata prestazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

    Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.