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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2263 c.c. Ripartizione dei guadagni e delle perdite

In vigore

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ripartizione utili e perdite: se il contratto non determina le quote, gli utili e le perdite si ripartiscono in proporzione ai conferimenti; se nemmeno questi sono determinati, la ripartizione è uguale.
  • Possibilità di divergenza: il contratto può prevedere quote diverse per utili e perdite, purché non integri un patto leonino.
  • Nullità del patto leonino: è vietato escludere un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 c.c.).

L'articolo 2263 c.c. disciplina la ripartizione degli utili e delle perdite nella società semplice attraverso una gerarchia di criteri suppletivi: in mancanza di accordo contrattuale, prima si guarda ai conferimenti, poi si applica la parità. La norma bilancia la libertà contrattuale con la necessità di garantire a ciascun socio una partecipazione proporzionata alla propria esposizione.

La gerarchia dei criteri di riparto

L'art. 2263 c.c. stabilisce una gerarchia di criteri per la ripartizione di utili e perdite. Al primo posto vi è l'accordo contrattuale: il contratto sociale può prevedere liberamente le quote di partecipazione a utili e perdite. In sua assenza, si applica il criterio proporzionale ai conferimenti: la quota di ciascun socio è determinata in rapporto al valore del conferimento effettuato. Se nemmeno i conferimenti sono determinati (o non sono comparabili, come quando si confrontano conferimenti di denaro con conferimenti d'opera), si applica il criterio della parità: tutti i soci hanno una quota uguale. Questa gerarchia garantisce certezza nelle situazioni in cui le parti abbiano omesso di regolare espressamente la ripartizione.

Possibilità di quote diverse per utili e perdite

Il contratto può prevedere quote diverse per la partecipazione agli utili e per la partecipazione alle perdite. Ad esempio: un socio d'opera potrebbe partecipare agli utili nella misura del 30% ma alle perdite solo nella misura del 10%, per tenere conto del fatto che il suo conferimento non è valutabile in denaro e che il rischio patrimoniale deve essere calibrato diversamente. Questa flessibilità è ammessa purché non si traduca in un patto leonino (art. 2265 c.c.): è vietato escludere completamente un socio dagli utili o dalle perdite. Una clausola che escluda totalmente un socio dall'obbligo di sopportare le perdite è nulla.

Il socio d'opera e la quota di perdita

Una questione pratica rilevante riguarda il socio d'opera: colui che conferisce solo la propria attività lavorativa, senza conferimento di beni o denaro. In assenza di accordo, la sua quota di partecipazione alle perdite non può eccedere i suoi conferimenti; poiché il conferimento d'opera è per sua natura non quantificabile come perdita monetaria, la giurisprudenza ha ritenuto che il socio d'opera non possa essere tenuto a coprire le perdite monetarie della società oltre la misura della propria partecipazione agli utili, salvo diversa clausola. Questa limitazione implicita tutela il socio d'opera dal rischio di dover coprire perdite con risorse proprie non commisurate al conferimento effettuato.

Connessioni con altre norme

L'art. 2263 va letto con l'art. 2262 c.c. (distribuzione degli utili), con l'art. 2265 c.c. (patto leonino) e con l'art. 2247 c.c. (definizione di società). Nelle s.p.a. la ripartizione degli utili è rigorosamente proporzionale alle azioni possedute (art. 2350 c.c.), con limitate deroghe per le azioni di risparmio.

Domande frequenti

Se due soci hanno conferito diversamente (uno 70%, l'altro 30%), come si dividono gli utili?

In proporzione ai conferimenti: 70% al primo e 30% al secondo, se il contratto non prevede diversamente. L'art. 2263 c.c. usa i conferimenti come criterio suppletivo in mancanza di accordo espresso sulla ripartizione degli utili.

È valida una clausola che attribuisce al socio d'opera il 50% degli utili ma lo esonera dalle perdite?

Parzialmente valida: è ammissibile attribuire quote diverse di utili e perdite. Ma è vietato esonerare completamente un socio dalle perdite (art. 2265 c.c. — patto leonino). Una clausola che limiti la quota di perdita del socio d'opera è valida; quella che la azzera completamente è nulla.

Il contratto può prevedere che le perdite non siano a carico dei soci ma vengano coperte da riserve?

Sì, ma solo se vi sono riserve capaci di coprire le perdite. La clausola non può escludere la partecipazione dei soci alle perdite in modo definitivo, ma può prevedere che le perdite siano prima imputate a riserve eventualmente accumulate prima di essere addossate ai soci.

Come si valutano i conferimenti d'opera per il calcolo della quota di partecipazione?

La legge non prevede un meccanismo obbligatorio di valutazione per i conferimenti d'opera nelle società di persone (diversamente dalle s.p.a. che richiedono perizia ex art. 2343 c.c.). Le parti determinano liberamente il valore nel contratto; in mancanza, si applica il criterio della parità con gli altri soci.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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