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Art. 2266 c.c. Rappresentanza della società
In vigore
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’articolo 1396.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La società semplice acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che la rappresentano, e può stare in giudizio nella persona dei soci con poteri di rappresentanza. La norma definisce la soggettività giuridica limitata della s.s., ente non dotato di personalità giuridica piena ma distinto dai soci sul piano patrimoniale e processuale.
Soggettività giuridica senza personalità giuridica piena
L'articolo 2266 c.c. chiarisce il regime giuridico della società semplice sotto il profilo della soggettività. La s.s. non ha la personalità giuridica nel senso tecnico riservato alle persone giuridiche (art. 1 c.c.), cioè una soggettività giuridica piena, equiparabile a quella delle persone fisiche, ma ha una soggettività giuridica attenuata o relativa: può acquistare diritti (es. diventare titolare di beni, crediti, contratti), assumere obbligazioni e stare in giudizio. Questa soggettività è mediata dai soci che la rappresentano: gli atti giuridici della società sono formalmente compiuti dai soci-rappresentanti in nome della società, ma producono effetti nel patrimonio sociale distinto.
Il regime di separazione patrimoniale
Il secondo comma dell'art. 2266 enuncia il principio di separazione patrimoniale: il patrimonio conferito dai soci forma un patrimonio distinto da quello personale dei soci. Questa separazione ha rilevanza procedurale: i creditori sociali devono anzitutto aggredire il patrimonio sociale; solo in caso di insufficienza possono aggredire il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili (art. 2268 c.c.: beneficio di preventiva escussione). La separazione tutela quindi anche il patrimonio personale dei soci, pur in assenza di responsabilità limitata. Tuttavia, la separazione è solo relativa: i beni rimangono tecnicamente di proprietà della società (o in comunione tra i soci, secondo alcune interpretazioni), non dei singoli soci, ma la responsabilità personale dei soci per i debiti sociali è piena e solidale.
Capacità processuale
La s.s. può stare in giudizio, come attrice o come convenuta, nella persona dei soci che hanno la rappresentanza legale. Questa capacità processuale discende direttamente dalla soggettività giuridica e dalla separazione patrimoniale: la società ha proprie ragioni da tutelare (i crediti sociali) e proprie obbligazioni da adempiere (i debiti sociali), che devono potersi far valere davanti al giudice. Il socio con poteri di rappresentanza può agire in giudizio in nome della società senza necessità che tutti i soci siano parti processuali. Questa regola è esplicitata dall'art. 75 c.p.c., che riconosce la capacità processuale agli enti privi di personalità giuridica che abbiano capacità di agire.
Connessioni con le s.n.c. e distinzione dalle persone giuridiche
Nelle s.n.c., la soggettività è analoga: anche la s.n.c. acquista diritti e obbligazioni per mezzo dei soci (art. 2293 c.c.) e ha patrimonio separato (art. 2271 c.c.). Le società di capitali hanno invece personalità giuridica piena: la s.p.a. e la s.r.l. sono persone giuridiche distinte dai soci, con autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata per i soci. L'art. 2266 segna quindi il confine tra le società di persone, con soggettività attenuata e responsabilità illimitata dei soci, e le società di capitali, con personalità giuridica piena e responsabilità limitata.
Domande frequenti
Una società semplice può essere proprietaria di un immobile?
Sì. La s.s. ha soggettività giuridica sufficiente per acquistare diritti reali, inclusa la proprietà di immobili. L'atto di acquisto va intestato alla società (es. 'Società semplice Rossi & Bianchi'); la trascrizione va effettuata a nome della società, non dei singoli soci.
I creditori personali di un socio possono aggredire i beni della s.s.?
No, non direttamente. La separazione patrimoniale ex art. 2266 c.c. esclude che i creditori personali dei soci possano aggredire il patrimonio sociale. Possono invece aggredire la quota del socio (cioè il diritto agli utili e alla liquidazione) nei modi previsti dall'art. 2270 c.c.
Una s.s. può fare causa a qualcuno?
Sì. L'art. 2266 c.c. attribuisce alla s.s. la capacità processuale: può agire in giudizio come attrice (es. per riscuotere un credito) o essere convenuta (es. per un debito). L'azione è svolta dal socio con potere di rappresentanza, che agisce in nome e per conto della società.
Qual è la differenza tra la soggettività della s.s. e quella di una s.r.l.?
La s.r.l. ha personalità giuridica piena (art. 2462 c.c.): è una persona giuridica autonoma con patrimonio proprio e responsabilità dei soci limitata al conferimento. La s.s. ha soggettività giuridica attenuata: può acquisire diritti e obbligazioni, ma i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali. La differenza principale è nella responsabilità patrimoniale dei soci.