Autore: Andrea Marton

  • Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc

    Art. 663 c.p.: Vendita, distribuzione o affissione abusiva di sc

    Art. 663 c.p. – Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 .

    Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

    Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente.

  • Articolo 663-bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina

    Articolo 663-bis Codice Penale: Divulgazione di stampa clandestina

    Art. 663-bis c.p. – Divulgazione di stampa clandestina

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

    Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affissioni

    Articolo 664 Codice Penale: Distruzione o deterioramento di affissioni

    Art. 664 c.p. – Distruzione o deterioramento di affissioni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila .

    Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila .

  • Art. 665 Codice Penale: Abrogato

    Art. 665 Codice Penale: Abrogato

    Art. 665 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

    Art. 666 c.p.: Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

    Art. 666 c.p. – Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni .

    Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila .

    È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.

    Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Art. 667 Codice Penale: Abrogato

    Art. 667 Codice Penale: Abrogato

    Art. 667 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus

    Art. 668 c.p.: Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abus

    Art. 668 c.p. – Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

    Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche .

    Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

    Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell’articolo 266.

  • Articolo 669 Codice Penale: Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

    Articolo 669 Codice Penale: Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

    Art. 669 c.p. – Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquanta a mille.

    Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

    La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:

    1° se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;

    2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

  • Art. 670 Codice Penale: Abrogato

    Art. 670 Codice Penale: Abrogato

    Art. 670 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 671 Codice Penale: Abrogato

    Art. 671 Codice Penale: Abrogato

    Art. 671 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 672 Codice Penale: Omessa custodia e malgoverno di animali

    Articolo 672 Codice Penale: Omessa custodia e malgoverno di animali

    Art. 672 c.p. – Omessa custodia e mal governo di animali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l’arresto fino a tre mesi, ovvero con l’ammenda fino a lire tremila.

    Alla stessa pena soggiace:

    1° chi, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

    2° chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

  • Art. 673 c.p.: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripa

    Art. 673 c.p.: Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripa

    Art. 673 c.p. – Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

    Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.