Art. 937 c.c. Opere fatte da un terzo con materiali altrui
In vigore
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione. Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può alresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso.
In sintesi
La fattispecie complessa: tre soggetti coinvolti
L'art. 937 c.c. disciplina l'ipotesi più articolata in materia di accessione: la presenza simultanea di tre soggetti distinti. Il proprietario del suolo, su cui sono realizzate le opere; il terzo costruttore, che esegue materialmente piantagioni o costruzioni; il proprietario dei materiali, che vede i propri beni incorporati in un fondo altrui senza il proprio consenso. Il bilanciamento degli interessi è qui particolarmente delicato: occorre tutelare il proprietario dei materiali senza pregiudicare in modo sproporzionato il proprietario del suolo (specie se in buona fede) e definire le responsabilità del costruttore-terzo.
Rimedi reali: separazione e rivendicazione
Il primo comma riconosce al proprietario dei materiali il diritto di rivendicarli, ossia di recuperare materialmente i propri beni, previa separazione dall'opera. Le spese della separazione sono a carico del terzo che ha eseguito l'opera. La rivendicazione è però subordinata a una condizione: la separazione deve essere tecnicamente possibile senza grave danno delle opere e del fondo. Se le travi possono essere smontate senza compromettere la stabilità della costruzione, la rivendicazione è ammessa; se invece la rimozione implicherebbe il crollo o gravi deterioramenti, il diritto reale si converte in obbligazione pecuniaria. Tizio (terzo costruttore) erige una pergola sul giardino di Caio (proprietario del fondo) usando travi di Sempronio (proprietario dei materiali): se le travi possono essere smontate senza distruzione, Sempronio le rivendica; altrimenti opera il meccanismo indennitario.
Il termine di decadenza semestrale
Anche qui il legislatore fissa un termine breve: la rivendicazione è ammessa solo entro sei mesi dal giorno in cui il proprietario dei materiali ha avuto notizia dell'incorporazione. La ratio è la stessa degli artt. 935 e 936 c.c.: evitare che situazioni di fatto consolidate vengano messe in discussione a distanza di tempo, sacrificando le esigenze di certezza dei rapporti immobiliari. Trascorso il semestre resta solo l'azione di indennità, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.).
Indennità per inseparabilità: solidarietà passiva del terzo e del proprietario in mala fede
Quando la separazione non è richiesta dal proprietario dei materiali o non è tecnicamente possibile, il secondo comma prevede un meccanismo di responsabilità solidale: il terzo costruttore e il proprietario del suolo in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di un'indennità pari al valore dei materiali. La mala fede del proprietario del suolo consiste nel sapere che i materiali utilizzati appartenevano ad altri. Il proprietario dei materiali può rivolgersi indifferentemente a uno o all'altro debitore (con la facoltà di rivalsa interna tra i coobbligati). Mevia, proprietaria di un fondo, autorizza l'impresa di Tizio a edificarvi una rimessa sapendo che le tegole utilizzate erano state sottratte a Sempronio: Tizio e Mevia rispondono solidalmente verso Sempronio per il valore delle tegole.
Responsabilità limitata del proprietario in buona fede
Il terzo comma estende la tutela al caso in cui il proprietario del suolo sia in buona fede: anche in tale ipotesi può essere chiamato a pagare il valore dei materiali, ma limitatamente al prezzo ancora dovuto al terzo per l'esecuzione delle opere. Questa limitazione tutela il proprietario incolpevole: non subirà un sacrificio economico superiore a quanto già si era impegnato a pagare al costruttore. La ratio è di equità: il proprietario in buona fede, che pure beneficia dell'accessione, non deve essere costretto a pagare due volte (al terzo e al proprietario dei materiali). Si configura un meccanismo simile al pagamento liberatorio nelle obbligazioni a tre soggetti.
Risarcimento del danno
Il quarto comma autorizza il proprietario dei materiali a chiedere il risarcimento dei danni sia verso il terzo che ne abbia fatto uso senza consenso (responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), sia verso il proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso (concorso nel fatto illecito). Il risarcimento copre il danno emergente eccedente il valore dei materiali (mancato uso, costi di sostituzione urgente, spese di accertamento).
Distinzione tra mala fede e buona fede del proprietario del suolo
La mala fede del proprietario del suolo è elemento centrale per la responsabilità solidale del secondo comma. Essa consiste nella conoscenza, al momento dell'incorporazione, che i materiali utilizzati appartenevano ad altri. La mala fede può manifestarsi in vari modi: il proprietario che autorizza il terzo a usare materiali sapendone la provenienza furtiva; il proprietario che accetta consapevolmente l'uso di materiali sottratti; il proprietario che, pur avendo sospetti fondati, omette ogni verifica e si rende complice della sottrazione (mala fede equiparabile alla colpa grave). La buona fede richiede invece l'ignoranza incolpevole: il proprietario che ragionevolmente affida l'esecuzione delle opere al terzo, presumendo che questi utilizzi materiali propri o regolarmente acquistati, non è in mala fede anche se i materiali si rivelano altrui. L'onere della prova della mala fede grava sul proprietario dei materiali (art. 2697 c.c.); la buona fede si presume (art. 1147, terzo comma, c.c.).
Coordinamento con la responsabilità solidale e l'azione di regresso
La responsabilità solidale prevista dal secondo comma dell'art. 937 c.c. si coordina con la disciplina generale degli artt. 1292 ss. e 2055 c.c. Il proprietario dei materiali può rivolgersi al terzo costruttore, al proprietario del suolo in mala fede, o ad entrambi, per l'intero importo dovuto. Una volta soddisfatto il creditore, opera tra i coobbligati l'azione di regresso: chi ha pagato può chiedere agli altri la quota interna di responsabilità, determinata in base alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze derivate (art. 2055, secondo comma, c.c.). Se il terzo costruttore è il principale responsabile (autore materiale dell'incorporazione di materiali altrui), la quota interna a suo carico sarà tipicamente prevalente. Tizio (terzo costruttore) e Mevia (proprietaria in mala fede del fondo) sono condannati in solido al pagamento di 20.000 euro a Sempronio per le tegole incorporate: Mevia paga l'intero e poi agisce in regresso contro Tizio per la quota interna (ad es. 15.000 euro, se la colpa di Tizio è preponderante). Riferimenti normativi: artt. 934-938, 1147, 1292-1313, 2043, 2055, 2697, 2946 c.c., artt. 624, 646, 648 c.p. per profili penali in caso di sottrazione fraudolenta o ricettazione.
Coordinamento con il principio dell'art. 1153 c.c. e tutela del possessore
L'art. 937 c.c. va coordinato con il regime dell'acquisto a non domino di beni mobili (art. 1153 c.c.). Quando il terzo costruttore ha acquistato i materiali da un soggetto non legittimato ma ricorrono i presupposti dell'art. 1153 c.c. (titolo idoneo al trasferimento, possesso, buona fede del terzo), questi ne diventa proprietario, e l'art. 937 c.c. non si applica nei suoi confronti. Resta tuttavia la posizione del proprietario originario dei materiali verso il dante causa illegittimo (azione di responsabilità) e, se il proprietario del suolo è in mala fede, il principio generale di tutela contro l'arricchimento ingiustificato. Il sistema risulta dunque articolato: la buona fede del terzo lo protegge dall'azione reale ex art. 937, ma il proprietario dei materiali conserva azioni risarcitorie verso chi ha violato il suo diritto. Mevia ha materiali sottratti che vengono venduti in buona fede a Tizio, costruttore: Tizio acquista la proprietà ex art. 1153 c.c.; Mevia non può recuperare i materiali dal cantiere di Sempronio (proprietario del fondo), ma può agire contro il venditore non legittimato per il valore e i danni.
Domande frequenti
Cosa posso fare se ho scoperto che i miei materiali sono stati usati per costruire sul fondo di un altro?
L'art. 937 c.c. consente la rivendicazione previa separazione, se possibile senza grave danno. Se la separazione non è praticabile, hai diritto a un'indennità pari al valore dei materiali, dovuta dal terzo costruttore e dal proprietario del suolo in mala fede in solido.
Il proprietario del fondo, se ignorava la provenienza dei materiali, è esente da responsabilità?
Non del tutto. Il proprietario del suolo in buona fede risponde verso il proprietario dei materiali, ma solo limitatamente al prezzo che ancora doveva al terzo per l'esecuzione delle opere (art. 937, terzo comma, c.c.).
Entro quanto tempo posso rivendicare i miei materiali?
Sei mesi dal giorno in cui hai avuto notizia dell'incorporazione. Dopo tale termine la rivendicazione (rimedio reale) non è ammessa, ma resta l'azione personale per ottenere l'indennità pari al valore.
Cosa significa che terzo e proprietario in mala fede rispondono in solido?
Significa che il proprietario dei materiali può chiedere l'intero importo dell'indennità a uno qualsiasi dei due debitori, a sua scelta. Il debitore che paga ha poi diritto di regresso verso l'altro per la quota interna di responsabilità.
Posso ottenere anche il risarcimento del danno oltre al valore dei materiali?
Sì. L'art. 937, quarto comma, c.c. consente di chiedere il risarcimento al terzo che ha usato i materiali senza consenso e al proprietario del suolo che in mala fede ha autorizzato l'uso. Il risarcimento copre i pregiudizi ulteriori rispetto al mero valore dei materiali.