Autore: Andrea Marton

  • Art. 348-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello

    Art. 348-bis c.p.c.: Inammissibilità dell’appello

    Art. 348-bis c.p.c. – Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando ravvisa che l’impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall’articolo 350-bis.

    Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

  • Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’appello

    Articolo 348 Codice di Procedura Civile: Improcedibilità dell’appello

    Art. 348 c.p.c. – Improcedibilità d’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.

    Se l’appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il giudice , con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

    L’improcedibilità dell’appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.

  • Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello

    Art. 347 c.p.c.: Forme e termini della costituzione in appello

    Art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.

    L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

    Il cancelliere provvede a norma dell’articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

  • Art. 346 c.p.c.: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non r

    Art. 346 c.p.c.: Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non r

    Art. 346 c.p.c. – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

  • Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove

    Articolo 345 Codice di Procedura Civile: Domande ed eccezioni nuove

    Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

    Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

    Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo …

    che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

  • Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello

    Articolo 344 Codice di Procedura Civile: Intervento in appello

    Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

  • Art. 343 c.p.c.: Modo e termine dell’appello incidentale

    Art. 343 c.p.c.: Modo e termine dell’appello incidentale

    Art. 343 c.p.c. – Modo e termine dell’appello incidentale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’articolo 347 .

    Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.

  • Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello

    Articolo 342 Codice di Procedura Civile: Forma dell’appello

    Art. 342 c.p.c. – Forma dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

    1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

  • Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Articolo 341 Codice di Procedura Civile: Giudice dell’appello

    Art. 341 c.p.c. – Giudice dell’appello

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n

    Art. 340 c.p.c.: Riserva facoltativa d’appello contro sentenze n

    Art. 340 c.p.c. – Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro le sentenze previste dall’art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

    Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello .

  • Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.

    È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

  • Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp

    Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp

    Art. 338 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.