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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 923 c.c. Cose suscettibili di occupazione

In vigore

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

In sintesi

  • Le cose mobili senza proprietario (res nullius) si acquistano con l'occupazione, cioè la presa di possesso.
  • Sono suscettibili di occupazione le cose abbandonate (res derelictae) volontariamente dal precedente titolare.
  • Rientrano nella categoria gli animali oggetto di caccia o pesca, nel rispetto della legislazione speciale.
  • L'occupazione è un modo originario di acquisto: il diritto sorge ex novo, libero da pesi e vincoli.
  • Non sono occupabili i beni immobili senza padrone, che per l'art. 827 c.c. spettano allo Stato.

L'occupazione come modo originario di acquisto

L'art. 923 c.c. disciplina il primo dei modi di acquisto elencati dall'art. 922 c.c., l'occupazione, che consiste nella presa di possesso di una cosa mobile priva di proprietario con la volontà di tenerla come propria. Si tratta del modo di acquisto storicamente più antico, già conosciuto dal diritto romano, fondato sul principio che ciò che non appartiene a nessuno appartiene al primo occupante (res nullius primo occupanti cedit). Il requisito essenziale è duplice: deve trattarsi di cosa mobile (gli immobili senza padrone vanno allo Stato per l'art. 827 c.c.) e deve essere res nullius, cioè una cosa che effettivamente non ha proprietario, o perché non l'ha mai avuto o perché è stata abbandonata. Tizio che raccoglie una conchiglia sulla spiaggia, Caio che prende possesso di un sasso modellato dal mare, Sempronio che si appropria di una bottiglia gettata in mare con messaggio: in ciascun caso, l'atto materiale di apprensione combinato con la volontà di tenerla come propria perfeziona l'acquisto della proprietà. L'acquisto opera con effetto immediato, senza necessità di formalità, di trascrizione o di altri atti giuridici. Sul piano dogmatico, l'occupazione richiede una condotta corporis (l'apprensione fisica) e un elemento animus (la volontà di acquisire), entrambi necessari: chi prende casualmente in mano un oggetto senza intenzione possessoria non occupa.

Le cose abbandonate (res derelictae)

Il secondo comma dell'art. 923 c.c. precisa che sono cose mobili senza proprietario, e dunque suscettibili di occupazione, le cose abbandonate (res derelictae). L'abbandono richiede due elementi cumulativi: l'elemento oggettivo (dismissione materiale del possesso, allontanamento volontario dal bene) e l'elemento soggettivo (volontà di dismettere definitivamente il diritto di proprietà, animus derelinquendi). Non è abbandono lo smarrimento involontario (oggetto della disciplina sull'invenzione, artt. 927 ss. c.c.), né la temporanea deposizione (es. lasciare una bicicletta legata al palo durante una commissione). La distinzione è cruciale: chi trova una cosa smarrita ha l'obbligo di consegnarla al sindaco e può solo eventualmente acquisirla dopo un anno se nessuno la rivendica (art. 929 c.c.), mentre chi trova una cosa abbandonata ne acquista immediatamente la proprietà. Mevia trova un mobile lasciato accanto al cassonetto dei rifiuti ingombranti, in una zona di raccolta urbana: la collocazione in luogo destinato allo smaltimento è indizio forte di volontà di abbandono, e l'occupazione di Mevia è legittima. La giurisprudenza ha precisato che la valutazione dell'abbandono va condotta secondo le circostanze del caso concreto: il valore del bene, lo stato di conservazione, il luogo del rinvenimento, le circostanze temporali contribuiscono a formare la presunzione.

Caccia e pesca: animali selvatici e legislazione speciale

L'art. 923 c.c. annovera espressamente gli animali oggetto di caccia o pesca tra le cose suscettibili di occupazione. La regola classica è che la fauna selvatica è res nullius, e diviene proprietà di chi la cattura legittimamente. Oggi, tuttavia, la disciplina è profondamente modificata dalla legislazione speciale: la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sull'attività venatoria e la tutela della fauna omeoterma, qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato, sottraendola al regime delle res nullius. Il cacciatore non occupa una cosa di nessuno, ma esercita un'attività regolamentata dietro autorizzazione (licenza di caccia, calendario venatorio, specie cacciabili in determinati periodi dell'anno, Ambiti Territoriali di Caccia - ATC, tesserini venatori). Per la pesca, il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 e le normative regionali disciplinano la pesca sportiva e professionale, con licenze, attrezzi consentiti, periodi di divieto. L'art. 923 c.c. conserva quindi valore residuale per gli animali effettivamente non protetti da disciplina speciale (alcuni insetti comuni, molluschi non protetti, alcune specie ittiche minori) e per le acque private. Tizio, cacciatore regolarmente autorizzato, abbatte un fagiano nel rispetto del calendario venatorio: ne acquista la proprietà, ma la fonte non è più puramente l'art. 923 c.c., bensì il combinato disposto con la L. 157/1992 e le delibere regionali venatorie. Il prelievo abusivo configura reato di bracconaggio (artt. 30 e 31 L. 157/1992).

Limiti e divieti all'occupazione

Non tutto ciò che si trova senza apparente proprietario è occupabile. Restano esclusi: i beni immobili, che se vacanti spettano al patrimonio dello Stato (art. 827 c.c.) senza necessità di alcun atto di apprensione; i tesori, regolati dall'art. 932 c.c. con divisione paritaria tra proprietario del fondo e scopritore casuale; i beni culturali e archeologici, che per il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono di proprietà dello Stato anche se rinvenuti casualmente; gli animali domestici e mansuefatti, che hanno regimi specifici (artt. 924-926 c.c.); le cose smarrite, che richiedono la procedura di invenzione (artt. 927 ss. c.c.); i rifiuti, che pur abbandonati dal produttore non sono liberamente occupabili ma seguono la disciplina ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV); i beni demaniali (art. 822 c.c.) e quelli del patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.). Caio che rinviene un'antica anfora durante uno scavo edilizio non ne acquista la proprietà per occupazione: l'art. 91 del Codice dei Beni Culturali dispone che i reperti archeologici siano dello Stato, riconoscendo allo scopritore solo un eventuale premio in danaro pari a un quarto del valore (art. 92 D.Lgs. 42/2004). Anche il rinvenimento di oggetti in luogo pubblico ricade di norma nella procedura dell'invenzione, non dell'occupazione.

Profili pratici e onere della prova

Sul piano operativo, chi sostiene di aver acquistato una cosa per occupazione deve provare due fatti: che la cosa era effettivamente senza proprietario (o perché mai appropriata o perché volontariamente abbandonata) e che l'apprensione è avvenuta con la volontà di tenerla come propria. La presunzione è contraria: una cosa rinvenuta è, di regola, smarrita, non abbandonata. Solo elementi oggettivi (collocazione presso luogo di smaltimento, stato di deperimento, contesto, valore economico residuo) possono superare la presunzione di smarrimento. Sempronio che asporta un televisore dimenticato in un appartamento non occupa, ma commette appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o, a seconda dei casi, furto (art. 624 c.p.) e in caso di cosa smarrita l'appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.). La giurisprudenza è particolarmente rigorosa nel pretendere prova dell'effettiva derelictio: il dubbio si risolve a favore dello smarrimento e dell'obbligo di consegna al Comune.

Occupazione e rapporto con altri istituti acquisitivi

L'occupazione si distingue nettamente da altri modi di acquisto. Diversamente dall'invenzione (artt. 927-933 c.c.), che riguarda cose smarrite con proprietario rintracciabile, l'occupazione presuppone l'assenza di un titolare. Diversamente dall'usucapione (artt. 1158 ss. c.c.), che presuppone un precedente proprietario e un possesso prolungato, l'occupazione produce effetti immediati e non richiede un tempo di possesso. Diversamente dall'accessione (artt. 934-947 c.c.), l'occupazione non riguarda l'integrazione di un bene in un altro, ma l'apprensione autonoma di una cosa singola. Diversamente dalla specificazione (art. 940 c.c.), non vi è trasformazione creativa della materia ma semplice apprensione del bene così come si presenta. Tizio, antiquario, deve distinguere caso per caso quale istituto si applica: l'oggetto trovato in soffitta della casa appena ereditata non è occupabile (è già di Tizio per successione); l'oggetto trovato in un'auto rottamata acquistata in un demolitore può rientrare nella vendita oppure essere considerato bene abbandonato a seconda del contratto stipulato. Riferimenti normativi: artt. 922-947, 1140 ss., 1158 ss. c.c., L. 11 febbraio 1992, n. 157, D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 624, 646, 647 c.p. La conoscenza accurata dell'art. 923 c.c. resta dunque essenziale per orientarsi nei numerosi casi in cui si pone la domanda elementare ma fondamentale: «di chi è questa cosa?». Tizio che trovi un oggetto privo di apparente proprietario deve porsi una sequenza di domande: è effettivamente abbandonato o solo smarrito? È un bene mobile o immobile? Rientra in una categoria sottratta all'occupazione (bene culturale, animale selvatico, rifiuto)? Solo dopo aver risposto a queste domande potrà valutare se l'art. 923 c.c. legittima l'apprensione o se invece scattano obblighi di consegna alle autorità o procedure speciali.

Domande frequenti

Cosa significa che una cosa è suscettibile di occupazione secondo l'art. 923 c.c.?

Significa che si tratta di una cosa mobile priva di proprietario (res nullius), o perché mai appartenuta a qualcuno o perché abbandonata volontariamente, che può essere acquisita dalla prima persona che ne prenda possesso con la volontà di tenerla come propria.

Posso prendere un oggetto trovato per strada considerandolo abbandonato?

Solo se l'abbandono è evidente. La presunzione legale è di smarrimento, non di abbandono: in caso di dubbio l'oggetto va consegnato al sindaco secondo la procedura di invenzione (artt. 927 ss. c.c.). L'appropriazione di cosa smarrita può integrare reato (art. 647 c.p.).

La caccia e la pesca rientrano ancora nell'art. 923 c.c.?

Solo in parte. La fauna selvatica è oggi patrimonio indisponibile dello Stato (L. 157/1992) e la caccia è attività regolamentata da autorizzazioni e calendari venatori. L'art. 923 c.c. ha valore residuale per animali non protetti e per la pesca in acque private.

I beni immobili senza proprietario possono essere occupati?

No. L'art. 923 c.c. riguarda solo i beni mobili. Gli immobili vacanti, privi di proprietario, spettano al patrimonio dello Stato per espressa previsione dell'art. 827 c.c., senza necessità di occupazione o atti di apprensione.

Chi trova un reperto archeologico ne diventa proprietario per occupazione?

No. I beni di interesse archeologico, anche se rinvenuti casualmente, sono di proprietà dello Stato per l'art. 91 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). Lo scopritore ha diritto a un eventuale premio, ma non alla proprietà del reperto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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