Autore: Andrea Marton

  • Art. 644 Codice Penale: Usura

    Art. 644 Codice Penale: Usura

    Art. 644 c.p. Usura

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

    Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

    La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

    Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

    Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

    :1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

    :2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

    :3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

    :4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

    :5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

    Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

  • Articolo 644-bis Codice Penale: Usura impropria

    Articolo 644-bis Codice Penale: Usura impropria

    Art. 644-bis c.p. Usura impropria

    Articolo abrogato dalla l. 7 marzo 1996, n. 108

    [Abrogato]

  • Articolo 644-ter Codice Penale: Prescrizione del reato di usura

    Articolo 644-ter Codice Penale: Prescrizione del reato di usura

    Art. 644-ter c.p. Prescrizione del reato di usura

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

  • Articolo 645 Codice Penale: Frode in emigrazione

    Articolo 645 Codice Penale: Frode in emigrazione

    Art. 645 c.p. – Frode in emigrazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

  • Articolo 646 Codice Penale: Appropriazione indebita

    Articolo 646 Codice Penale: Appropriazione indebita

    Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

    Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.

  • Art. 647 c.p.: Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di

    Art. 647 c.p.: Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di

    Art. 647 c.p. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

    Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    [Abrogato]

    Spiegazione

    Puniva (oggi depenalizzato e trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 7/2016) l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito: chi, trovata una cosa altrui smarrita, se ne appropria senza osservare le norme civili sul ritrovamento. Oggi il fatto comporta la restituzione e una sanzione pecuniaria civile, oltre al risarcimento.

    Come funziona e quando si applica

    Il codice civile (artt. 927-929) impone a chi trova una cosa smarrita di restituirla al proprietario o di consegnarla al sindaco. L’inosservanza, un tempo reato, dà oggi luogo a responsabilità civile e a sanzione pecuniaria a favore dello Stato.

    Esempio pratico

    Chi trova un telefono smarrito e lo tiene per sé, anziché consegnarlo, non commette più reato ma è tenuto alla restituzione, al risarcimento e a una sanzione civile.

    Domande frequenti

    Tenersi un oggetto trovato è reato?

    Non più: l’art. 647 c.p. è stato depenalizzato nel 2016; resta un illecito civile con obbligo di restituzione e sanzione pecuniaria.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 648 Codice Penale: Ricettazione

    Articolo 648 Codice Penale: Ricettazione

    Art. 648 c.p. – Ricettazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628 , terzo comma, o 628-bis, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

    La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

    Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

  • Articolo 648-bis Codice Penale: Riciclaggio

    Articolo 648-bis Codice Penale: Riciclaggio

    Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto …

    , ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

    La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

    Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

  • Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilita’ di proveni

    Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilita’ di proveni

    Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

    La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’articolo 648.

    Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

  • Articolo 648-quater Codice Penale: Confisca.

    Articolo 648-quater Codice Penale: Confisca.

    Art. 648-quater c.p. – Confisca

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 , è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

    In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 , il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

  • Art. 649 c.p.: Non punibilità a querela della persona offesa, pe

    Art. 649 c.p.: Non punibilità a querela della persona offesa, pe

    Art. 649 c.p. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

    1° del coniuge non legalmente separato;

    1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;

    2° di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;

    3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

    I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

  • Art. 650 c.p.: Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

    Art. 650 c.p.: Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

    Art. 650 c.p. – Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire duemila.

    Spiegazione

    Punisce chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene, quando il fatto non costituisce un reato più grave. È una norma «di chiusura» che sanziona la disobbedienza a ordini legittimi.

    Come funziona e quando si applica

    Il provvedimento deve essere legalmente dato, individuale e specifico (non una norma generale e astratta), e adottato per una delle finalità indicate. Il reato è sussidiario: si applica solo se il fatto non integra una fattispecie più grave.

    Esempio pratico

    Chi ignora l’ordine di sgombero di un luogo pericolante emesso dal sindaco per ragioni di sicurezza pubblica può rispondere di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

    Domande frequenti

    Cosa punisce l’art. 650 c.p.?

    La mancata osservanza di un provvedimento legittimo dell’autorità dato per ragioni di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene, se il fatto non è reato più grave.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.