Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 920 c.c. – Norme applicabili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 919 - Articolo 919 Codice Civile: Scioglimento del consorzio→Cod. civ. art. 921 - Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 918 Codice Civile: Consorzi volontari→Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto→Art. 917 c.c.: Spese per la riparazione, costruzione o rimozione→Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione→Articolo 916 Codice Civile: Rimozione degli ingombri→Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api→Articolo 915 Codice Civile: Riparazione di sponde e argini
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione e posizione sistematica
L'art. 920 c.c. chiude la disciplina dei consorzi per le acque stabilendo un criterio di chiusura del sistema normativo: per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle norme precedenti (artt. 917-919 c.c.), si applicano le norme sulla comunione. Si tratta di una tecnica legislativa frequente nel codice civile, che evita di dover ripetere per ogni istituto una disciplina già dettata in via generale.
I consorzi volontari per le acque
I consorzi volontari nascono dall'accordo spontaneo di più proprietari fondiari che intendono gestire in comune l'utilizzo, la manutenzione o la distribuzione di acque condivise. Si distinguono dai consorzi obbligatori - istituiti per legge o per provvedimento amministrativo - nei quali la partecipazione è imposta indipendentemente dalla volontà del singolo proprietario.
Il consorzio volontario è tipicamente costituito con un atto negoziale (contratto o statuto) che ne disciplina le regole di funzionamento, la ripartizione dei costi, le modalità di uso dell'acqua e le conseguenze per l'inadempimento.
La disciplina della comunione come riferimento residuale
Il rinvio agli artt. 1100 ss. c.c. è residuale: si applica «salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti», cioè solo nelle materie non espressamente regolate. Questo significa che, ove il contratto consortile o le norme specifiche sui consorzi non dispongano diversamente, si applicano le regole della comunione su:
Distinzione tra consorzio e condominio
Il consorzio volontario per le acque non va confuso con il condominio edilizio, benché entrambi rinviino alla disciplina della comunione. Il consorzio riguarda lo sfruttamento collettivo di una risorsa naturale (l'acqua), mentre il condominio attiene alla comproprietà di parti comuni di un edificio. Le finalità economiche e le modalità di gestione sono quindi diverse, anche se gli strumenti giuridici applicabili si sovrappongono in parte.
Profili pratici
Nella prassi, i consorzi volontari per le acque si incontrano soprattutto in ambito agricolo, dove più proprietari condividono un canale irriguo o un pozzo comune. Lo statuto consortile è lo strumento fondamentale per regolare i rapporti tra i consorziati: in sua assenza - o nelle materie da esso non coperte - l'art. 920 c.c. garantisce che si applichino comunque regole certe, attingendo alla disciplina generale della comunione.
Un aspetto delicato riguarda le spese di manutenzione: se lo statuto non stabilisce criteri diversi, si applica il principio proporzionale della comunione, con conseguente obbligo solidale tra i consorziati nel caso di inadempimento di uno di essi.
Domande frequenti
Cos'è un consorzio volontario per le acque?
È un accordo tra proprietari fondiari che decidono spontaneamente di gestire in comune l'utilizzo o la manutenzione di acque condivise, come un canale irriguo o un pozzo. Si distingue dal consorzio obbligatorio, istituito per legge.
Quali norme si applicano al consorzio volontario non disciplinate dallo statuto?
Per tutto ciò che non è regolato dagli artt. 917-919 c.c. o dallo statuto consortile, si applicano le norme sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.), che disciplinano gestione, spese e scioglimento.
Come si ripartiscono le spese tra i consorziati?
In assenza di diversa pattuizione nello statuto, le spese si ripartiscono in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun consorziato, secondo il criterio dell'art. 1104 c.c. sulla comunione.
Un consorziato può uscire dal consorzio volontario?
Sì, applicando le norme sulla comunione. Il partecipante può chiedere lo scioglimento, salvo che lo statuto preveda un vincolo di durata o che lo scioglimento risulti inopportuno (art. 1111 c.c.).
Serve un atto formale per costituire un consorzio volontario per le acque?
Non è richiesta una forma specifica per legge, ma è fortemente consigliato redigere uno statuto scritto che regoli quote di partecipazione, spese, modalità d'uso e recesso, per evitare controversie tra i consorziati.