Autore: Andrea Marton

  • Art. 629 Codice Penale: Estorsione

    Art. 629 Codice Penale: Estorsione

    Art. 629 c.p. – Estorsione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

    La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 .

    Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità .

  • Articolo 630 Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di estorsione

    Articolo 630 Codice Penale: Sequestro di persona a scopo di estorsione

    Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

    Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

    Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

    Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

    Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

    Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

    I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

  • Articolo 2208 Codice Civile: Responsabilità personale dell’institore

    Articolo 2208 Codice Civile: Responsabilità personale dell’institore

    Art. 2208 c.c. – Responsabilità personale dell’institore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

  • Art. 631 Codice Penale: Usurpazione

    Art. 631 Codice Penale: Usurpazione

    Art. 631 c.p. – Usurpazione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila .

  • Art. 632 c.p.: Deviazione di acque e modificazione dello stato d

    Art. 632 c.p.: Deviazione di acque e modificazione dello stato d

    Art. 632 c.p. – Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

  • Articolo 633 Codice Penale: Invasione di terreni o edifici

    Articolo 633 Codice Penale: Invasione di terreni o edifici

    Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

    Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

    Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

  • Art. 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili

    Art. 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili

    Art. 634 c.p. – Turbativa violenta del possesso di cose immobili

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis , turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.

    Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

    Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

  • Articolo 635 Codice Penale: Danneggiamento

    Articolo 635 Codice Penale: Danneggiamento

    Art. 635 c.p. – Danneggiamento

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Danneggiamento.

    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

    2. opere destinate all’irrigazione;

    3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

    4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

    Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.

    .

    Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell’articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

    Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

    Nei casi previsti dal primo comma , nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

  • Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telem

    Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telem

    Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni .

    La pena è della reclusione da tre a otto anni:

    1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

    2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato .

  • Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e progra

    Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e progra

    Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (pubblici o di interesse pubblico

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ).

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni .

    La pena è della reclusione da tre a otto anni:

    1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

    2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

    3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

    La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) .

  • Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o

    Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o

    Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

    La pena è della reclusione da tre a otto anni:

    1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

    2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

    3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

    La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) .

  • Art. 636 c.p.: Introduzione o abbandono di animali nel fondo alt

    Art. 636 c.p.: Introduzione o abbandono di animali nel fondo alt

    Art. 636 c.p. – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.

    Se l’introduzione o l’abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire duecento a duemila.

    Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.