Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:
1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;
2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4° se il fatto è commesso con destrezza;
5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.
Spiegazione
Punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. È il reato di furto. L’energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico sono considerate cose mobili.
Come funziona e quando si applica
Elementi: impossessamento, sottrazione, altruità della cosa e dolo specifico di profitto. Il furto è punibile di regola a querela, salvo ricorrano le aggravanti dell’art. 625 (furto in abitazione, con strappo, su mezzi pubblici, ecc.), nel qual caso si procede d’ufficio con pene più severe.
Esempio pratico
Chi preleva di nascosto il portafoglio dalla borsa di un’altra persona commette furto: sottrae e si impossessa di una cosa altrui per trarne profitto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra furto e rapina?
Nel furto la cosa è sottratta senza violenza; nella rapina (art. 628) l’impossessamento avviene con violenza o minaccia alla persona.
Il furto è procedibile a querela?
Di regola sì, salvo le aggravanti dell’art. 625, per cui si procede d’ufficio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.