Art. 592 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro .
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
[Abrogato]

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente. È il reato di diffamazione, distinto dall’ingiuria (offesa alla persona presente, oggi depenalizzata). La pena è aggravata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e ancora di più se è commessa col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità (oggi anche social network e siti web).
Servono tre elementi: l’offesa alla reputazione, l’assenza dell’offeso e la comunicazione con almeno due persone. La responsabilità è esclusa quando opera il diritto di cronaca o di critica (verità del fatto, interesse pubblico, continenza espressiva). La diffamazione a mezzo internet è equiparata a quella «con altro mezzo di pubblicità».
Scrivere su un gruppo social o in una chat con più partecipanti frasi denigratorie e false su una persona non presente integra la diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità.
L’ingiuria (offesa a chi è presente) è stata depenalizzata nel 2016 ed è un illecito civile; la diffamazione (offesa a chi è assente, davanti a più persone) resta reato.
Sì, se offende la reputazione altrui ed è visibile a più persone: si applica l’aggravante del mezzo di pubblicità.
L’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, quando il fatto è vero, di interesse pubblico ed espresso in modo continente.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il colpevole dal delitto previsto dall’articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale;
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell’articolo 595, primo comma .

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58 .

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
Stabilisce che la diffamazione (art. 595 c.p.) è punibile a querela della persona offesa, e regola gli effetti della querela ed estinzione per i delitti contro l’onore.
Significa che senza querela della vittima il reato non è perseguibile. Va ricordato che l’ingiuria (ex art. 594) è stata depenalizzata nel 2016: oggi è un illecito civile che dà diritto al risarcimento, non più un reato.
Chi si ritiene diffamato deve presentare querela (di norma entro 3 mesi dal fatto) perché il reato sia perseguibile.
No: è punibile a querela della persona offesa (art. 597).
No: dal 2016 è un illecito civile che dà diritto al risarcimento, non più un reato.
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In vigore dal 1° luglio 1931
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi , è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

In vigore dal 1° luglio 1931
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
:1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
:2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.(1)

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Spiegazione
Punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente. È il reato di diffamazione, distinto dall’ingiuria (offesa alla persona presente, oggi depenalizzata). La pena è aggravata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e ancora di più se è commessa col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità (oggi anche social network e siti web).
Come funziona e quando si applica
Servono tre elementi: l’offesa alla reputazione, l’assenza dell’offeso e la comunicazione con almeno due persone. La responsabilità è esclusa quando opera il diritto di cronaca o di critica (verità del fatto, interesse pubblico, continenza espressiva). La diffamazione a mezzo internet è equiparata a quella «con altro mezzo di pubblicità».
Esempio pratico
Scrivere su un gruppo social o in una chat con più partecipanti frasi denigratorie e false su una persona non presente integra la diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra ingiuria e diffamazione?
L’ingiuria (offesa a chi è presente) è stata depenalizzata nel 2016 ed è un illecito civile; la diffamazione (offesa a chi è assente, davanti a più persone) resta reato.
Un post o un commento online è diffamazione?
Sì, se offende la reputazione altrui ed è visibile a più persone: si applica l’aggravante del mezzo di pubblicità.
Cosa esclude il reato?
L’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, quando il fatto è vero, di interesse pubblico ed espresso in modo continente.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.