Autore: Andrea Marton

  • Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza

    Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza

    Art. 431 c.p.c. – Esecutorietà della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

    All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

    Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno.

    La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

    Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

    Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.

    Se l’istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio .

  • Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza

    Art. 430 c.p.c. – Deposito della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la sentenza è depositata fuori udienza, il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

  • Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza

    Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza .

    Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

  • Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice

    Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice

    Art. 428 c.p.c. – Incompetenza del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420.

    Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

  • Art. 427 c.p.c.: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 427 c.p.c.: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 427 c.p.c. – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

  • Art. 426 c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 426 c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 426 c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.

    Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

  • Art. 425 c.p.c.: Richiesta di informazioni e osservazioni alle a

    Art. 425 c.p.c.: Richiesta di informazioni e osservazioni alle a

    Art. 425 c.p.c. – Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

    Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.

    A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

  • Art. 424 c.p.c.: Assistenza del consulente tecnico

    Art. 424 c.p.c.: Assistenza del consulente tecnico

    Art. 424 c.p.c. – Assistenza del consulente tecnico

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.

    Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.

    Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

  • Art. 423 c.p.c.: Ordinanze per il pagamento di somme

    Art. 423 c.p.c.: Ordinanze per il pagamento di somme

    Art. 423 c.p.c. – Ordinanze per il pagamento di somme

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

    Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

    Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

    L’ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

  • Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro

    Art. 422 c.p.c. – Registrazione su nastro

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

  • Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice

    Art. 421 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

    Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420 .

    Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, lo esame dei testimoni sul luogo stesso.

    Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.

  • Art. 420-bis c.p.c.: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia

    Art. 420-bis c.p.c.: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia

    Art. 420-bis c.p.c. – Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando per la definizione di una controversia di cui all’articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

    La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

    Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata nel fascicolo d’ufficio contenente la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.