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Art. 932 c.c. Tesoro
In vigore
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
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In sintesi
La nozione codicistica di tesoro: elementi costitutivi
L'articolo 932 del codice civile disciplina una delle figure più affascinanti del diritto privato: il tesoro, definito come qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere proprietario. La norma richiede dunque la concorrenza di tre elementi costitutivi: (1) la natura mobile e di pregio della cosa; (2) il suo essere nascosta o sotterrata, ossia sottratta alla visibilità e alla normale percezione; (3) la mancanza di prova della proprietà attuale, situazione che distingue il tesoro dalle cose semplicemente smarrite (art. 927 c.c.) o abbandonate (art. 923 c.c.).
Il primo elemento esige che la cosa sia mobile, escludendo dunque immobili o porzioni stabilmente integrate nel suolo (per esempio resti edilizi, opere d'arte murali, mosaici incastonati). Il requisito del pregio non è meramente economico: comprende anche il pregio storico, artistico, archeologico, scientifico, culturale. Il secondo elemento (nascondimento o interramento) implica una collocazione deliberata e occulta, opera di un soggetto non identificato che ha inteso celare la cosa. Il terzo elemento (impossibilità di prova della proprietà) è il criterio dirimente che distingue il tesoro dalle altre figure: presuppone che non sia possibile, con ragionevole sforzo, individuare un titolare attuale.
Tizio, scavando nel proprio orto per piantare un albero, rinviene una piccola cassa contenente monete antiche d'oro: se nessuno può provare di esserne proprietario, ci troviamo in presenza di un tesoro nel senso codicistico. La distinzione con la cosa smarrita è netta: la cosa smarrita è di proprietà di qualcuno che la ricerca, mentre il tesoro si presume privo di titolare attuale, essendo stato celato in epoca remota o comunque in circostanze tali da impedire la prova della proprietà. La distinzione con la cosa abbandonata è altrettanto chiara: l'abbandono implica una rinuncia volontaria attuale, mentre il tesoro presume un occultamento volontario di soggetti del passato di cui non si sappia chi sia subentrato nella proprietà.
Tesoro trovato dal proprietario del fondo
L'art. 932 c.c. distingue diverse ipotesi a seconda di chi trovi il tesoro. Se il proprietario del fondo (o della cosa mobile in cui è celato) lo rinviene nel proprio bene, il tesoro gli appartiene per intero. La regola si giustifica con il principio dell'accessione (artt. 934 ss. c.c.) e con la logica per cui il proprietario del fondo è titolare del diritto di scoperta su quanto si trovi nel suolo o nel sottosuolo del fondo stesso.
Tale soluzione si lega anche al principio storico romano del cuius est solum, eius est usque ad coelos et ad inferos, secondo cui il proprietario del suolo lo è anche del sottosuolo (entro i limiti dell'utilità che ne possa trarre, art. 840 c.c.) e dello spazio sovrastante. Il proprietario del fondo, in quanto titolare del bene immobile, è dunque legittimato ad appropriarsi di quanto si trovi nel suo sottosuolo, salvo i limiti imposti dalla disciplina speciale dei beni di interesse culturale o di sostanze minerarie.
Caio, scavando le fondamenta della propria casa, rinviene un'anfora con monete antiche di valore: in assenza di prova di proprietà di terzi, l'intero tesoro spetta a Caio quale proprietario del fondo. Non sorge alcun diritto in capo a soggetti esterni, salvo che si tratti di beni di interesse culturale (di cui infra). La regola si applica anche quando il proprietario del fondo abbia incaricato altri di effettuare gli scavi, purché agiscano nel suo interesse e su sua direzione: in tal caso il rapporto con il prestatore d'opera è disciplinato dal contratto sottostante (appalto, lavoro autonomo), che può prevedere o meno una partecipazione al ritrovamento.
Tesoro trovato per caso nel fondo altrui: riparto a metà
L'ipotesi più nota è quella del tesoro rinvenuto nel fondo altrui per solo effetto del caso: in tal caso il tesoro spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La norma valorizza tanto la titolarità del fondo quanto il merito del ritrovatore casuale, prevedendo un equo riparto. L'elemento decisivo è la casualità del ritrovamento: occorre che il ritrovatore non si trovasse nel fondo per cercare il tesoro, ma vi sia capitato fortuitamente o per altre ragioni.
La giurisprudenza ha precisato che la casualità è esclusa quando il ritrovatore si introduca nel fondo proprio per cercare oggetti preziosi (per esempio con metal detector usato in violazione delle prescrizioni di legge), oppure quando si tratti di scavi sistematici non autorizzati. In tali casi, oltre a perdere il diritto alla quota del tesoro, il ritrovatore può rispondere penalmente per violazione di domicilio (art. 614 c.p.), invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) o altre fattispecie analoghe. La casualità deve essere genuina, non strumentale.
Sempronio è ospite a casa di Mevia e, mentre aiuta nei lavori di giardinaggio, rinviene casualmente un piccolo scrigno con gioielli d'epoca: si applica il riparto a metà tra Mevia (proprietaria del fondo) e Sempronio (ritrovatore casuale). Se invece Sempronio si fosse introdotto nel fondo di Mevia proprio allo scopo di cercare il tesoro, senza il consenso della proprietaria, la casualità verrebbe meno e l'intero tesoro spetterebbe a Mevia, ferme restando le responsabilità di Sempronio per la condotta illecita. La valutazione della casualità è in fatto e spetta al giudice in caso di contestazione.
Tesoro celato in cosa mobile altrui
La stessa regola del riparto a metà si applica al tesoro scoperto in una cosa mobile altrui. L'ipotesi tipica è quella del ritrovamento di monete o oggetti preziosi nascosti dentro un mobile usato (un cassetto a doppio fondo, un libro antico, un quadro, un quadro con cornice ricostruita per occultarvi qualcosa). Se il ritrovatore casuale, divenuto possessore della cosa mobile (per acquisto, per esempio), rinviene il tesoro, ne ha diritto per metà; l'altra metà spetta al proprietario originario della cosa mobile, sempre che non possa essere identificato l'antico titolare del tesoro stesso.
L'identificazione del "proprietario della cosa mobile" può essere complessa, soprattutto quando il bene sia passato attraverso più mani (mercati dell'usato, eredità, vendite anonime). In genere si considera proprietario il venditore al ritrovatore, ma possono sorgere conflitti se il bene era a sua volta proveniente da una vendita non documentata. In caso di dubbio, è prudente verificare la provenienza prima di procedere alla ripartizione, eventualmente con strumenti civilistici (azione di accertamento) o penali (denuncia in caso di sospetta provenienza illecita).
Tizio acquista in un mercatino dell'usato un vecchio mobile e, smontandolo per la pulizia, scopre un nascondiglio contenente monete antiche: se nessuno può provare di esserne proprietario, l'art. 932 c.c. impone il riparto a metà tra Tizio (ritrovatore) e il venditore (proprietario originario della cosa mobile). La regola è coerente con quella applicabile al ritrovamento nel fondo altrui e si fonda sullo stesso principio di equità nel riparto degli effetti di una scoperta fortuita. Eventuali clausole contrattuali di rinuncia preventiva al diritto sui ritrovamenti sono di dubbia validità, in quanto incidenti su beni non ancora venuti ad esistenza giuridica.
Beni culturali e disciplina speciale: il Codice dei beni culturali
L'ultimo comma dell'art. 932 c.c. rinvia alle leggi speciali per il ritrovamento di oggetti di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico. Tale rinvio rende la disciplina codicistica del tesoro residuale rispetto al regime dei beni culturali, oggi contenuto nel D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Gli articoli 90-93 del Codice prevedono che le cose di interesse culturale rinvenute fortuitamente nel sottosuolo o nei fondali marini appartengano allo Stato; al ritrovatore (o al proprietario del fondo) spetta un premio determinato secondo le previsioni dell'art. 92 D.Lgs. 42/2004, calcolato in misura non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate.
La denuncia del ritrovamento è obbligatoria entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza più vicina (art. 90 D.Lgs. 42/2004). La mancata denuncia integra il reato previsto dall'art. 175 D.Lgs. 42/2004, oltre a comportare la perdita del diritto al premio. La cosa rinvenuta deve essere conservata nello stato in cui è stata trovata, in attesa dell'intervento delle autorità competenti, che procedono ai sopralluoghi e agli accertamenti necessari per valutare l'interesse culturale del bene.
Mevia, durante lavori edili nel proprio fondo, rinviene una statua di epoca romana: il bene, per il suo interesse archeologico, appartiene di diritto allo Stato ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 42/2004; Mevia ha però diritto a un premio in denaro determinato dall'amministrazione, oppure può ricevere il bene stesso in proprietà se di valore contenuto e di interesse non eccezionale (premio in natura, art. 92 D.Lgs. 42/2004). La disciplina speciale prevale sul regime codicistico e mira a tutelare il patrimonio culturale nazionale come bene di interesse pubblico, in coerenza con l'art. 9 della Costituzione, che impegna la Repubblica alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Domande frequenti
Che cos'è il tesoro ai sensi dell'art. 932 c.c.?
Il tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere proprietario. Richiede la concorrenza di tre elementi: la natura mobile e pregevole della cosa, il suo essere occultata alla normale percezione, l'impossibilità di identificare un titolare attuale. Si distingue dalla cosa smarrita (art. 927 c.c.), che ha un proprietario noto o presunto, e dalla cosa abbandonata (art. 923 c.c.), volontariamente derelitta dal titolare. Il pregio può essere economico, storico, artistico o culturale.
Se trovo un tesoro nel mio fondo, posso tenerlo tutto?
Sì: l'art. 932 c.c. attribuisce per intero il tesoro al proprietario del fondo che lo rinvenga nel proprio bene. La regola si fonda sul principio dell'accessione e sulla titolarità del diritto di scoperta sul sottosuolo del fondo. Resta salva la disciplina speciale per i beni di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, che ai sensi del D.Lgs. 42/2004 appartengono allo Stato, salvo riconoscimento di premio al proprietario del fondo e al ritrovatore. È obbligatoria la denuncia del ritrovamento entro 24 ore.
Cosa succede se trovo casualmente un tesoro nel fondo di un'altra persona?
Se il ritrovamento avviene per solo effetto del caso, l'art. 932 c.c. prevede il riparto a metà: il 50% spetta al proprietario del fondo, il 50% al ritrovatore. La casualità è elemento essenziale: chi si introduce nel fondo proprio per cercare un tesoro, senza consenso del proprietario, perde il diritto alla quota e può rispondere per la condotta illecita (violazione di domicilio, invasione di terreni, danneggiamento). Anche un tesoro celato in una cosa mobile altrui segue la stessa regola di riparto a metà.
Se trovo oggetti antichi di valore archeologico, sono miei?
No, salvo eccezioni. L'art. 932 c.c. rinvia alle leggi speciali per i beni di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, oggi disciplinati dagli artt. 90-93 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004). Tali beni appartengono di diritto allo Stato. Al ritrovatore (e/o al proprietario del fondo) spetta un premio determinato dalla pubblica amministrazione, fino a un quarto del valore, oppure (in casi minori) il bene stesso in natura. La denuncia del ritrovamento è obbligatoria entro 24 ore.
Cosa devo fare se rinvengo un possibile tesoro o reperto archeologico?
È obbligatorio denunciare il ritrovamento entro 24 ore alla Soprintendenza, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza (art. 90 D.Lgs. 42/2004), conservando la cosa nello stato in cui è stata rinvenuta. La mancata denuncia integra reato ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 42/2004 e comporta la perdita del diritto al premio. La denuncia è preliminare al riconoscimento del premio e tutela il valore culturale del bene. Per beni che non rientrano nella disciplina speciale, occorre comunque verificare la non riconducibilità a un proprietario noto.