Autore: Andrea Marton

  • Art. 619 c.p.: Violazione, sottrazione e soppressione di corrisp

    Art. 619 c.p.: Violazione, sottrazione e soppressione di corrisp

    Art. 619 c.p. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell’articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

    Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Art. 620 c.p.: Rivelazione del contenuto di corrispondenza, comm

    Art. 620 c.p.: Rivelazione del contenuto di corrispondenza, comm

    Art. 620 c.p. – Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    L’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Art. 621 c.p.: Rivelazione del contenuto di documenti segreti

    Art. 621 c.p.: Rivelazione del contenuto di documenti segreti

    Art. 621 c.p. – Rivelazione del contenuto di documenti segreti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

    Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi .

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Articolo 622 Codice Penale: Rivelazione di segreto professionale

    Articolo 622 Codice Penale: Rivelazione di segreto professionale

    Art. 622 c.p. – Rivelazione di segreto professionale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

    La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

  • Art. 623 c.p.: Rivelazione di segreti scientifici o industriali

    Art. 623 c.p.: Rivelazione di segreti scientifici o industriali

    Art. 623 c.p. – Rivelazione di segreti scientifici o commerciali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

    La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

    Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

    Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

  • Articolo 623-bis Codice Penale: Altre comunicazioni e conversazioni

    Articolo 623-bis Codice Penale: Altre comunicazioni e conversazioni

    Art. 623-bis c.p. Altre comunicazioni e conversazioni

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

  • Art. 624 Codice Penale: Furto

    Art. 624 Codice Penale: Furto

    Art. 624 c.p. – Furto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

    Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).

    Spiegazione

    Punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. È il reato di furto. L’energia elettrica e ogni altra energia avente valore economico sono considerate cose mobili.

    Come funziona e quando si applica

    Elementi: impossessamento, sottrazione, altruità della cosa e dolo specifico di profitto. Il furto è punibile di regola a querela, salvo ricorrano le aggravanti dell’art. 625 (furto in abitazione, con strappo, su mezzi pubblici, ecc.), nel qual caso si procede d’ufficio con pene più severe.

    Esempio pratico

    Chi preleva di nascosto il portafoglio dalla borsa di un’altra persona commette furto: sottrae e si impossessa di una cosa altrui per trarne profitto.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra furto e rapina?

    Nel furto la cosa è sottratta senza violenza; nella rapina (art. 628) l’impossessamento avviene con violenza o minaccia alla persona.

    Il furto è procedibile a querela?

    Di regola sì, salvo le aggravanti dell’art. 625, per cui si procede d’ufficio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 624-bis c.p.: Furto in abitazione e furto con strappo

    Art. 624-bis c.p.: Furto in abitazione e furto con strappo

    Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione (,

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari ).

    Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

    Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene .

    La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 .

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

  • Articolo 625 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 625 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:

    1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128;

    2° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

    3° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

    4° se il fatto è commesso con destrezza;

    5° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;

    6° se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

    7° se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

    7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

    8° se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;

    8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

    8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

    Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

  • Articolo 626 Codice Penale: Furti punibili a querela dell’offeso

    Articolo 626 Codice Penale: Furti punibili a querela dell’offeso

    Art. 626 c.p. – Furti (minori

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ) Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

    1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

    2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

    3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

    Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell’

  • Articolo 627 Codice Penale: Sottrazione di cose comuni

    Articolo 627 Codice Penale: Sottrazione di cose comuni

    Art. 627 c.p. Sottrazione di cose comuni

    Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    [Abrogato]

  • Art. 628 Codice Penale: Rapina

    Art. 628 Codice Penale: Rapina

    Art. 628 c.p. – Rapina

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

    Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.

    La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

    1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;

    2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.

    3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;

    3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

    3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

    3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

    3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

    Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.