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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 938 c.c. Occupazione di porzione di fondo attiguo

In vigore

Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

In sintesi

  • L'art. 938 c.c. disciplina la accessione invertita: in caso di costruzione che sconfina sul fondo vicino, può prevalere il diritto del costruttore.
  • Presupposti: costruzione di un edificio, occupazione in buona fede di porzione del fondo attiguo, mancata opposizione del vicino entro tre mesi dall'inizio dei lavori.
  • Il giudice può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, valutate le circostanze.
  • Il costruttore deve pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata.
  • È dovuto anche il risarcimento dei danni: pregiudizi ulteriori subiti dal proprietario del fondo occupato.

L'istituto dell'accessione invertita: deroga eccezionale

L'art. 938 c.c. introduce uno degli istituti più peculiari del diritto civile italiano: la accessione invertita. Il principio generale dell'art. 934 c.c. è radicalmente capovolto: invece che il proprietario del suolo acquistare la costruzione, è il costruttore a poter acquisire la proprietà di una porzione di suolo altrui. La ratio è eminentemente pratica: evitare la demolizione di edifici sostanzialmente integri per uno sconfinamento marginale, con conseguente spreco economico e sociale. La norma realizza un bilanciamento severo: tutela l'edificio già costruito, ma a costo di sacrificare la proprietà del vicino, con sanzioni economiche significative (doppio del valore più risarcimento).

I presupposti applicativi

L'applicazione dell'art. 938 c.c. richiede il concorso di cinque requisiti. Primo: deve trattarsi della costruzione di un edificio (struttura abitabile o comunque significativa, non un semplice manufatto o piantagione). Secondo: deve esserci sconfinamento, cioè occupazione parziale del fondo attiguo. Terzo: l'occupazione deve riguardare una porzione del fondo, non l'intero terreno del vicino (lo sconfinamento deve essere marginale rispetto alla costruzione complessiva). Quarto: il costruttore deve agire in buona fede, cioè ignorare senza colpa di sconfinare. Quinto: il proprietario del fondo occupato non deve aver fatto opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione.

Il termine trimestrale di opposizione

Il termine di tre mesi è cruciale e di natura decadenziale. Decorre dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, non dal momento dello sconfinamento accertato. Il proprietario vicino deve dunque essere vigile: se vede iniziare lavori in prossimità del proprio confine, ha tre mesi per controllare e opporsi formalmente. L'opposizione può consistere in qualunque atto stragiudiziale o giudiziale chiaro e documentabile (lettera raccomandata, diffida, ricorso al giudice). Se Tizio costruisce una villa sconfinando di un metro nel fondo di Caio, e Caio si avvede dello sconfinamento dopo quattro mesi dall'inizio dei lavori, l'art. 938 c.c. è potenzialmente applicabile, salvo che Tizio fosse in mala fede.

Il potere discrezionale del giudice

L'attribuzione della proprietà non è automatica: il giudice può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato, tenuto conto delle circostanze. Si tratta di un potere ampiamente discrezionale, che il giudice esercita valutando: l'entità dello sconfinamento (deve essere marginale), la consistenza dell'edificio (deve essere significativo), il pregiudizio per il vicino (forma del fondo residuo, utilizzabilità, valore di mercato), l'eventuale comportamento delle parti. Se lo sconfinamento è tale da rendere inutilizzabile il fondo del vicino, la domanda di accessione invertita può essere respinta e ordinata la demolizione (artt. 872 e 873 c.c.).

L'indennità del doppio del valore e il risarcimento

Se il giudice attribuisce la proprietà, il costruttore deve pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata. Il raddoppio è una sanzione tipica: punisce la violazione del confine altrui anche in buona fede e disincentiva costruzioni superficiali nei pressi dei confini. Il valore di riferimento è quello di mercato della superficie al momento della sentenza, non del fatto. Oltre all'indennità raddoppiata, è dovuto il risarcimento dei danni ulteriori: deprezzamento del fondo residuo, perdita di colture, riconfigurazione del giardino, costi tecnici e legali. Mevia costruisce in buona fede una piccola dependance che sconfina di 8 metri quadrati nel fondo di Sempronio; Sempronio non si oppone entro tre mesi; in giudizio il giudice attribuisce la proprietà a Mevia che paga il doppio del valore (es. 16.000 euro se il valore è 8.000) più il risarcimento del danno per la riduzione di valore del fondo residuo.

Coordinamento con la disciplina urbanistica

L'attribuzione della proprietà ex art. 938 c.c. è limitata al piano civilistico e non sana eventuali violazioni urbanistico-edilizie. Se la costruzione è abusiva sotto il profilo amministrativo (mancanza di permesso a costruire, violazione di distanze legali, di norme paesaggistiche), restano applicabili le sanzioni del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia). L'accessione invertita non vale dunque come sanatoria edilizia: i due piani (civilistico e amministrativo) procedono in modo autonomo.

La nozione di edificio e i limiti applicativi

Una questione frequente è la nozione di edificio richiesta dall'art. 938 c.c. La norma non si applica a qualunque opera, ma specificamente alle costruzioni edilizie dotate di una certa consistenza e stabilità: ville, condomini, fabbricati industriali o commerciali, abitazioni unifamiliari. Sono esclusi muri di cinta, recinzioni, semplici pavimentazioni, manufatti smontabili o di scarso valore. La ragione è la coerenza con la ratio dell'istituto: l'accessione invertita si giustifica solo quando il sacrificio della demolizione sarebbe sproporzionato rispetto al beneficio per il vicino. Inoltre, lo sconfinamento deve essere marginale: la giurisprudenza ha generalmente escluso l'applicabilità della norma quando la porzione occupata supera in modo sostanziale i confini originari, perché in tal caso non si sarebbe più di fronte a sconfinamento, ma a vera e propria occupazione abusiva del fondo altrui. Tizio costruisce un piccolo gazebo sul fondo di Caio: l'art. 938 c.c. non si applica (manca un edificio significativo); Tizio costruisce metà del proprio fabbricato sul fondo di Caio: la norma non si applica (sconfinamento non marginale).

La buona fede del costruttore e l'onere della prova

La buona fede ex art. 938 c.c. va intesa secondo i criteri generali (art. 1147 c.c.) come ignoranza incolpevole di sconfinare. È tipica buona fede del costruttore che ha fatto affidamento su perizie tecniche, planimetrie catastali, descrizioni di confini contenute negli atti di acquisto, in assenza di chiari segni materiali di confine. La giurisprudenza tende a essere rigorosa: l'esecuzione di un rilievo tecnico preliminare è considerata ordinario onere di diligenza per chi costruisce. La mala fede esclude radicalmente l'applicazione della norma e legittima il vicino a chiedere la demolizione anche fuori dai tre mesi. L'onere della prova: la buona fede si presume (art. 1147, terzo comma, c.c.) e spetta al proprietario del fondo occupato dimostrare la mala fede del costruttore. Tale prova può essere data tramite testimoni, lettere di diffida, denunce all'amministrazione, fotografie del cantiere che evidenziano la palese consapevolezza del costruttore di sconfinare. Mevia costruisce ignorando un termine confinario nascosto da vegetazione e dopo aver consultato planimetrie ambigue: presumibilmente in buona fede; se invece il vicino Sempronio le aveva inviato diffide formali prima dell'inizio lavori, Mevia è in mala fede. Riferimenti normativi: artt. 872, 873, 934-938, 1147, 2043, 2697 c.c., D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), Legge 1150/1942 (Legge Urbanistica), D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropriazioni).

Rapporti con altri istituti: distanze legali, usucapione, servitù

L'art. 938 c.c. va coordinato con la complessa disciplina delle distanze legali tra costruzioni (artt. 873-907 c.c.) e con la normativa regolamentare locale. Anche se il giudice attribuisce la proprietà del suolo occupato, restano applicabili le distanze: se la costruzione, per effetto dello sconfinamento, viola le distanze legali dal nuovo confine, il vicino può chiedere il rispetto delle distanze (riducendo o demolendo la parte eccedente). Il rapporto con l'usucapione è alternativo: se sono trascorsi i termini dell'usucapione decennale (con buona fede e titolo) o ventennale, il costruttore può acquistare il suolo senza pagare il doppio del valore, sulla base del possesso continuato. Quanto alle servitù, lo sconfinamento per costruzione non genera automaticamente una servitù: la servitù richiede titolo o usucapione e ha contenuto diverso (peso reale su fondo altrui), mentre l'art. 938 c.c. produce un trasferimento di proprietà piena. Tizio costruisce sconfinando sul fondo di Caio, ma trascorrono oltre vent'anni senza opposizione: potrà invocare l'usucapione ventennale per acquisire il suolo senza pagare il doppio del valore; oppure, se è in buona fede e sussiste titolo idoneo, l'usucapione abbreviata decennale.

Domande frequenti

Cosa si intende per accessione invertita?

È l'istituto, previsto dall'art. 938 c.c., per cui il costruttore in buona fede che ha occupato una porzione marginale del fondo vicino può ottenere dal giudice l'attribuzione della proprietà dell'edificio e del suolo occupato, pagando il doppio del valore.

Quanto tempo ha il vicino per opporsi alla costruzione che sconfina?

Tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione. È un termine di decadenza: trascorso senza opposizione, il costruttore in buona fede può chiedere al giudice l'applicazione dell'art. 938 c.c.

Il giudice è obbligato ad attribuire la proprietà al costruttore?

No. L'art. 938 c.c. usa l'espressione 'può attribuire'. Il giudice valuta le circostanze concrete: marginalità dello sconfinamento, valore dell'edificio, pregiudizio per il vicino. Può anche respingere la domanda e ordinare la demolizione.

Quanto deve pagare il costruttore per acquisire la proprietà?

Il doppio del valore della superficie occupata, calcolato al momento della sentenza, oltre al risarcimento di tutti i danni ulteriori (deprezzamento del fondo residuo, perdita di colture, spese tecniche e legali).

L'accessione invertita sana anche gli illeciti edilizi?

No. L'art. 938 c.c. opera solo sul piano civilistico e non sostituisce le sanatorie amministrative previste dal D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia). Le violazioni urbanistiche restano autonomamente sanzionabili e devono essere regolarizzate con i procedimenti specifici.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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