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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 933 c.c. – Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

In sintesi

  • I diritti sulle cose gettate in mare o rigettate dal mare, e sulle piante e erbe lungo le rive, sono regolati da leggi speciali.
  • Per il ritrovamento di aeromobili e relitti aeronautici valgono regole speciali (Codice della Navigazione).
  • L'articolo costituisce una norma di rinvio: il Codice civile non disciplina direttamente queste fattispecie, ma rinvia alla legislazione settoriale.
  • Il Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) regola la materia marittima e aeronautica, incluse le res derelictae e i relitti.
  • Si coordina con il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) per i ritrovamenti di interesse archeologico o storico-artistico.
Indice dei contenuti

Una norma di rinvio: ratio e collocazione sistematica

L'art. 933 c.c. chiude la sezione dedicata ai modi di acquisto a titolo originario della proprietà (occupazione, invenzione, tesoro) con una disposizione di rinvio alla legislazione speciale. Il legislatore del 1942 ha riconosciuto che le fattispecie del mare e dell'aria, per la loro specialità tecnica e per i rilevanti interessi pubblici coinvolti (demanio marittimo, sicurezza della navigazione, tutela ambientale), meritano una disciplina dedicata, contenuta principalmente nel Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327). La norma assolve dunque una funzione di coordinamento: evita duplicazioni e potenziali conflitti tra il regime generale civilistico dei modi di acquisto e il sistema speciale della navigazione.

Cose gettate o rigettate dal mare: relitti, rottami e res derelictae

La prima ipotesi riguarda gli oggetti gettati in mare (intenzionalmente, ad esempio per alleggerire una nave in pericolo: il jactus romano) o rigettati dal mare (resti di naufragi, oggetti dispersi). Il Codice della Navigazione disciplina ritrovamenti, recuperi e ripartizione del valore tra ritrovatore, proprietario e Stato. Tizio, pescatore, recupera in alto mare un container caduto da una portacontainer: non può applicare l'art. 923 c.c. (occupazione delle res nullius), ma deve seguire la procedura di denuncia all'autorità marittima prevista dagli artt. 510 e seguenti del Codice della Navigazione, con diritto a un premio se il proprietario rivendica l'oggetto.

Piante ed erbe sulle rive: demanio marittimo

L'art. 933 c.c. richiama poi le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare. La ratio del rinvio sta nel fatto che le rive del mare appartengono al demanio marittimo necessario (art. 822 c.c. e art. 28 Cod. Nav.): la disciplina della raccolta di vegetali spontanei sul demanio è materia di legislazione speciale e regolamentare, talvolta con competenze regionali. Caio raccoglie alghe e piante marine sulla battigia per uso personale: l'attività è generalmente consentita per quantità modeste, ma può essere vietata o regolamentata da norme regionali o da ordinanze comunali in zone protette (parchi marini, SIC, ZPS).

Aeromobili e relitti aeronautici

Il secondo comma estende il rinvio al ritrovamento di aeromobili e relitti di aeromobili. La materia è disciplinata dalla Parte II del Codice della Navigazione (artt. 743 e seguenti), che regola la qualifica di aeromobile, gli obblighi del ritrovatore di rottami o relitti, le competenze dell'ENAC e dell'autorità giudiziaria in caso di sinistri aeronautici. Mevia, agricoltore, rinviene nel proprio fondo i resti metallici di un piccolo aereo da turismo precipitato anni prima: deve denunciare il ritrovamento alle autorità competenti, che attiveranno le procedure di identificazione del proprietario o degli eredi e, in caso di sinistri non chiariti, dell'autorità inquirente.

Coordinamento con il Codice dei Beni Culturali

Quando il rinvenimento riguarda oggetti di interesse storico, artistico o archeologico (relitti antichi, anfore, monete, parti di velivoli storici), si applica anche il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Gli artt. 90-92 prevedono che le cose rinvenute sottoterra o sul fondo del mare di interesse culturale appartengano allo Stato; al ritrovatore spetta un premio in misura non superiore al quarto del valore. Sempronio rinviene immergendosi anfore romane in acque costiere: non opera l'art. 932 c.c. sul tesoro, bensì la disciplina speciale dei beni culturali e del demanio marittimo.

Distinzione tra rigetti del mare e ritrovamenti civilistici

È essenziale distinguere tra fattispecie diverse, talora confuse nella prassi. Le cose rigettate dal mare non sono semplici res nullius (cose di nessuno): mantengono in molti casi un proprietario identificabile, e il regime del Codice della Navigazione è volto a tutelarne i diritti e a regolare la ripartizione con il ritrovatore. Diversamente, l'occupazione ex art. 923 c.c. opera sulle res nullius (cose mai appartenute ad alcuno o abbandonate volontariamente). L'invenzione di cose smarrite (artt. 927 ss. c.c.) prevede invece l'obbligo di restituire al proprietario o consegnare al sindaco. La specialità del regime marittimo si giustifica per la difficoltà di identificare il proprietario di beni rinvenuti in mare, per il forte interesse pubblico al recupero (sicurezza della navigazione, ambiente) e per i meccanismi premiali tipici del soccorso e del salvataggio (artt. 489 ss. Cod. Nav.).

Profili pratici: rinvenimento di bottini e tesori sottomarini

Negli ultimi decenni si è sviluppata una giurisprudenza di merito relativa al ritrovamento di tesori sottomarini, monete antiche o carichi di navi naufragate. Il principio è chiaro: in acque territoriali italiane operano la giurisdizione italiana e il D.Lgs. 42/2004; i beni di interesse culturale appartengono allo Stato, salvo il premio al ritrovatore. La Convenzione UNESCO 2001 sul patrimonio culturale subacqueo, recepita dall'Italia, vieta lo sfruttamento commerciale dei relitti aventi oltre 100 anni e impone obblighi di tutela e protezione. Tizio, subacqueo amatoriale, scopre un relitto di galeone settecentesco al largo della costa siciliana: ha l'obbligo di segnalare immediatamente la scoperta alla Soprintendenza e all'autorità marittima; eventuali appropriazioni costituiscono reato (artt. 175-176 D.Lgs. 42/2004).

Procedura di denuncia e premi al ritrovatore

La procedura concreta di gestione di un ritrovamento marittimo è dettagliata negli artt. 510-518 del Codice della Navigazione. Il ritrovatore deve denunciare immediatamente il fatto al Comandante del Porto competente, descrivere il bene rinvenuto, indicare luogo e circostanze del ritrovamento. L'autorità marittima provvede a custodia e pubblicità per consentire l'identificazione del proprietario. Se nessuno rivendica il bene entro i termini di legge (variabili a seconda del tipo di oggetto), si attivano procedure di vendita all'asta o di assegnazione, con riconoscimento di un premio al ritrovatore. Per i ritrovamenti aeronautici, la procedura è simile ma coinvolge ENAC e, in caso di sinistro, l'autorità giudiziaria e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV). Tizio rinviene una scialuppa con motore alla deriva al largo delle coste pugliesi: deve segnalare alla Capitaneria di Porto entro tre giorni, fornendo coordinate e descrizione; se entro i termini di legge nessuno la rivendica, ha diritto a un premio proporzionale al valore (di norma fino a un terzo).

Profili ambientali e di tutela ecologica

Una dimensione spesso sottovalutata dell'art. 933 c.c. riguarda i profili ambientali. La raccolta di vegetali sul demanio marittimo o il recupero di oggetti rigettati dal mare possono interferire con la tutela ambientale: in aree marine protette (L. 394/1991 sui parchi nazionali, L. 979/1982 sulla difesa del mare), in siti Natura 2000 (SIC, ZPS recepiti dalla normativa italiana), si applicano divieti o restrizioni specifiche. I relitti possono inoltre contenere sostanze inquinanti (carburanti, oli, sostanze pericolose) il cui recupero scorretto può configurare illecito ambientale (D.Lgs. 152/2006, Codice dell'Ambiente). Sempronio recupera un'imbarcazione affondata e non si attiva per bonificare gli oli motore residui che inquinano la costa: oltre alle conseguenze penali ex artt. 137 e 256 D.Lgs. 152/2006, può rispondere civilmente del danno ambientale ex artt. 311 ss. del medesimo Codice. La disciplina speciale a cui rinvia l'art. 933 c.c. include dunque anche le norme ambientali, sempre più stringenti negli ultimi decenni. Riferimenti normativi: artt. 822, 923, 927-932, 933 c.c., R.D. 327/1942 (Codice della Navigazione, artt. 510-518 relitti marittimi, 743 ss. ritrovamenti aeronautici), D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali, artt. 90-92, 175-176), Convenzione UNESCO 2001, D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), L. 979/1982, L. 394/1991, L. 157/1992.

Domande frequenti

Chi trova un oggetto rigettato dal mare può tenerlo?

Non automaticamente. L'art. 933 c.c. rinvia alle leggi speciali, in particolare al Codice della Navigazione (artt. 510 ss.), che impone l'obbligo di denuncia all'autorità marittima e disciplina la ripartizione del valore tra ritrovatore, proprietario e Stato.

Posso raccogliere alghe o piante sulla riva del mare?

Le rive sono demanio marittimo. La raccolta è generalmente tollerata per uso personale e quantità modeste, ma può essere vietata o regolamentata da leggi regionali e ordinanze locali, soprattutto in aree protette.

Cosa devo fare se trovo i resti di un aeromobile?

Denunciare immediatamente il ritrovamento all'autorità di pubblica sicurezza e all'ENAC. Si applicano le norme del Codice della Navigazione (artt. 743 ss.) e, per sinistri non chiariti, le competenze dell'autorità giudiziaria.

Se trovo un'anfora romana in mare, è mia?

No. L'art. 933 c.c. non si applica: trattandosi di bene di interesse archeologico, opera il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). Gli oggetti appartengono allo Stato; al ritrovatore spetta solo un premio fino al 25% del valore.

L'art. 933 c.c. si applica anche ai laghi e ai fiumi?

No, l'articolo riguarda specificamente il mare e gli aeromobili. Per acque interne (laghi, fiumi) si applicano le norme generali del Codice civile sui modi di acquisto e quelle del Codice dell'Ambiente per le acque demaniali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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