Autore: Andrea Marton

  • Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione .

    Il decreto , l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

    Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

    La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

  • Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 390 c.p.c. – Rinuncia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale.

    La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    Del deposito dell’atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.

  • Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c. – Domande conseguenti alla cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

  • Art. 388 c.p.c.: Trasmissione di copia del dispositivo al giudic

    Art. 388 c.p.c.: Trasmissione di copia del dispositivo al giudic

    Art. 388 c.p.c. – Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima.

    La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

  • Art. 387 c.p.c.: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inam

    Art. 387 c.p.c.: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inam

    Art. 387 c.p.c. – Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

  • Art. 386 c.p.c.: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c.: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c. – Effetti della decisione sulla giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

  • Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

    Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .

  • Art. 384 c.p.c.: Enunciazione del principio di diritto e decisio

    Art. 384 c.p.c.: Enunciazione del principio di diritto e decisio

    Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

    La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito …

    di osservazioni sulla medesima questione.

    Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

  • Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Articolo 383 Codice di Procedura Civile: Cassazione con rinvio

    Art. 383 c.p.c. – Cassazione con rinvio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Nel caso previsto nell’articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.

    La corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 382 c.p.c.: Decisione delle questioni di giurisdizione e di

    Art. 382 c.p.c.: Decisione delle questioni di giurisdizione e di

    Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

    Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

    Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

  • Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 381 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 381 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 380-ter c.p.c.: Procedimento per la decisione sulle istanze

    Art. 380-ter c.p.c.: Procedimento per la decisione sulle istanze

    Art. 380-ter c.p.c. – Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi previsti dall’articolo 375, secondo comma, numero 4, si applica l’articolo 380-bis.1; il pubblico ministero deposita le sue conclusioni scritte nel termine ivi stabilito.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .