Art. 644 c.p. Usura
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
:1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
:2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
:3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
:4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
:5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Spiegazione
Puniva (oggi depenalizzato e trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 7/2016) l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito: chi, trovata una cosa altrui smarrita, se ne appropria senza osservare le norme civili sul ritrovamento. Oggi il fatto comporta la restituzione e una sanzione pecuniaria civile, oltre al risarcimento.
Come funziona e quando si applica
Il codice civile (artt. 927-929) impone a chi trova una cosa smarrita di restituirla al proprietario o di consegnarla al sindaco. L’inosservanza, un tempo reato, dà oggi luogo a responsabilità civile e a sanzione pecuniaria a favore dello Stato.
Esempio pratico
Chi trova un telefono smarrito e lo tiene per sé, anziché consegnarlo, non commette più reato ma è tenuto alla restituzione, al risarcimento e a una sanzione civile.
Domande frequenti
Tenersi un oggetto trovato è reato?
Non più: l’art. 647 c.p. è stato depenalizzato nel 2016; resta un illecito civile con obbligo di restituzione e sanzione pecuniaria.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.