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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 939 c.c. Unione e commistione

In vigore

Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

In sintesi

  • L'unione o commistione riguarda cose mobili di diversi proprietari fuse o mescolate in un solo tutto.
  • Se le cose sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della propria e può chiedere la separazione.
  • Se non sono separabili, la proprietà diventa comune in proporzione al valore di ciascuna cosa.
  • Se una delle cose è principale o di valore notevolmente superiore, il proprietario di questa acquista il tutto, con obbligo di pagare il valore dell'altra.
  • In caso di unione senza consenso, l'obbligo è limitato alla minore tra aumento di valore e valore della cosa accessoria; in caso di colpa grave è dovuto anche il risarcimento dei danni.

Commento all'art. 939 c.c., Unione e commistione

L'art. 939 c.c. disciplina due fenomeni materiali distinti ma giuridicamente accomunati: l'unione (commixtio o adjunctio), in cui cose solide di diversi proprietari vengono congiunte in modo da formare un unico oggetto, e la commistione (confusio), in cui cose della stessa natura, tipicamente liquidi o granaglie, si mescolano fino a perdere la loro individualità. In entrambi i casi il legislatore si trova di fronte a un problema antico del diritto romano: chi diventa proprietario del nuovo aggregato e a quali condizioni.

Il primo criterio dettato dalla norma è quello della separabilità. Se le cose unite o mescolate possono essere ridistinte senza un notevole deterioramento, prevale la conservazione del diritto originario: ciascun proprietario mantiene la titolarità della propria cosa e può pretenderne la separazione. Si tratta della soluzione più rispettosa dell'autonomia patrimoniale dei soggetti coinvolti, applicabile però solo quando l'operazione di scomposizione sia tecnicamente ed economicamente sostenibile.

La regola della comunione proporzionale

Quando la separazione non è possibile senza compromettere il valore delle cose, l'art. 939, comma 1, seconda parte, c.c. prevede che la proprietà del tutto diventi comune in proporzione al valore delle cose spettanti a ciascuno. Si dà così vita a una situazione di comunione ordinaria disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti c.c., con tutte le conseguenze in termini di amministrazione, godimento e scioglimento del rapporto.

Il caso di Tizio e Caio, due agricoltori che conferiscono il proprio grano in un unico silos in occasione di una trebbiatura collettiva, illustra bene la fattispecie: la commistione rende impossibile distinguere i singoli chicchi, ma la quantità complessiva e il valore unitario consentono di calcolare con precisione la quota di ciascuno. Il rapporto si risolve in una comunione pro quota sulla massa unitaria.

La cosa principale e l'acquisto del tutto

Il terzo comma dell'art. 939 c.c. introduce un'eccezione rilevante: quando una delle cose può considerarsi principale o supera notevolmente l'altra per valore, anche se quest'ultima le serve da ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà dell'intero aggregato. La ratio è di matrice economica: la legge evita di creare situazioni di comunione su beni in cui un elemento è oggettivamente prevalente, riconoscendo la naturale attrazione esercitata dal bene principale.

Il proprietario che acquista per accessione mobiliare è tenuto a corrispondere il valore della cosa unita o mescolata: si tratta di un'obbligazione di natura indennitaria che bilancia l'acquisto altrimenti gratuito. Pensiamo al caso di Sempronio, proprietario di un quadro antico di pregio, che ne affidi il restauro a un cornicialo il quale, di propria iniziativa, applichi una cornice di legno comune. La tela rimane il bene principale, ma Sempronio dovrà comunque corrispondere all'altro proprietario il valore della cornice.

Unione senza consenso e limite indennitario

Particolarmente interessante è la disciplina del quarto comma, che regola l'ipotesi in cui l'unione o la mescolanza avvenga senza il consenso del proprietario della cosa principale e ad opera del proprietario della cosa accessoria. In tal caso, l'obbligazione di pagamento è limitata alla somma minore tra due grandezze: l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. Si tratta di un meccanismo che impedisce arricchimenti ingiustificati a danno del proprietario della cosa principale, il quale non ha richiesto l'aggregazione e non può essere costretto a sopportarne l'intero costo economico.

Esempio: Mevia, ignara che lo specchio antico di Tizio si trova nel laboratorio di restauro, applica una decorazione argentea che aumenta il valore complessivo di soli 200 euro, mentre il materiale impiegato valeva 800 euro. Tizio, che acquista per accessione il bene composito, dovrà solo 200 euro, la somma minore tra le due, e potrà inoltre chiedere il risarcimento del danno se Mevia ha agito con colpa grave nel non verificare la proprietà del bene.

Coordinamento con altre forme di accessione mobiliare

L'art. 939 c.c. va letto in sistema con gli artt. 940 (specificazione) e 938 (accessione invertita immobiliare): insieme costituiscono il microsistema dell'accessione mobiliare. La distinzione cruciale con la specificazione sta nell'oggetto del fenomeno: nella commistione due o più materie si confondono mantenendo la loro natura; nella specificazione una materia altrui viene trasformata mediante l'intervento di mano d'opera in una cosa nuova. Quando entrambi i fenomeni coesistono nella stessa fattispecie concreta, la giurisprudenza tende a far prevalere l'aspetto prevalente in concreto, valutando se il valore aggiunto sia derivato prevalentemente dalla congiunzione delle materie o dalla trasformazione operata.

Va inoltre tenuto presente il principio di accessione previsto dall'art. 934 c.c. per le costruzioni e piantagioni su suolo altrui: anche se la norma riguarda strettamente la materia immobiliare, il principio sotteso, l'attrazione del minore al maggiore secondo criteri di valore economico, è il medesimo che orienta l'interpretazione dell'art. 939 c.c. Le diverse disposizioni si combinano per offrire al giudice un quadro completo di criteri di soluzione dei conflitti proprietari originati dalla giustapposizione fisica di beni di titolari diversi.

Profili di prova e onere processuale

Nelle controversie applicative dell'art. 939 c.c., la ricostruzione del fenomeno richiede generalmente consulenze tecniche d'ufficio. È necessario accertare: la titolarità originaria delle cose unite o mescolate; la sussistenza o meno della separabilità senza notevole deterioramento; il valore relativo delle cose al momento dell'aggregazione; l'eventuale qualificazione di una delle cose come «principale»; il consenso o il dissenso del proprietario della cosa principale; la sussistenza di colpa grave nel proprietario della cosa accessoria. L'onere della prova grava ordinariamente su chi invoca l'effetto acquisitivo a proprio favore: nel caso paradigmatico dell'orafo che riceva oro altrui, dovrà essere il proprietario della cosa principale a dimostrare i presupposti dell'attribuzione del tutto.

Frequentemente, in casi concreti, le parti raggiungono accordi transattivi che evitano il contenzioso: l'incertezza valutativa e il costo delle perizie suggeriscono soluzioni negoziali che bilancino gli interessi senza ricorrere al giudizio. Quando invece si arriva in contenzioso, il giudice procede per tappe: prima verifica la separabilità, poi accerta i valori, infine applica la regola del comma terzo o quarto a seconda della presenza del consenso del proprietario della cosa principale.

Buona fede, mala fede e profili risarcitori

L'obbligo di risarcimento dei danni previsto dall'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 939 c.c. si attiva in presenza di colpa grave. Il legislatore ha quindi escluso la responsabilità per colpa lieve, riconoscendo che l'unione o mescolanza non consensuale può talora derivare da errori scusabili. La colpa grave si configura quando il proprietario della cosa accessoria avrebbe dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, accertare la proprietà della cosa principale o richiedere il consenso del titolare prima di procedere all'aggregazione.

Tornando agli esempi: se Mevia applicava decorazioni argentee credendo ragionevolmente, sulla base di indicazioni del laboratorio, che lo specchio fosse di proprietà di un cliente che le aveva commissionato il lavoro, la sua condotta potrebbe non integrare colpa grave e l'obbligo risarcitorio non sorgerebbe. Se invece Mevia aveva motivo di dubitare della proprietà e ha proceduto comunque, la colpa grave sussiste e Tizio potrà domandare, oltre all'indennità nei limiti del quarto comma, anche il pieno risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c.

Il danno risarcibile comprende sia il danno emergente (perdita patrimoniale subita per non aver potuto disporre liberamente della cosa principale) sia il lucro cessante (mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare il bene secondo la sua destinazione originaria). La prova del danno e del nesso causale con la condotta colposa segue le regole ordinarie sull'onere probatorio; la prassi giurisprudenziale tende a riconoscere in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., una quantificazione che tenga conto delle peculiarità del caso concreto quando la prova dell'esatto ammontare risulti particolarmente difficoltosa.

Va infine ricordato che, nei rapporti tra imprese, l'unione o la mescolanza non consensuale può integrare anche profili di responsabilità contrattuale qualora le parti siano legate da un previo rapporto giuridico (deposito, lavorazione conto terzi, contratto d'opera): in tali ipotesi, accanto alla disciplina dell'art. 939 c.c., trovano applicazione le norme generali sull'inadempimento e sulla responsabilità del prestatore d'opera, con onere probatorio attenuato a favore del danneggiato ex art. 1218 c.c.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra unione e commistione nell'art. 939 c.c.?

L'unione (adjunctio) riguarda l'aggregazione di cose solide che restano riconoscibili (es. una pietra preziosa incastonata in un anello); la commistione (confusio) riguarda la mescolanza di cose della stessa natura, tipicamente liquidi o granaglie, che perdono la propria individualità.

Quando si crea comunione tra i proprietari delle cose unite?

Quando le cose non possono essere separate senza notevole deterioramento e nessuna può considerarsi principale o di valore notevolmente superiore: in tal caso la proprietà diventa comune in proporzione al valore di ciascuna cosa.

Quando il proprietario della cosa principale acquista il tutto?

Quando una delle cose può considerarsi principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento: in tal caso egli acquista la proprietà dell'intero, con obbligo di pagare il valore della cosa accessoria.

Cosa accade se l'unione avviene senza il consenso del proprietario della cosa principale?

Egli è obbligato a corrispondere solo la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria; ha inoltre diritto al risarcimento dei danni se il proprietario della cosa accessoria ha agito con colpa grave.

Si può chiedere la separazione delle cose unite?

Sì, ciascun proprietario ha diritto a chiedere la separazione quando le cose possono essere distinte senza notevole deterioramento; in caso contrario la proprietà segue le regole della comunione proporzionale o dell'acquisto da parte del proprietario della cosa principale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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