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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2267 c.c. Responsabilità per le obbligazioni sociali

In vigore

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

In sintesi

  • Responsabilità illimitata e solidale: i soci che hanno agito in nome e per conto della società rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali.
  • Responsabilità degli altri soci: salvo patto contrario portato a conoscenza dei terzi, rispondono illimitatamente anche i soci che non hanno agito.
  • Opponibilità del patto limitativo: la limitazione di responsabilità è inopponibile ai terzi che non ne hanno avuto conoscenza con mezzi idonei.

L'art. 2267 c.c. disciplina la responsabilità patrimoniale dei soci della società semplice per le obbligazioni sociali: principio cardine è la responsabilità personale, illimitata e solidale di tutti i soci, con la sola eccezione del patto limitativo efficacemente comunicato ai terzi. La norma riflette la struttura personalistica della s.s. e del tipo s.n.c., dove la fiducia nei confronti dei soci è alla base del credito sociale.

Il doppio piano della responsabilità

L'art. 2267 c.c. prevede due distinti piani di aggredibilità del patrimonio: (a) il patrimonio sociale, aggredibile da tutti i creditori sociali; (b) il patrimonio personale dei soci, aggredibile, dopo aver tentato l'escussione del patrimonio sociale ex art. 2268 c.c., nei confronti dei soci che hanno agito in nome della società e, salvo patto contrario, di tutti gli altri soci. La responsabilità è illimitata (copre l'intero debito senza soglie) e solidale (ogni socio risponde per l'intero, con diritto di rivalsa interno pro quota).

La responsabilità dei soci non agenti

Una specificità della norma è che la responsabilità illimitata e solidale si estende, come regola suppletiva, anche ai soci che non hanno partecipato all'atto che ha generato l'obbligazione. Questo regime, analogo a quello della s.n.c. ex art. 2291 c.c., riflette la struttura personalistica: i creditori fanno affidamento sull'intera compagine sociale, non solo su chi ha firmato il contratto. Solo un patto contrario inserito nel contratto sociale e portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei può limitare o escludere la solidarietà. Il patto è opponibile esclusivamente ai terzi che ne hanno avuto effettiva conoscenza; non è sufficiente la mera iscrizione nel registro imprese (che per la s.s. non è obbligatoria).

Opponibilità del patto limitativo ai terzi

Il terzo comma dell'art. 2267 chiarisce le condizioni di opponibilità del patto limitativo: deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. La valutazione della idoneità del mezzo è rimessa al giudice caso per caso: in linea generale sono ritenuti idonei la comunicazione scritta al terzo prima della conclusione del contratto, l'inserimento del patto nell'intestazione della corrispondenza commerciale, l'indicazione nella fattura. Non è invece sufficiente la mera previsione interna nel contratto sociale non comunicato al terzo creditore. Se il patto non è stato efficacemente comunicato, la limitazione è inopponibile a quel terzo, il quale potrà agire contro i soci come se il patto non esistesse.

Impatto del D.Lgs. 14/2019 (CCII) e liquidazione controllata

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) ha profondamente inciso sul regime di responsabilità dei soci della s.s. in contesto di crisi. L'art. 2272 n. 5-bis c.c. (introdotto dal CCII) prevede lo scioglimento della s.s. per apertura della procedura di liquidazione controllata. In tale procedura (artt. 268 e ss. CCII), i creditori sociali possono aggredire il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili nell'ambito del concorso, con modalità che riducono la frammentazione delle azioni esecutive individuali. La liquidazione controllata sostituisce, per le s.s., il precedente istituto del fallimento delle società di persone, con un quadro procedurale più organico.

Domande frequenti

Un socio di una s.s. risponde dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale?

Sì, come regola generale. L'art. 2267 c.c. prevede la responsabilità personale, illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Il creditore può agire prima sul patrimonio sociale (art. 2268 c.c.) e poi su quello personale di ciascun socio. Fanno eccezione i soci che abbiano stipulato un patto limitativo efficacemente portato a conoscenza del terzo.

È possibile creare una s.s. a responsabilità limitata?

Parzialmente sì: il contratto può prevedere che alcuni soci non rispondano illimitatamente, purché questo patto sia comunicato ai terzi con mezzi idonei prima che sorgano le obbligazioni. In mancanza di comunicazione efficace, la limitazione è inopponibile al creditore. Si tratta comunque di un'eccezione: la responsabilità illimitata è la regola nella s.s.

Se entro in una s.s. come nuovo socio, rispondo anche dei debiti precedenti?

Sì, per effetto dell'art. 2269 c.c.: il nuovo socio risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso. Il nuovo socio deve quindi verificare attentamente la situazione debitoria della società prima di aderire.

La solidarietà tra soci è uguale a quella tra debitori solidali ordinari?

Sì, con le stesse regole: il creditore può scegliere di agire contro uno qualsiasi dei soci per l'intero importo, e il socio che paga ha diritto di regresso pro quota verso gli altri (art. 1299 c.c.). La solidarietà si combina con il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268 c.c.).

Il creditore deve prima aggredire il patrimonio sociale e poi quello personale dei soci?

Non automaticamente: il creditore può agire direttamente contro i soci, ma il socio convenuto può opporre il beneficio di preventiva escussione (art. 2268 c.c.), indicando i beni sociali su cui il creditore può soddisfarsi agevolmente. Solo se il patrimonio sociale è insufficiente o se il socio non indica beni adeguati, il creditore può procedere contro il patrimonio personale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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