Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire tremila.
Si applica l’ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Spiegazione
Chi fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno; la pena è più grave se il partecipante è armato.
Come funziona e quando si applica
Tutela l’ordine pubblico. La «sedizione» implica un atteggiamento di aperta ribellione o tumulto contro l’autorità. È punita la semplice partecipazione, a prescindere da atti ulteriori.
Esempio pratico
Partecipare a un assembramento tumultuoso e ribelle di dieci o più persone è punito con l’arresto, ancor più se si è armati.
Domande frequenti
Cos’è una radunata sediziosa?
Un assembramento di dieci o più persone con caratteri di sedizione (aperta ribellione/tumulto): la sola partecipazione è punita con l’arresto (art. 655), più grave se si è armati.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.