Autore: Andrea Marton

  • Articolo 605 Codice Penale: Sequestro di persona

    Articolo 605 Codice Penale: Sequestro di persona

    Art. 605 c.p. – Sequestro di persona

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

    La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

    1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

    2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

    Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

    Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

    Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:

    1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà;

    2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;

    3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di minore.

    Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

  • Art. 605-bis c.p.: Costrizione al matrimonio o all’unione civile

    Art. 605-bis c.p.: Costrizione al matrimonio o all’unione civile

    Art. 605-bis c.p. Costrizione al matrimonio o all’unione civile(2)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o una unione civile, anche in un Paese estero, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

  • Art. 605-ter c.p.: Induzione al viaggio finalizzato al matrimoni

    Art. 605-ter c.p.: Induzione al viaggio finalizzato al matrimoni

    Art. 605-ter c.p. Induzione al viaggio finalizzato al matrimonio(2)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nei casi previsti dall’articolo 605-bis, chiunque, con artifizi raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all’estero per contrarre matrimonio o una unione civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il matrimonio l’unione civile non vengono contratti.

    La pena è aumentata se concorrono le condizioni di cui all’articolo 609-quater.

  • Art. 605-quater c.p.: Costrizione al matrimonio di persona minor

    Art. 605-quater c.p.: Costrizione al matrimonio di persona minor

    Art. 605-quater c.p. Costrizione al matrimonio di persona minorenne(2)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se i reati di cui agli articoli 605-bis e 605-ter, sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o di un minore di anni diciotto, o di una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni».

  • Articolo 606 Codice Penale: Arresto illegale

    Articolo 606 Codice Penale: Arresto illegale

    Art. 606 c.p. Arresto illegale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

  • Articolo 607 Codice Penale: Indebita limitazione di libertà personale

    Articolo 607 Codice Penale: Indebita limitazione di libertà personale

    Art. 607 c.p. Indebita limitazione di libertà personale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell’autorità competente o non obbedisce all’ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

  • Art. 608 c.p.: Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

    Art. 608 c.p.: Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

    Art. 608 c.p. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

    La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

  • Art. 609 c.p.: Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

    Art. 609 c.p.: Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

    Art. 609 c.p. – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un’ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

  • Articolo 609-bis Codice Penale: Violenza sessuale

    Articolo 609-bis Codice Penale: Violenza sessuale

    Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni .

    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

    1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

  • Articolo 609-quater Codice Penale: Atti sessuali con minorenne

    Articolo 609-quater Codice Penale: Atti sessuali con minorenne

    Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

    1) non ha compiuto gli anni quattordici;

    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

    Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni .

    La pena è aumentata:

    1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

    2) se il reato è commesso da più persone riunite;

    3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

    4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

    5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore .

    Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

    Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

  • Articolo 609-quinquies Codice Penale: Corruzione di minorenne

    Articolo 609-quinquies Codice Penale: Corruzione di minorenne

    Art. 609-quinquies c.p. – Corruzione di minorenne

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

    La pena è aumentata.

    a) se il reato è commesso da più persone riunite;

    b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

    c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

    c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore .

    La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

  • Articolo 609-sexies Codice Penale: Ignoranza dell’età della persona

    Articolo 609-sexies Codice Penale: Ignoranza dell’età della persona

    Art. 609-sexies c.p. – Ignoranza dell’età della persona offesa

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile .