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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 925 c.c. Animali mansuefatti

In vigore

Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo, a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

In sintesi

  • Gli animali mansuefatti (es. cani, gatti, animali da fattoria) possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui.
  • È dovuta indennità al proprietario del fondo per i danni cagionati durante il recupero.
  • Se non reclamati entro 20 giorni dalla conoscenza del luogo, gli animali diventano del nuovo possessore.
  • Il termine decorre dal momento in cui il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.
  • La disciplina si pone tra quella delle api (art. 924 c.c., 2 giorni) e quella della migrazione di colombi, conigli e pesci (art. 926 c.c.).

La categoria degli animali mansuefatti

L'art. 925 c.c. disciplina la sorte degli animali mansuefatti, categoria intermedia tra gli animali domestici puri (cani da compagnia, animali da affezione) e gli animali selvatici. Si definiscono mansuefatti quegli animali che, pur appartenendo a specie naturalmente selvatiche o semi-selvatiche, sono stati addomesticati o abituati alla convivenza con l'uomo, e mantengono comunque l'abitudine di tornare al luogo di custodia (animus revertendi). Rientrano nella categoria: cavalli, bovini, ovini, caprini, suini, asini, pollame, conigli da cortile non in stato selvatico, falchi addestrati per la falconeria, alcuni rapaci impiegati nella cinegetica. Diversamente dagli animali selvatici (res nullius soggette alla disciplina di caccia) e da quelli puramente domestici (che restano del proprietario ovunque vadano), gli animali mansuefatti hanno un regime ibrido: il proprietario conserva il diritto solo finché l'animale mantiene l'abitudine di tornare; se la perde definitivamente, l'animale può essere acquistato da chi se ne impossessa. Tizio, allevatore, possiede un gregge di pecore: alcune si allontanano e finiscono nel fondo di Caio. Sempronio invece ha un cavallo addomesticato che evade dal recinto e si rifugia nel pascolo di Mevia. In entrambi i casi opera l'art. 925 c.c., con bilanciamento degli interessi e termini precisi.

La distinzione tra animali domestici, mansuefatti e selvatici

Il diritto italiano conosce tre categorie di animali, ciascuna con un proprio regime giuridico. Gli animali domestici (cani, gatti, animali da compagnia tradizionali) hanno perduto qualsiasi residuo di selvaticità e sono trattati come beni di proprietà tutelati in modo pieno: il proprietario conserva il diritto a prescindere dal luogo dove l'animale si trovi e dal decorso del tempo. Gli animali selvatici sono in linea di principio res nullius (art. 923 c.c.) o, oggi, patrimonio indisponibile dello Stato (L. 157/1992 per la fauna omeoterma): la proprietà si acquista con la cattura autorizzata. Gli animali mansuefatti stanno nel mezzo: provengono da specie semi-selvatiche, sono utili all'economia rurale, sono soggetti a un regime di tutela attenuato perché conservano una potenziale tendenza a riprendere la libertà. La distinzione è importante: applicare la disciplina sbagliata espone a errori giuridici. Mevia non può invocare l'art. 925 per un cane d'affezione fuggito (vale la disciplina speciale degli animali d'affezione, L. 281/1991, con identificazione anagrafica obbligatoria e tutela rafforzata del proprietario); né può invocare l'art. 923 per un cinghiale ferito vagante nel fondo (vale la L. 157/1992 e le delibere regionali sul prelievo della fauna selvatica).

Diritto di inseguimento e responsabilità da danno

Come per le api (art. 924 c.c.), il primo comma dell'art. 925 c.c. riconosce al proprietario il diritto di inseguire gli animali nel fondo altrui per recuperarli. La ratio è la stessa: senza tale facoltà, ogni fuga sarebbe una perdita definitiva, in contrasto con l'interesse economico dell'allevatore e con il principio generale di tutela della proprietà. Anche qui, però, l'esercizio del diritto è bilanciato dall'obbligo di indennizzare il proprietario del fondo per i danni causati durante il recupero: coltivazioni calpestate, recinzioni rotte, animali domestici disturbati, strutture danneggiate. L'indennità è dovuta indipendentemente dalla colpa del proprietario inseguitore: si tratta di responsabilità da atto lecito dannoso, fondata sul principio che chi trae vantaggio da un'attività deve farsi carico dei suoi costi laterali. Va distinta dalla diversa ipotesi della responsabilità per danni cagionati dall'animale ex art. 2052 c.c., che opera quando l'animale stesso (e non l'inseguimento) provoca il pregiudizio: in tal caso il proprietario o chi se ne serve risponde a titolo di responsabilità oggettiva (o quasi-oggettiva), salvo prova del caso fortuito. La duplicità di titoli di responsabilità non è una sovrapposizione ma una coesistenza: in un caso si risponde dell'azione umana di recupero, nell'altro del comportamento autonomo dell'animale.

Il termine di 20 giorni dalla conoscenza

Il secondo comma fissa il termine di 20 giorni dalla conoscenza del luogo entro cui il proprietario deve reclamare l'animale. È un termine ben più ampio rispetto ai 2 giorni previsti per le api (art. 924 c.c.): la differenza si spiega con la natura biologica degli animali. Una pecora, un cane, un cavallo richiedono tempi di ricerca e identificazione superiori; il proprietario, inoltre, può non essere a conoscenza del luogo preciso dove l'animale si è rifugiato. La decorrenza dal momento della conoscenza (non dalla fuga) è significativa: tutela il proprietario diligente che, una volta saputa la collocazione dell'animale, ha 20 giorni per attivarsi. Mevia, allevatrice, scopre dopo un mese che un suo agnello fuggito si trova nel gregge del confinante Sempronio: il termine di 20 giorni decorre da quel momento, non dalla fuga avvenuta un mese prima. La conoscenza deve essere effettiva e provabile: una semplice voce o un sospetto non bastano. La prova del momento esatto della conoscenza è spesso fonte di contenzioso: testimonianze, comunicazioni scritte (es. lettere raccomandate del nuovo possessore), denunce alle autorità, possono concorrere a fissare il dies a quo. In caso di dubbio, il giudice valuta secondo le circostanze.

Acquisto della proprietà da parte del possessore

Se il proprietario non reclama entro 20 giorni, l'animale appartiene a chi se ne è impossessato. La norma usa l'espressione «chi se ne è impossessato», che è più ampia di «proprietario del fondo»: l'acquisto spetta a chiunque abbia preso il possesso dell'animale, anche se non è il proprietario del terreno dove esso si trova. Pensiamo al caso di un animale fuggito che entra in proprietà comuni o pubbliche, e viene preso da un terzo: questi diventa proprietario, salvo il diritto del precedente titolare di reclamarlo nei 20 giorni. L'acquisto avviene per occupazione, quindi è acquisto originario: il nuovo proprietario riceve l'animale libero da eventuali pesi (es. patto di riservato dominio del venditore originario, pegno costituito sull'animale ex artt. 2784-2807 c.c.), salvo la prova del termine non decorso. Caio che trova nel proprio fondo un asino fuggito da Tizio, e lo accudisce per più di 20 giorni senza che Tizio lo reclami pur conoscendone la collocazione, diventa proprietario dell'asino a titolo originario. Resta salva la facoltà di Tizio di provare l'arte o la frode di Caio nel suscitare l'allontanamento, ipotesi residuale ma teoricamente prospettabile in analogia con quanto previsto per gli animali da migrazione (art. 926 c.c.).

Profili pratici, identificazione e contenzioso

Sul piano operativo, l'identificazione obbligatoria degli animali rende oggi molto più semplice la prova della proprietà. La normativa specifica prevede: microchip per cani e gatti (L. 281/1991 e regolamenti regionali sull'anagrafe canina); marche auricolari per bovini e ovini (D.P.R. 317/1996, Reg. CE 21/2004); anelli per pollame da concorso e per colombi; passaporto identificativo per equini (D.M. 9 ottobre 2007). La normativa di base sulla sanità animale è oggi il Reg. UE 2016/429 (Animal Health Law), che impone obblighi di identificazione e tracciabilità per la sicurezza alimentare e zoosanitaria. Il proprietario di un cavallo identificato con passaporto ha prova certa della propria titolarità e può facilmente reclamare l'animale anche dopo un lungo intervallo di tempo. Le controversie tipiche riguardano: la determinazione del momento di conoscenza del luogo (rilevante per il decorso dei 20 giorni); la distinzione tra animale mansuefatto e domestico (incidente sulla disciplina applicabile); il quantum dell'indennità per i danni dell'inseguimento; la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i danni cagionati dall'animale durante la fuga o successivamente; le spese di mantenimento sostenute dal nuovo possessore nel periodo di custodia (eventuale rimborso al proprietario reclamante, applicando i principi della gestione di affari altrui, artt. 2028-2032 c.c.). Mevia, che riceve denuncia di occupazione del proprio gregge nel fondo confinante, deve agire tempestivamente in azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), provando sia la proprietà sia la tempestività del reclamo. Riferimenti normativi: artt. 832, 923-926, 948, 2028-2032, 2052, 2784-2807 c.c., D.P.R. 320/1954 (regolamento di polizia veterinaria), D.P.R. 317/1996, L. 281/1991, D.M. 9 ottobre 2007, Reg. UE 2016/429, Reg. CE 21/2004, normative regionali su anagrafe zootecnica.

Domande frequenti

Quali animali rientrano nella categoria degli animali mansuefatti dell'art. 925 c.c.?

Gli animali addomesticati che mantengono l'abitudine di tornare al luogo di custodia: cavalli, bovini, ovini, caprini, suini, pollame, conigli da cortile, falchi addestrati. Sono diversi sia dagli animali selvatici (res nullius) sia da quelli puramente domestici (sempre del proprietario).

Posso entrare nel fondo del vicino per recuperare il mio animale fuggito?

Sì. L'art. 925 c.c. consente di inseguire l'animale mansuefatto nel fondo altrui. È dovuta però un'indennità per i danni cagionati al fondo durante il recupero, secondo i principi della responsabilità da atto lecito dannoso.

Quanto tempo ho per reclamare un animale fuggito?

20 giorni dal momento in cui hai avuto conoscenza del luogo dove l'animale si trova, non dalla fuga. Trascorso questo termine, chi ha preso possesso dell'animale ne diventa proprietario a titolo originario per occupazione.

Se il mio cane scappa, vale la regola dell'art. 925 c.c. dei 20 giorni?

Per i cani e i gatti, animali d'affezione disciplinati dalla L. 281/1991 e identificati tramite microchip obbligatorio, prevale di norma la disciplina speciale: il proprietario identificato resta titolare a prescindere dal termine, e l'animale gli va restituito.

Chi paga i danni causati dall'animale al fondo del vicino?

Bisogna distinguere: i danni causati dall'attività di inseguimento del proprietario sono indennizzati ex art. 925 c.c.; i danni causati direttamente dall'animale (es. pecora che mangia coltivazioni) ricadono sotto la responsabilità oggettiva dell'art. 2052 c.c. del proprietario o di chi se ne serve.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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