Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell’articolo 61;
2° contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3° dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4° dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell’articolo 61.
Spiegazione
Punisce chi cagiona la morte di una persona con il suo consenso, con la reclusione da sei a quindici anni – pena molto più bassa dell’omicidio comune. Non si applicano le aggravanti comuni dell’art. 61. Si applicano invece le norme sull’omicidio ordinario (art. 575) quando il consenso manca o è viziato: in particolare se il fatto è commesso contro un minore, contro una persona inferma di mente, o con consenso estorto o carpito con inganno.
Come funziona e quando si applica
Tutela la vita anche contro la volontà del titolare: il consenso attenua ma non rende lecito il fatto. Il tema è connesso – ma distinto – da quello dell’aiuto al suicidio (art. 580), su cui è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019.
Esempio pratico
Chi provoca la morte di un malato che lo ha lucidamente richiesto risponde di omicidio del consenziente; ma se la vittima è minore o incapace si applica l’omicidio comune.
Domande frequenti
L’omicidio del consenziente è punito?
Sì, con la reclusione da 6 a 15 anni: il consenso riduce la pena ma non rende lecito il fatto. Se manca un valido consenso si applica l’omicidio comune.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.