Autore: Andrea Marton

  • Articolo 609-septies Codice Penale: Querela di parte

    Articolo 609-septies Codice Penale: Querela di parte

    Art. 609-septies c.p. – Querela di parte

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

    Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

    La querela proposta è irrevocabile.

    Si procede tuttavia d’ufficio:

    1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

    2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

    3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

    4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;

    5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69 .

  • Articolo 609-octies Codice Penale: Violenza sessuale di gruppo

    Articolo 609-octies Codice Penale: Violenza sessuale di gruppo

    Art. 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.

    Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

    Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.

    La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

  • Art. 609-decies c.p.: Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Art. 609-decies c.p.: Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Art. 609-decies c.p. – Comunicazione al tribunale per i minorenni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater ( per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

    Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

    Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.

    In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

    Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

  • Articolo 610 Codice Penale: Violenza privata

    Articolo 610 Codice Penale: Violenza privata

    Art. 610 c.p. – Violenza privata

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

  • Art. 611 c.p.: Violenza o minaccia per costringere a commettere

    Art. 611 c.p.: Violenza o minaccia per costringere a commettere

    Art. 611 c.p. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

  • Art. 612 Codice Penale: Minaccia

    Art. 612 Codice Penale: Minaccia

    Art. 612 c.p. – Minaccia

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

    Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

    Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339 , ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità .

    Spiegazione

    Punisce chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno. La pena è più grave se la minaccia è grave o fatta in uno dei modi indicati dall’art. 339 (con armi, da più persone riunite, ecc.). Per la minaccia semplice si procede a querela della persona offesa.

    Come funziona e quando si applica

    La minaccia tutela la libertà morale: consiste nel prospettare un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà dell’agente. È elemento costitutivo di altri reati (violenza privata, estorsione, rapina). Diversa è la minaccia grave, procedibile d’ufficio.

    Esempio pratico

    Dire a una persona ‘ti distruggo la macchina se non smetti’ integra il reato di minaccia di un danno ingiusto.

    Domande frequenti

    Quando la minaccia è reato?

    Quando si prospetta ad altri un danno ingiusto e futuro; per la minaccia semplice serve la querela, per quella grave si procede d’ufficio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 612-bis Codice Penale: Atti persecutori

    Articolo 612-bis Codice Penale: Atti persecutori

    Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

    La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

    La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali .

    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

  • Art. 613 c.p.: Stato di incapacità procurato mediante violenza

    Art. 613 c.p.: Stato di incapacità procurato mediante violenza

    Art. 613 c.p. Stato di incapacità procurato mediante violenza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

    Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.

    La pena è della reclusione fino a cinque anni:

    :1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

    :2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

  • Art. 613 bis Codice Penale: Tortura

    Art. 613 bis Codice Penale: Tortura

    Art. 613-bis c.p. Tortura

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

    Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

    Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

    Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

    Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.

  • Art. 613-ter c.p.: Istigazione del pubblico ufficiale a commette

    Art. 613-ter c.p.: Istigazione del pubblico ufficiale a commette

    Art. 613-ter c.p. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  • Articolo 614 Codice Penale: Violazione di domicilio

    Articolo 614 Codice Penale: Violazione di domicilio

    Art. 614 c.p. – Violazione di domicilio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

    La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

  • Art. 615 c.p.: Violazione di domicilio commessa da un pubblico u

    Art. 615 c.p.: Violazione di domicilio commessa da un pubblico u

    Art. 615 c.p. – Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

    Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.