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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 927 c.c. Cose ritrovate

In vigore

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Chi trova una cosa mobile altrui ha l'obbligo giuridico di restituirla al proprietario, se conosciuto.
  • Se il proprietario è ignoto, il ritrovatore deve consegnare la cosa senza ritardo al sindaco del comune in cui è avvenuto il ritrovamento.
  • La consegna va accompagnata dall'indicazione delle circostanze del ritrovamento (luogo, ora, modalità), utili per la successiva pubblicità.
  • L'obbligo riguarda esclusivamente le cose smarrite, cioè uscite dal possesso del titolare senza intenzione di abbandonarle.
  • L'inadempimento può integrare l'illecito civile di appropriazione e, in alcuni casi, condotte penali rilevanti.

L'obbligo di restituzione e di consegna: il fondamento della disciplina

L'articolo 927 del codice civile apre la sezione dedicata alle cose ritrovate e fissa una regola di civiltà giuridica radicata nella tradizione: chi trova una cosa mobile non ne diventa automaticamente proprietario, ma è tenuto a comportamenti attivi finalizzati alla restituzione. La norma distingue due ipotesi a seconda che il proprietario sia conosciuto o meno. Se il ritrovatore conosce (o può facilmente identificare) il titolare, ha l'obbligo di restituirgli direttamente la cosa; se il proprietario è ignoto, deve consegnare il bene al sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, indicando le circostanze utili (luogo, data, ora, modalità del ritrovamento, ogni elemento idoneo a identificare la cosa).

La disposizione si inserisce in un sistema più ampio (artt. 927-933 c.c.) che disciplina il complesso fenomeno del ritrovamento, dalla consegna alla pubblicità (art. 928 c.c.), dall'acquisto della proprietà decorso un anno (art. 929 c.c.) al premio del ritrovatore (art. 930 c.c.), fino all'equiparazione del possessore e detentore al proprietario (art. 931 c.c.) e alla particolare figura del tesoro (art. 932 c.c.). La logica complessiva è di favor per il proprietario originario, al quale è offerta un'ampia possibilità di rientrare nel possesso del bene smarrito, ma con un meccanismo che, decorso un congruo termine, attribuisce al ritrovatore un acquisto a titolo originario.

Tizio, mentre passeggia in piazza, raccoglie un portafogli contenente documenti intestati a Caio. La presenza dei documenti gli consente di identificare immediatamente il proprietario: in questo caso Tizio deve restituire il portafogli a Caio, senza necessità di passare attraverso il comune. Diversa è la situazione di Sempronio che trova in un parco pubblico un orologio privo di qualsiasi segno identificativo: non potendo risalire al titolare, Sempronio deve consegnare l'orologio al sindaco del comune in cui ha effettuato il ritrovamento, dando inizio al procedimento pubblicistico previsto dall'art. 928 c.c. La distinzione operativa è quindi semplice ma rigorosa: identificazione possibile = restituzione diretta; identificazione impossibile = consegna al comune.

Il presupposto della cosa smarrita: distinzione da abbandono e furto

L'articolo 927 c.c. si applica esclusivamente alle cose smarrite, intendendosi tali quelle uscite involontariamente dalla sfera di custodia del proprietario, che non ha inteso disfarsene. Si tratta di una nozione tecnica che va distinta tanto dalle res derelictae (cose abbandonate volontariamente, suscettibili di occupazione ai sensi dell'art. 923 c.c.), quanto dalle cose oggetto di furto o appropriazione indebita, per le quali operano le regole della rivendica (art. 948 c.c.) e dell'acquisto in buona fede a non domino (art. 1153 c.c.).

La distinzione è di rilievo decisivo. Le cose abbandonate, prive di proprietario per volontà del precedente titolare, sono acquistabili dal primo occupante con un meccanismo di acquisto a titolo originario immediato. Le cose smarrite, invece, conservano un proprietario che non ha inteso disfarsene: per questo l'ordinamento attiva la procedura di pubblicità e attesa annuale prima di consentire l'acquisto del ritrovatore. La ratio è la tutela della proprietà esistente, che non può essere compressa per il mero fatto della perdita materiale del possesso.

Mevia ritrova in spiaggia un vecchio ombrellone dimenticato a fine stagione: occorrerà valutare se la cosa sia stata semplicemente lasciata indietro per dimenticanza (cosa smarrita) o se il titolare l'abbia abbandonata definitivamente (res derelicta). Il criterio dirimente è l'animus derelinquendi, ossia l'intenzione di rinunciare alla proprietà: in assenza di elementi univoci che indichino tale volontà, prevale la presunzione che la cosa sia smarrita, con conseguente applicazione dell'art. 927 c.c. Solo elementi oggettivi e inequivoci (per esempio cose collocate in cassonetti, oggetti deteriorati e lasciati in luoghi destinati alla raccolta, deliberato distacco di accessori d'uso) consentono di qualificare la cosa come abbandonata.

Diversamente da entrambe le ipotesi, il rinvenimento di una cosa già rubata non legittima il possessore di buona fede a invocare l'art. 927 c.c.: la cosa rubata mantiene il proprietario originario, che potrà rivendicarla nei termini e con i limiti previsti dall'ordinamento. La consegna al sindaco resta comunque la condotta più prudente, in quanto evita responsabilità penali per ricettazione o appropriazione indebita.

Modalità della consegna al sindaco e termini operativi

La norma usa l'espressione "senza ritardo", clausola elastica che impone una valutazione caso per caso ma esclude condotte dilatorie. Nella prassi amministrativa, i comuni richiedono la consegna entro pochi giorni dal ritrovamento, registrando il bene in apposito registro degli oggetti smarriti e rilasciando ricevuta al consegnante. La consegna deve essere accompagnata dall'indicazione delle circostanze del ritrovamento: tali informazioni sono essenziali sia ai fini della successiva pubblicità (art. 928 c.c.) sia per consentire al proprietario, qualora si presenti, di riconoscere la propria cosa.

L'ufficio competente è generalmente l'ufficio oggetti smarriti, talvolta presso il comando di polizia municipale o presso l'ufficio anagrafe del comune. In alcuni comuni metropolitani è disponibile anche la prenotazione online della consegna, con compilazione preliminare di un modulo descrittivo. La ricevuta rilasciata al ritrovatore documenta l'avvenuto adempimento dell'obbligo e attesta la decorrenza della procedura, costituendo titolo per il successivo eventuale acquisto della proprietà ex art. 929 c.c.

Tizio trova una valigia in stazione: oltre a consegnarla all'ufficio oggetti smarriti del comune, dovrà specificare il binario, l'orario approssimativo e ogni elemento utile (per esempio se accanto vi erano biglietti o etichette). La precisione di queste indicazioni tutela il ritrovatore (che documenta la propria buona fede) e agevola l'incontro tra cosa e proprietario. Se il ritrovamento avviene in luoghi pubblici gestiti da enti specifici (stazioni ferroviarie, aeroporti, mezzi di trasporto pubblico), può esistere un servizio dedicato di oggetti smarriti, che opera in coordinamento con il comune o secondo regolamenti propri. Il consegnante è comunque liberato dall'obbligo se affida la cosa all'autorità o all'ufficio competente in concreto, anche se non strettamente il sindaco del comune.

Conseguenze dell'inadempimento: profili civili e sanzionatori

Il ritrovatore che non restituisce né consegna la cosa al sindaco si espone a una duplice responsabilità. Sul piano civilistico, il proprietario potrà agire in rivendica (art. 948 c.c.) per ottenere la restituzione del bene, nei termini di legge, oltre al risarcimento del danno per il pregiudizio subito (privazione dell'uso, eventuale deterioramento, danni indiretti). L'azione di rivendica è imprescrittibile, ma può scontrarsi con l'acquisto in buona fede di un terzo ai sensi dell'art. 1153 c.c., che protegge l'acquirente di buona fede del bene mobile a non domino.

Sul piano sanzionatorio, l'art. 647 c.p. puniva, prima della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 7/2016, l'appropriazione di cose smarrite, oggi sostituita da un illecito civile sanzionato pecuniariamente con una sanzione pecuniaria civile aggiuntiva al risarcimento. In casi limite, la condotta può configurare appropriazione indebita (art. 646 c.p.) qualora il ritrovatore eserciti atti dominicali sulla cosa altrui di cui abbia acquisito la materiale disponibilità, oppure ricettazione (art. 648 c.p.) se la cosa proviene da delitto.

Caio trova un anello d'oro e, anziché consegnarlo al sindaco, lo vende a un compro-oro: rischia di rispondere civilmente verso il proprietario (azione di rivendica e risarcimento), di subire la sanzione pecuniaria civile prevista dal D.Lgs. 7/2016 per l'appropriazione di cose smarrite e, in casi più gravi, di trovarsi imputato per appropriazione indebita o ricettazione, oltre alla possibile rivendica nei confronti del terzo acquirente nei limiti dell'art. 1153 c.c. (acquisto in buona fede a non domino).

Coordinamento sistematico: dalle cose smarrite al tesoro

L'art. 927 c.c. va letto in connessione con gli articoli successivi (artt. 928-931 c.c.), che disciplinano la pubblicità del ritrovamento, l'acquisto della proprietà decorso un anno dalla pubblicazione, il premio dovuto al ritrovatore e l'equiparazione del possessore al proprietario. Diversa è invece la disciplina del tesoro (art. 932 c.c.), che concerne cose mobili di pregio nascoste o sotterrate di cui nessuno possa provare la proprietà: in quel caso il ritrovamento avviene in contesti differenti e con regole peculiari sul riparto tra ritrovatore e proprietario del fondo.

La logica unitaria del sistema è chiara: il legislatore privilegia il rientro della cosa al titolare originario, riconoscendo al ritrovatore solo un diritto al premio (art. 930 c.c.) o, in via residuale, l'acquisto della proprietà decorso il termine di pubblicità senza rivendicazioni. La disciplina si differenzia da quella dell'occupazione (art. 923 c.c.), riservata alle cose senza proprietario o abbandonate, e da quella della invenzione del tesoro (art. 932 c.c.), che valorizza il ritrovamento di beni di pregio occultati di cui sia perduta la traccia di proprietà.

Sul piano applicativo, va segnalata l'esistenza di regimi speciali per categorie particolari di beni: gli autoveicoli rinvenuti, le armi, i beni di interesse culturale (D.Lgs. 42/2004), le somme di denaro consegnate a particolari uffici (poste, banche, trasporti pubblici) seguono procedure integrative o sostitutive di quella generale dell'art. 927 c.c. In ogni caso, la regola fondamentale della restituzione o consegna senza ritardo costituisce il principio cardine dell'intera materia, espressione del più ampio dovere di solidarietà sociale e di lealtà nei rapporti giuridici, fondato sull'art. 2 della Costituzione.

Domande frequenti

Cosa devo fare se trovo un portafogli con i documenti del proprietario?

L'art. 927 c.c. impone di restituire la cosa direttamente al proprietario, quando questi è conosciuto o facilmente identificabile dai documenti. Non occorre passare per il comune: la consegna diretta al titolare assolve all'obbligo di legge ed è anzi la modalità preferita dall'ordinamento. È consigliabile farsi rilasciare una ricevuta scritta per documentare l'adempimento e, se possibile, conservare prova della restituzione (messaggi, testimonianze, fotografie). Se il proprietario non è raggiungibile nell'immediato, può comunque essere opportuna la consegna al comune per non protrarre eccessivamente la detenzione della cosa altrui.

Entro quanto tempo devo consegnare al sindaco una cosa trovata?

L'art. 927 c.c. usa l'espressione 'senza ritardo', che la dottrina e la prassi amministrativa interpretano come obbligo di consegna entro pochi giorni dal ritrovamento, compatibilmente con le ragionevoli esigenze del ritrovatore. Non esiste un termine perentorio fisso, ma una condotta dilatoria o ingiustificatamente lenta può integrare violazione della norma e produrre conseguenze civili e, in casi estremi, sanzionatorie. In genere è prudente provvedere alla consegna entro 7-10 giorni dal ritrovamento, salvo impedimenti documentati.

Se trovo una cosa abbandonata, devo comunque consegnarla al comune?

No: l'art. 927 c.c. si applica solo alle cose smarrite, cioè uscite involontariamente dal possesso del proprietario. Le res derelictae, abbandonate con intenzione di dismetterne la proprietà, sono suscettibili di occupazione ex art. 923 c.c. e diventano del primo occupante. Tuttavia distinguere tra smarrimento e abbandono non è sempre agevole: occorre valutare elementi oggettivi come la collocazione (cassonetto, area pubblica destinata al rifiuto), lo stato della cosa, le circostanze del ritrovamento. In caso di dubbio è prudente presumere lo smarrimento e seguire la procedura dell'art. 927 c.c.

Cosa rischio se tengo per me una cosa trovata?

Sul piano civile, il proprietario può agire in rivendica per ottenere la restituzione e il risarcimento del danno. Sul piano sanzionatorio, l'appropriazione di cose smarrite, originariamente reato ex art. 647 c.p., è stata depenalizzata dal D.Lgs. 7/2016 e oggi costituisce illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria. In casi di particolare gravità, la condotta può integrare appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (se vi è interversione del possesso) o ricettazione ex art. 648 c.p. (se la cosa proviene da delitto). Il rischio reputazionale e processuale è significativo, soprattutto per beni di valore.

Posso chiedere un compenso per la restituzione della cosa trovata?

Sì, ma solo nei termini dell'art. 930 c.c., che riconosce al ritrovatore un premio pari a un decimo del valore fino a 5,16 euro e un ventesimo sull'eccedenza, su richiesta del ritrovatore stesso. Il premio è dovuto dal proprietario al momento del ritiro della cosa. Se la cosa non ha valore commerciale, l'importo è determinato dal giudice secondo equità. Non è invece consentito esigere unilateralmente una somma maggiore o subordinare la restituzione al pagamento di un compenso superiore al premio legale: tale condotta potrebbe configurare estorsione o appropriazione indebita.

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A cura di
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