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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 920 c.c. – Norme applicabili

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.

In sintesi

  • L'art. 920 c.c. estende ai consorzi volontari di acque la disciplina generale della comunione (artt. 1100 ss. c.c.).
  • La norma opera come rinvio residuale: si applica solo per le materie non regolate dagli articoli precedenti del Capo sulle acque.
  • I consorzi volontari sono quelli formati spontaneamente dai proprietari interessati, distinti dai consorzi obbligatori.
  • Le norme sulla comunione governano aspetti come la gestione, le spese, il diritto di recesso e le deliberazioni.
  • Il rinvio alla comunione consente flessibilità, adattando le regole alle specificità dell'uso consortile delle acque.
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Funzione e posizione sistematica

L'art. 920 c.c. chiude la disciplina dei consorzi per le acque stabilendo un criterio di chiusura del sistema normativo: per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle norme precedenti (artt. 917-919 c.c.), si applicano le norme sulla comunione. Si tratta di una tecnica legislativa frequente nel codice civile, che evita di dover ripetere per ogni istituto una disciplina già dettata in via generale.

I consorzi volontari per le acque

I consorzi volontari nascono dall'accordo spontaneo di più proprietari fondiari che intendono gestire in comune l'utilizzo, la manutenzione o la distribuzione di acque condivise. Si distinguono dai consorzi obbligatori - istituiti per legge o per provvedimento amministrativo - nei quali la partecipazione è imposta indipendentemente dalla volontà del singolo proprietario.

Il consorzio volontario è tipicamente costituito con un atto negoziale (contratto o statuto) che ne disciplina le regole di funzionamento, la ripartizione dei costi, le modalità di uso dell'acqua e le conseguenze per l'inadempimento.

La disciplina della comunione come riferimento residuale

Il rinvio agli artt. 1100 ss. c.c. è residuale: si applica «salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti», cioè solo nelle materie non espressamente regolate. Questo significa che, ove il contratto consortile o le norme specifiche sui consorzi non dispongano diversamente, si applicano le regole della comunione su:

  • Gestione dei beni comuni: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere decisi a maggioranza, quelli di straordinaria amministrazione richiedono il consenso di tutti i partecipanti o una maggioranza qualificata (art. 1108 c.c.).
  • Ripartizione delle spese: proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun consorziato (art. 1104 c.c.).
  • Diritto di recesso e scioglimento: il partecipante può chiedere lo scioglimento della comunione, salvo che sia pattuita l'indivisibilità o che lo scioglimento sia inopportuno (artt. 1111-1112 c.c.).
  • Poteri del singolo: ciascun partecipante può usare la cosa comune entro i limiti del titolo e dell'interesse degli altri (art. 1102 c.c.).

Distinzione tra consorzio e condominio

Il consorzio volontario per le acque non va confuso con il condominio edilizio, benché entrambi rinviino alla disciplina della comunione. Il consorzio riguarda lo sfruttamento collettivo di una risorsa naturale (l'acqua), mentre il condominio attiene alla comproprietà di parti comuni di un edificio. Le finalità economiche e le modalità di gestione sono quindi diverse, anche se gli strumenti giuridici applicabili si sovrappongono in parte.

Profili pratici

Nella prassi, i consorzi volontari per le acque si incontrano soprattutto in ambito agricolo, dove più proprietari condividono un canale irriguo o un pozzo comune. Lo statuto consortile è lo strumento fondamentale per regolare i rapporti tra i consorziati: in sua assenza - o nelle materie da esso non coperte - l'art. 920 c.c. garantisce che si applichino comunque regole certe, attingendo alla disciplina generale della comunione.

Un aspetto delicato riguarda le spese di manutenzione: se lo statuto non stabilisce criteri diversi, si applica il principio proporzionale della comunione, con conseguente obbligo solidale tra i consorziati nel caso di inadempimento di uno di essi.

Domande frequenti

Cos'è un consorzio volontario per le acque?

È un accordo tra proprietari fondiari che decidono spontaneamente di gestire in comune l'utilizzo o la manutenzione di acque condivise, come un canale irriguo o un pozzo. Si distingue dal consorzio obbligatorio, istituito per legge.

Quali norme si applicano al consorzio volontario non disciplinate dallo statuto?

Per tutto ciò che non è regolato dagli artt. 917-919 c.c. o dallo statuto consortile, si applicano le norme sulla comunione (artt. 1100 ss. c.c.), che disciplinano gestione, spese e scioglimento.

Come si ripartiscono le spese tra i consorziati?

In assenza di diversa pattuizione nello statuto, le spese si ripartiscono in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun consorziato, secondo il criterio dell'art. 1104 c.c. sulla comunione.

Un consorziato può uscire dal consorzio volontario?

Sì, applicando le norme sulla comunione. Il partecipante può chiedere lo scioglimento, salvo che lo statuto preveda un vincolo di durata o che lo scioglimento risulti inopportuno (art. 1111 c.c.).

Serve un atto formale per costituire un consorzio volontario per le acque?

Non è richiesta una forma specifica per legge, ma è fortemente consigliato redigere uno statuto scritto che regoli quote di partecipazione, spese, modalità d'uso e recesso, per evitare controversie tra i consorziati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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