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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 919 c.c. Scioglimento del consorzio

In vigore

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.

In sintesi

  • L'art. 919 c.c. disciplina lo scioglimento del consorzio volontario di acque ex art. 918 c.c.
  • Lo scioglimento puo` avvenire solo se deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti (75%+1).
  • In alternativa, e` ammesso quando la divisione delle acque puo` effettuarsi senza grave danno ed e` domandata da uno solo degli interessati.
  • La norma tutela la stabilita` del consorzio prevenendo scioglimenti affrettati che pregiudicherebbero gli investimenti comuni.
  • Lo scioglimento comporta la liquidazione delle opere comuni e la restituzione delle acque al regime ordinario di derivazione individuale.

Funzione protettiva della maggioranza qualificata

L'art. 919 c.c. chiude la disciplina del consorzio volontario di acque (art. 918 c.c.) regolando il momento patologico o terminale: lo scioglimento. Il legislatore ha previsto una maggioranza qualificata particolarmente alta, eccedente i tre quarti, per due ragioni: tutelare gli investimenti comuni gia` realizzati e impedire che dissensi temporanei portino allo smantellamento di una struttura cooperativa funzionante.

La maggioranza dei tre quarti si calcola, in coerenza con l'art. 918 c.c., sull'estensione dei terreni serviti dalle acque consortili e non per teste dei consorziati. Si tratta di un quorum molto elevato che riflette la natura stabile dell'organizzazione consortile: il consorzio non e` una semplice societa` di persone, ma una struttura cooperativa di durata, spesso legata a opere idrauliche di lunga ammortizzazione (canali, prese, manufatti) che richiedono periodi prolungati per ammortizzarsi.

La ratio di tale maggioranza qualificata risiede nel principio di stabilita`: il consorzio realizza un'organizzazione che coinvolge investimenti rilevanti e crea un assetto idraulico stabile sul territorio. Permettere uno scioglimento facile sulla base di semplici maggioranze relative comporterebbe il rischio di disgregazione di ogni iniziativa cooperativa al primo dissenso. Il legislatore ha quindi preferito un quorum elevato che richiede un consenso ampio per dissolvere la struttura.

L'alternativa della divisione senza grave danno

Il secondo criterio di scioglimento e` piu` flessibile: lo scioglimento e` ammesso quando la divisione delle acque puo` effettuarsi senza grave danno e viene domandata da uno solo degli interessati. La norma realizza un equilibrio tra il diritto individuale a non rimanere vincolato a tempo indeterminato in un'organizzazione collettiva e la tutela della funzionalita` del consorzio.

Il giudizio sul grave danno e` rimesso al tribunale, che valuta caso per caso: occorre considerare l'impatto della divisione sulla disponibilita` di acqua per ciascun consorziato, la funzionalita` delle opere idrauliche dopo la separazione, l'eventuale necessita` di realizzare nuove opere individuali, i costi di smantellamento o ripristino. Solo se questi profili non comportano un pregiudizio significativo, lo scioglimento puo` avvenire su domanda individuale.

Il concetto di grave danno ha un'accezione ampia: non si limita al pregiudizio economico immediato, ma include anche la compromissione funzionale dell'utilizzazione delle acque per gli altri consorziati. Se la divisione comportasse la frammentazione delle opere comuni in modo da renderle inefficienti, o richiedesse la realizzazione di nuove infrastrutture di costo proibitivo, sussiste grave danno e lo scioglimento individuale e` precluso. La giurisprudenza ha valorizzato l'analisi tecnica-comparativa: si confronta la situazione attuale (consorzio funzionante) con quella ipotetica post-divisione, valutando se i consorziati residui possano continuare a usare le acque in modo soddisfacente.

Procedura di scioglimento e tutela dei dissenzienti

Per la prima ipotesi (maggioranza dei tre quarti), il consorzio si scioglie con una delibera assembleare adottata secondo le regole stabilite dal regolamento consortile e nei limiti dei principi generali (buona fede, correttezza, divieto di abuso del diritto). I consorziati dissenzienti non possono opporsi alla delibera ma hanno diritto a partecipare alla liquidazione delle opere comuni e a ottenere la quota proporzionale di valore residuo.

Per la seconda ipotesi (divisione su istanza individuale), la procedura passa necessariamente per il tribunale, che valuta i presupposti e dispone le modalita` operative della divisione. Il giudice puo` ordinare consulenze tecniche, prescrivere opere di adattamento, fissare indennizzi tra i consorziati per compensare squilibri patrimoniali. La pronuncia ha natura costitutiva ed e` opponibile a tutti i consorziati.

I dissenzienti hanno tutele giurisdizionali specifiche: possono impugnare la delibera assembleare di scioglimento per vizi formali o sostanziali (violazione del regolamento, mancato rispetto del quorum, abuso del diritto), entro il termine previsto dal regolamento o, in mancanza, entro il termine di prescrizione ordinaria. L'impugnazione e` proposta davanti al tribunale civile e segue le regole ordinarie del processo di cognizione.

Liquidazione delle opere e regime successivo delle acque

Sciolto il consorzio, le opere idrauliche comuni (canali, prese, vasche di raccolta, manufatti di regolazione) sono soggette a liquidazione: possono essere ripartite tra i consorziati in proporzione alla quota di partecipazione, vendute con divisione del ricavato, o assegnate a uno o piu` consorziati con conguaglio in denaro. La modalita` e` di norma stabilita dal regolamento consortile o, in mancanza, dalla decisione del tribunale.

Dopo lo scioglimento, le acque tornano al regime ordinario di derivazione individuale, soggetto alla disciplina delle servitu` di presa (artt. 1080-1099 c.c.) e, ove rilevante, alle concessioni amministrative (R.D. 1775/1933). Ogni proprietario tornera` a esercitare individualmente i propri diritti di prelievo, nei limiti previsti dalle concessioni e dalle servitu` preesistenti.

Una fase delicata e` quella della ridistribuzione delle concessioni: se la concessione di derivazione era intestata al consorzio (come ente concessionario unico), occorre richiedere alla pubblica amministrazione il frazionamento o la cessione delle quote ai singoli consorziati. Il procedimento amministrativo puo` essere complesso e richiedere tempo; in alcuni casi la pubblica amministrazione puo` riservarsi di rivalutare l'intera concessione alla luce delle mutate circostanze.

Casi pratici e applicazioni concrete

Tizio, Caio, Sempronio e Mevia hanno costituito un consorzio volontario per l'irrigazione dei loro fondi serviti dalla stessa sorgente. Dopo dieci anni, Tizio e Caio (che insieme hanno il 78% dell'estensione dei terreni) propongono lo scioglimento. La maggioranza qualificata e` raggiunta e il consorzio si scioglie con liquidazione delle opere comuni. In alternativa, Mevia da sola domanda al tribunale lo scioglimento sostenendo che puo` derivare l'acqua autonomamente senza danneggiare gli altri: il tribunale valuta la fattibilita` tecnica e, se accerta che lo scioglimento non causa grave danno agli altri consorziati, lo dispone con sentenza.

In un secondo scenario, Sempronio chiede al tribunale lo scioglimento individuale ma il consulente tecnico accerta che, dopo la separazione, il canale comune non sarebbe piu` mantenibile economicamente per i restanti consorziati: il tribunale rigetta la domanda per sussistenza del grave danno. Sempronio resta vincolato al consorzio, ma puo` chiedere la revisione del regolamento se ritiene che le sue esigenze siano insufficientemente tutelate. Tale ipotesi mostra come la valutazione del grave danno bilanci interesse individuale e tutela della comunita` consortile.

Coordinamento sistematico e principi di buona fede

L'art. 919 c.c. si coordina con i principi generali del contratto (artt. 1321 ss. c.c.) e con la disciplina dello scioglimento dei contratti plurilaterali (art. 1459 c.c.). La giurisprudenza ha applicato il divieto di abuso del diritto alle domande di scioglimento manifestamente strumentali: chi domanda la divisione individuale al solo fine di danneggiare gli altri consorziati o di alterare gli equilibri puo` vedersi opposta l'eccezione di abuso.

Il divieto di abuso opera anche sul fronte della maggioranza qualificata: se i grandi proprietari deliberano lo scioglimento al solo fine di danneggiare i piccoli (es. per appropriarsi delle opere comuni a condizioni di favore), la delibera puo` essere impugnata per abuso. La giurisprudenza richiede che le decisioni consortili siano informate da finalita` coerenti con l'interesse comune dell'ente e non da intenti strumentali di un gruppo dominante.

Differenze rispetto al consorzio coattivo e profili pratici

Lo scioglimento del consorzio volontario ex art. 919 c.c. va distinto da quello del consorzio coattivo ex art. 914 c.c., che e` regolato dalle norme amministrative speciali e richiede un provvedimento dell'autorita`. Mentre il consorzio volontario nasce e muore per scelta dei consorziati (con i limiti dell'art. 919 c.c.), quello coattivo persiste finche` sussistono le esigenze pubbliche che ne hanno giustificato la costituzione.

In sede pratica, e` consigliabile che il regolamento del consorzio volontario disciplini in dettaglio le modalita` di scioglimento, integrando l'art. 919 c.c.: previsione di un termine minimo di durata, criteri di liquidazione, modalita` di stima delle opere comuni, eventuali penali in caso di richiesta di scioglimento individuale entro un certo termine. Una redazione accurata del regolamento previene contenziosi futuri e tutela tutti i consorziati. Si raccomanda anche l'inserimento di clausole arbitrali per la rapida risoluzione di controversie e di previsioni specifiche per il caso di sopravvenute esigenze pubbliche (es. nuova concessione amministrativa) che possano incidere sulla vita del consorzio.

Domande frequenti

Quando si puo` sciogliere il consorzio volontario di acque?

L'art. 919 c.c. prevede due ipotesi: deliberazione di una maggioranza eccedente i tre quarti (calcolata sull'estensione dei fondi) oppure domanda di scioglimento da parte di un singolo interessato, se la divisione puo` effettuarsi senza grave danno.

Cosa significa 'maggioranza eccedente i tre quarti'?

Significa piu` del 75% calcolato sull'estensione complessiva dei terreni serviti dalle acque consortili. E` una maggioranza qualificata che tutela la stabilita` del consorzio e gli investimenti comuni gia` realizzati.

Un solo consorziato puo` chiedere lo scioglimento?

Si`, ma solo se la divisione delle acque puo` effettuarsi senza grave danno per gli altri consorziati. Il tribunale valuta caso per caso i presupposti e dispone con sentenza costitutiva le modalita` operative.

Cosa succede alle opere comuni dopo lo scioglimento?

Le opere idrauliche comuni vengono liquidate: possono essere ripartite tra i consorziati in proporzione, vendute con divisione del ricavato, o assegnate a uno o piu` consorziati con conguaglio. Le modalita` sono fissate dal regolamento o dal tribunale.

Posso opposrmi a una domanda di scioglimento strumentale?

Si`, la giurisprudenza ha applicato il divieto di abuso del diritto: se la domanda di scioglimento individuale e` manifestamente strumentale al solo danno degli altri consorziati o all'alterazione degli equilibri, puo` essere respinta per abuso.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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