Autore: Andrea Marton

  • Articolo 573 Codice Penale: Sottrazione consensuale di minorenni

    Articolo 573 Codice Penale: Sottrazione consensuale di minorenni

    Art. 573 c.p. – Sottrazione consensuale di minorenni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

    La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

  • Articolo 574 Codice Penale: Sottrazione di persone incapaci

    Articolo 574 Codice Penale: Sottrazione di persone incapaci

    Art. 574 c.p. – Sottrazione di persone incapaci

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale , al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale , del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

    Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

  • Art. 574-bis c.p.: Sottrazione e trattenimento di minore all’est

    Art. 574-bis c.p.: Sottrazione e trattenimento di minore all’est

    Art. 574-bis c.p. – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

  • Art. 575 Codice Penale: Omicidio

    Art. 575 Codice Penale: Omicidio

    Art. 575 c.p. Omicidio

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

  • Articolo 576 Codice Penale: Circostanze aggravanti. Ergastolo

    Articolo 576 Codice Penale: Circostanze aggravanti. Ergastolo

    Art. 576 c.p. – Circostanze aggravanti. Ergastolo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:

    1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell’articolo 61;

    2° contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

    3° dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

    4° dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;

    5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

    5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

    5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

    È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell’articolo 61.

  • Articolo 577 Codice Penale: Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

    Articolo 577 Codice Penale: Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

    Art. 577 c.p. – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:

    1° contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

    2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

    3° con premeditazione;

    4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61.

    La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

  • Art. 578 c.p.: Infanticidio in condizioni di abbandono materiale

    Art. 578 c.p.: Infanticidio in condizioni di abbandono materiale

    Art. 578 c.p. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

    A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

    Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale (1).

  • Articolo 579 Codice Penale: Omicidio del consenziente

    Articolo 579 Codice Penale: Omicidio del consenziente

    Art. 579 c.p. – Omicidio del consenziente

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

    Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

    Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

    1° contro una persona minore degli anni diciotto;

    2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

    3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

    Spiegazione

    Punisce chi cagiona la morte di una persona con il suo consenso, con la reclusione da sei a quindici anni – pena molto più bassa dell’omicidio comune. Non si applicano le aggravanti comuni dell’art. 61. Si applicano invece le norme sull’omicidio ordinario (art. 575) quando il consenso manca o è viziato: in particolare se il fatto è commesso contro un minore, contro una persona inferma di mente, o con consenso estorto o carpito con inganno.

    Come funziona e quando si applica

    Tutela la vita anche contro la volontà del titolare: il consenso attenua ma non rende lecito il fatto. Il tema è connesso – ma distinto – da quello dell’aiuto al suicidio (art. 580), su cui è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019.

    Esempio pratico

    Chi provoca la morte di un malato che lo ha lucidamente richiesto risponde di omicidio del consenziente; ma se la vittima è minore o incapace si applica l’omicidio comune.

    Domande frequenti

    L’omicidio del consenziente è punito?

    Sì, con la reclusione da 6 a 15 anni: il consenso riduce la pena ma non rende lecito il fatto. Se manca un valido consenso si applica l’omicidio comune.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 580 Codice Penale: Istigazione o aiuto al suicidio

    Articolo 580 Codice Penale: Istigazione o aiuto al suicidio

    Art. 580 c.p. – Istigazione o aiuto al suicidio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

    Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.

  • Art. 581 Codice Penale: Percosse

    Art. 581 Codice Penale: Percosse

    Art. 581 c.p. – Percosse

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

    Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

  • Articolo 582 Codice Penale: Lesione personale

    Articolo 582 Codice Penale: Lesione personale

    Art. 582 c.p. – Lesione personale

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

    Spiegazione

    Punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena varia in base alla durata della malattia; le lesioni gravissime e gravi (art. 583) e quelle lievissime hanno trattamenti differenziati. Per le lesioni lievi è di regola necessaria la querela della persona offesa.

    Come funziona e quando si applica

    Il concetto di «malattia» comprende qualsiasi alterazione funzionale dell’organismo, anche transitoria. Si distingue dalle percosse (art. 581), che non producono malattia. Le aggravanti e la durata della malattia (oltre/sotto i 40 giorni, gravi, gravissime) determinano la cornice di pena.

    Esempio pratico

    Un pugno che provoca la frattura del naso, con prognosi di alcune settimane, integra il reato di lesione personale; serve la querela della vittima se la lesione è lieve.

    Domande frequenti

    Che differenza c’è tra percosse e lesioni?

    Le percosse (art. 581) non causano una malattia; le lesioni (art. 582) sì, cioè un’alterazione funzionale del corpo o della mente.

    Serve la querela per le lesioni?

    Per le lesioni lievi di regola sì; per quelle gravi e gravissime si procede d’ufficio.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 583 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 583 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 583 c.p. – Circostanze aggravanti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

    1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

    2° se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

    3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.

    La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

    1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;

    2° la perdita di un senso;

    3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

    4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69 ;

    5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.