Autore: Andrea Marton

  • Art. 686 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o dr

    Art. 686 c.p.: Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o dr

    Art. 686 c.p. – Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a lire quattro milioni ottocentomila .

    Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

    È sempre disposta la cessazione dell’attività illecitamente esercitata. Se l’attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

    Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Art. 687 c.p.: Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita

    Art. 687 c.p.: Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita

    Art. 687 c.p. – Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con l’ammenda fino a euro 51.

  • Art. 688 Codice Penale: Ubriachezza

    Art. 688 Codice Penale: Ubriachezza

    Art. 688 c.p. – Ubriachezza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

    La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.

    La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

  • Art. 689 c.p.: Somministrazione di bevande alcooliche a minori o

    Art. 689 c.p.: Somministrazione di bevande alcooliche a minori o

    Art. 689 c.p. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

    In vigore dal 1° luglio 1931

    L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.

    La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. (1)

    Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.(1)

    Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

  • Art. 690 c.p.: Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

    Art. 690 c.p.: Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

    Art. 690 c.p. – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.

  • Art. 691 c.p.: Somministrazione di bevande alcooliche a persona

    Art. 691 c.p.: Somministrazione di bevande alcooliche a persona

    Art. 691 c.p. – Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

    Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

  • Art. 692 Codice Penale: Abrogato

    Art. 692 Codice Penale: Abrogato

    Art. 692 c.p. – Detenzione di misure e pesi illegali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205.

  • Articolo 693 Codice Penale: Rifiuto di monete aventi corso legale

    Articolo 693 Codice Penale: Rifiuto di monete aventi corso legale

    Art. 693 c.p. – Rifiuto di monete aventi corso legale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l’ammenda fino a lire trecento.

  • Art. 694 c.p.: Omessa consegna di monete riconosciute contraffat

    Art. 694 c.p.: Omessa consegna di monete riconosciute contraffat

    Art. 694 c.p. – Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con l’ammenda fino a lire duemila.

  • Art. 695 c.p.: Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

    Art. 695 c.p.: Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

    Art. 695 c.p. – Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a lire diecimila.

    Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

  • Articolo 696 Codice Penale: Vendita ambulante di armi

    Articolo 696 Codice Penale: Vendita ambulante di armi

    Art. 696 c.p. – Vendita ambulante di armi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a lire diecimila.

  • Articolo 697 Codice Penale: Detenzione abusiva di armi

    Articolo 697 Codice Penale: Detenzione abusiva di armi

    Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

    Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258.