Autore: Andrea Marton

  • Art. 651 c.p.: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità pers

    Art. 651 c.p.: Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità pers

    Art. 651 c.p. – Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire duemila.

  • Art. 652 c.p.: Rifiuto di prestare la propria opera in occasione

    Art. 652 c.p.: Rifiuto di prestare la propria opera in occasione

    Art. 652 c.p. – Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 .

    Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 .

  • Art. 653 c.p.: Formazione di corpi armati non diretti a commette

    Art. 653 c.p.: Formazione di corpi armati non diretti a commette

    Art. 653 c.p. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.

  • Articolo 654 Codice Penale: Grida e manifestazioni sediziose

    Articolo 654 Codice Penale: Grida e manifestazioni sediziose

    Art. 654 c.p. – Grida e manifestazioni sediziose

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell’articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 .

  • Articolo 655 Codice Penale: Radunata sediziosa

    Articolo 655 Codice Penale: Radunata sediziosa

    Art. 655 c.p. – Radunata sediziosa

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno.

    Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi.

    Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

    Spiegazione

    Chi fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno; la pena è più grave se il partecipante è armato.

    Come funziona e quando si applica

    Tutela l’ordine pubblico. La «sedizione» implica un atteggiamento di aperta ribellione o tumulto contro l’autorità. È punita la semplice partecipazione, a prescindere da atti ulteriori.

    Esempio pratico

    Partecipare a un assembramento tumultuoso e ribelle di dieci o più persone è punito con l’arresto, ancor più se si è armati.

    Domande frequenti

    Cos’è una radunata sediziosa?

    Un assembramento di dieci o più persone con caratteri di sedizione (aperta ribellione/tumulto): la sola partecipazione è punita con l’arresto (art. 655), più grave se si è armati.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 656 c.p.: Pubblicazione o diffusione di notizie false, esag

    Art. 656 c.p.: Pubblicazione o diffusione di notizie false, esag

    Art. 656 c.p. – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.

  • Art. 657 Codice Penale: Abrogato

    Art. 657 Codice Penale: Abrogato

    Art. 657 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 658 Codice Penale: Procurato allarme presso l’Autorità

    Articolo 658 Codice Penale: Procurato allarme presso l’Autorità

    Art. 658 c.p. – Procurato allarme presso l’Autorità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cento a cinquemila.

  • Art. 659 c.p.: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle per

    Art. 659 c.p.: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle per

    Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.

    Si applica l’ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

    Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

  • Articolo 660 Codice Penale: Molestia o disturbo alle persone

    Articolo 660 Codice Penale: Molestia o disturbo alle persone

    Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito , a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

    Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

    Spiegazione

    Punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico oppure col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a una persona molestia o disturbo. La pena è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda; si procede a querela della persona offesa.

    Come funziona e quando si applica

    È il classico riferimento per le «molestie telefoniche» e i comportamenti assillanti occasionali. Va distinto dallo stalking (art. 612-bis), che richiede condotte reiterate idonee a generare ansia, paura o a costringere la vittima a cambiare abitudini di vita.

    Esempio pratico

    Telefonate o messaggi molesti ripetuti, fatti per petulanza, possono integrare l’art. 660; se diventano persecutori e generano timore, si entra invece nello stalking.

    Domande frequenti

    Le molestie telefoniche sono reato?

    Sì: l’art. 660 punisce chi reca molestia col telefono per petulanza o altro biasimevole motivo; serve la querela della persona offesa.

    Che differenza c’è con lo stalking?

    Lo stalking (art. 612-bis) richiede condotte reiterate che causano ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 661 Codice Penale: Abuso della credulità popolare

    Articolo 661 Codice Penale: Abuso della credulità popolare

    Art. 661 c.p. – Abuso della credulità popolare

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto , se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 .

  • Art. 662 Codice Penale: Abrogato

    Art. 662 Codice Penale: Abrogato

    Art. 662 c.p. [Abrogato]

    Articolo abrogato.