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Art. 928 c.c. Pubblicazione del ritrovamento
In vigore
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La funzione della pubblicità del ritrovamento
L'articolo 928 del codice civile integra l'obbligo di consegna previsto dall'art. 927 c.c. e disciplina la fase pubblicistica del procedimento: una volta ricevuto il bene, il sindaco deve dare notizia del ritrovamento attraverso una specifica forma di pubblicità, finalizzata a consentire al proprietario sconosciuto di venire a conoscenza dell'avvenuta consegna e di rivendicare la propria cosa. Si tratta di un atto dovuto, di natura amministrativa, che bilancia gli interessi contrapposti del proprietario (riavere la cosa) e del ritrovatore (acquistarne la proprietà se nessuno si presenta).
La ratio dell'istituto è duplice. Sotto un primo profilo, la pubblicità realizza l'obiettivo di favorire il rientro della cosa nella sfera giuridica del titolare originario, conforme al principio fondamentale del rispetto della proprietà altrui. Sotto un secondo profilo, segna l'inizio del decorso del termine annuale previsto dall'art. 929 c.c., al cui spirare matura l'acquisto della proprietà in capo al ritrovatore. La pubblicità ha pertanto valenza costitutiva del procedimento di acquisto: senza pubblicazione regolare, il termine non decorre e il ritrovatore non può consolidare la propria posizione.
Tizio consegna al comune un anello trovato in un parco pubblico: il sindaco non può limitarsi a custodire l'oggetto, ma deve attivare il procedimento di pubblicità descritto dall'articolo. La mancata pubblicazione comporta che il termine annuale di cui all'art. 929 c.c. non possa decorrere, con la conseguenza che Tizio non potrebbe acquistare la proprietà nemmeno con il passare degli anni: la pubblicità è dunque condizione di efficacia dell'intero meccanismo acquisitivo. Il ritrovatore ha quindi un interesse concreto a sollecitare l'adempimento da parte del comune e a verificare l'effettiva pubblicazione dell'avviso.
Modalità tradizionali: affissione all'albo pretorio comunale
La norma codicistica, redatta nel 1942, prevede l'affissione nell'albo pretorio del comune per due domeniche successive, con durata di tre giorni per ciascuna affissione. La scelta del giorno festivo si spiegava con la maggior frequentazione del centro cittadino e con la più alta probabilità di lettura degli avvisi pubblici. L'albo pretorio era infatti una bacheca fisica collocata nei pressi della casa comunale, dove venivano affissi tutti gli atti destinati a conoscenza generale.
L'affissione doveva essere effettuata in modo tale da consentire la lettura da parte di chiunque transitasse nei pressi, con caratteri visibili e con indicazione precisa della descrizione del bene, del luogo e della data del ritrovamento e dei riferimenti per contattare l'amministrazione. Il segretario comunale (o, nelle amministrazioni più piccole, il responsabile del servizio anagrafico o di polizia municipale) curava materialmente l'affissione e redigeva un certificato di pubblicazione attestante le date e la regolarità dell'adempimento.
Caio, proprietario di un orologio smarrito durante un viaggio, deve poter verificare se la cosa sia stata ritrovata: la pubblicazione presso il comune del luogo di ritrovamento gli offre uno strumento informativo accessibile, anche se non personalizzato. La pubblicità qui ha natura legale ed è opponibile a tutti: dal momento dell'affissione, si presume che il proprietario sia in grado di conoscere il ritrovamento, indipendentemente dall'effettiva consultazione dell'albo. Si tratta di una presunzione assoluta che giustifica il successivo acquisto del ritrovatore.
L'evoluzione: l'albo pretorio telematico
La Legge 18 giugno 2009 n. 69, all'art. 32, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare on-line tutti gli atti per i quali è prevista la pubblicità legale tramite albo pretorio. Dal 1° gennaio 2011, l'albo pretorio cartaceo è stato sostituito (o, più spesso, affiancato) dall'albo pretorio informatico, accessibile dal sito istituzionale del comune. La pubblicazione del ritrovamento di cose smarrite è oggi normalmente effettuata in via telematica, garantendo una maggiore diffusione e accessibilità dell'informazione.
Il passaggio al digitale ha modificato significativamente la effettività della pubblicità: oggi un proprietario può consultare in tempo reale gli avvisi di tutti i comuni d'Italia, ricercando per descrizione del bene o per data, mentre in passato la conoscenza era circoscritta a chi avesse occasione di transitare presso l'albo cartaceo del comune competente. La digitalizzazione ha ampliato la tutela del proprietario e ha aumentato le probabilità di rientro della cosa nel suo legittimo possesso.
Sempronio, proprietario di un computer portatile smarrito, può oggi consultare comodamente da casa l'albo pretorio online dei comuni dove ipotizza possa essere stato perduto il bene, ricercando per parole chiave gli avvisi di ritrovamento. Resta tuttavia ferma la sequenza temporale prevista dalla norma codicistica: due pubblicazioni domenicali con permanenza di tre giorni ciascuna. La modalità telematica non riduce la durata della pubblicità, ma ne aumenta la diffusione spaziale.
Decorrenza del termine annuale e certificazione amministrativa
L'ultimo giorno di pubblicazione costituisce il dies a quo per il computo del termine annuale di cui all'art. 929 c.c., decorso il quale, senza che si presenti il proprietario, la cosa appartiene al ritrovatore. La precisa individuazione di tale data è dunque essenziale e deve risultare da idonea documentazione amministrativa (certificato di pubblicazione rilasciato dal segretario comunale o dal responsabile del servizio).
Il calcolo del termine segue le regole generali (artt. 2962-2963 c.c. per la prescrizione e artt. 155 ss. c.p.c. per i termini processuali, applicati per analogia): si computano i giorni a partire dal giorno successivo a quello iniziale e si esclude il giorno iniziale stesso. Se il giorno finale cade in un festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo. Tali regole sono di norma osservate dai comuni anche per la durata della pubblicità (le "due domeniche successive" e i "tre giorni" di affissione).
Mevia trova un anello e lo consegna il 1° marzo al sindaco; la pubblicazione viene effettuata domenica 3 e domenica 10 marzo, con ultimo giorno di affissione domenica 12 marzo: solo a partire da quella data inizia a decorrere l'anno, che si compirà il 12 marzo dell'anno successivo. Se entro quella data nessuno rivendica la cosa, Mevia ne diventa proprietaria ex art. 929 c.c. Il ritrovatore, decorso il termine, può richiedere al comune il rilascio della certificazione che attesti l'avvenuto perfezionamento del procedimento e procedere al ritiro materiale della cosa (o del prezzo, se venduta), previo pagamento delle spese.
Rapporti con la pubblicità del codice della strada e altre normative speciali
Per alcune categorie di beni (autoveicoli, armi, beni culturali, valuta consegnata a banche o uffici postali) la pubblicità del ritrovamento è integrata o sostituita da regole speciali. Per esempio, il rinvenimento di un veicolo deve essere comunicato anche alle autorità di pubblica sicurezza per i controlli sulla provenienza e per l'incrocio con eventuali denunce di furto; i beni culturali rinvenuti sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), che impone la denuncia alla Soprintendenza entro 24 ore (art. 90).
La pubblicazione ex art. 928 c.c. resta lo strumento generale, ma va coordinata con le previsioni speciali quando applicabili. In presenza di concorso di discipline, prevalgono le norme speciali, lasciando alla disciplina codicistica una funzione residuale. È importante che il ritrovatore segnali al comune ogni elemento utile per qualificare il bene rinvenuto, anche al fine di consentire l'eventuale attivazione di procedure parallele (segnalazione alla polizia, denuncia alla Soprintendenza).
Tizio rinviene una vecchia pistola: oltre alla consegna al comune, occorre attivare immediatamente la procedura di polizia giudiziaria (consegna alle forze dell'ordine, controlli balistici e di provenienza). La regola dell'art. 928 c.c. può non trovare diretta applicazione in tali ipotesi, sostituita da procedure speciali di custodia, sequestro e accertamento. Anche per il denaro rinvenuto in luoghi pubblici esistono prassi operative differenziate, con coinvolgimento di forze di polizia e segnalazione antiriciclaggio sopra determinate soglie.
Sul piano amministrativo, è opportuno segnalare che molti comuni hanno adottato regolamenti specifici per la gestione degli oggetti smarriti, integrando la disciplina codicistica con regole organizzative interne: orari di apertura dell'ufficio oggetti smarriti, modalità di descrizione del bene, criteri di valutazione, tariffari per le spese di custodia, tempi di conservazione successivi alla scadenza del termine annuale. Tali regolamenti, pur non potendo derogare alle norme imperative del codice civile, dettagliano l'operatività del procedimento e devono essere consultati per conoscere le modalità concrete di interazione con l'amministrazione locale. Le maggiori città italiane (Roma, Milano, Torino, Napoli) hanno digitalizzato l'intero processo, consentendo consultazioni online e prenotazioni di appuntamenti per la consegna o il ritiro.
Un profilo ulteriormente rilevante riguarda la sorte della cosa una volta acquistata dal ritrovatore o, in mancanza di ritrovatore identificato (caso raro ma possibile), dall'amministrazione comunale. In quest'ultima ipotesi, il comune può destinare il bene a finalità di pubblico interesse (vendita all'asta con devoluzione del ricavato al bilancio, donazione a enti benefici, conservazione in archivi storici se di interesse documentale). Anche per il ritrovatore che non si presenti entro un ragionevole tempo a ritirare il bene, la prassi prevede solleciti formali e, in caso di prolungata inerzia, vendita d'ufficio con custodia del ricavato per il diritto del ritrovatore stesso, secondo principi generali di buona amministrazione.
Domande frequenti
Dove viene pubblicato l'avviso di ritrovamento di una cosa smarrita?
L'art. 928 c.c. prevede la pubblicazione presso l'albo pretorio del comune in cui è avvenuto il ritrovamento. Oggi, ai sensi della L. 69/2009 art. 32, l'albo pretorio è informatico e accessibile dal sito istituzionale dell'ente. La pubblicazione deve avvenire per due domeniche successive e l'avviso deve restare affisso per tre giorni in ciascuna occasione. Il certificato di pubblicazione, rilasciato dal segretario comunale o dal responsabile del servizio, attesta la regolarità dell'adempimento e individua il dies a quo del termine annuale.
Da quando decorre il termine di un anno per l'acquisto della proprietà?
Ai sensi dell'art. 929 c.c., il termine annuale decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione: occorre quindi individuare con precisione tale data, attestata dal certificato di pubblicazione del comune. Se per esempio l'ultima affissione cessa il 15 aprile, l'anno scadrà il 15 aprile dell'anno successivo, momento dal quale, in assenza di rivendica del proprietario, il ritrovatore diventa proprietario della cosa. Le regole di computo del termine seguono i principi generali (artt. 2962-2963 c.c.).
Cosa succede se il comune non pubblica l'avviso?
La mancata pubblicazione impedisce il decorso del termine annuale ex art. 929 c.c., con la conseguenza che il ritrovatore non può acquistare la proprietà della cosa fintanto che la pubblicità non sia stata correttamente effettuata. Il ritrovatore può sollecitare formalmente il comune ad adempiere e, in caso di inerzia prolungata, agire per ottenere la pubblicazione o un risarcimento del danno per ritardo. Resta ferma la possibilità di ricorso al T.A.R. per il silenzio inadempimento dell'amministrazione.
Posso io stesso pubblicare l'avviso del ritrovamento, per esempio sui social?
La pubblicità ex art. 928 c.c. è un atto amministrativo riservato al sindaco e ha valore legale ai fini del decorso del termine. Eventuali pubblicazioni private (annunci sui social, manifesti, riviste locali) non producono effetti giuridici equivalenti, ma possono utilmente affiancarsi alla pubblicità legale per aumentare le probabilità che il proprietario sia raggiunto dall'informazione. È comunque prudente, dopo la consegna al comune, segnalare il ritrovamento anche su gruppi locali o piattaforme dedicate.
Come faccio a sapere se una cosa che ho perso è stata ritrovata e consegnata al comune?
Occorre rivolgersi all'ufficio oggetti smarriti del comune in cui si suppone sia stata perduta la cosa e consultare i registri o l'albo pretorio online. Molti comuni hanno digitalizzato l'archivio degli oggetti smarriti, consentendo ricerche per descrizione del bene o data. È consigliabile presentare denuncia di smarrimento alle autorità di polizia, che può facilitare l'incrocio delle informazioni. Esistono inoltre piattaforme private e gruppi social locali che possono integrare l'informazione amministrativa.