Autore: Andrea Marton

  • Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c.: Notificazione del titolo esecutivo e del precet

    Art. 479 c.p.c. – Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all’originale e del precetto.

    La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

  • Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 478 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 478 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

  • Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c.: Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Art. 477 c.p.c. – Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

    Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

  • Art. 476 c.p.c.: Altre copie in forma esecutiva

    Art. 476 c.p.c.: Altre copie in forma esecutiva

    Art. 476 c.p.c. – Altre copie in forma esecutiva

    Articolo abrogato D. LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

    [Abrogato]

  • Articolo 475 Codice di Procedura Civile: Spedizione in forma esecutiva

    Articolo 475 Codice di Procedura Civile: Spedizione in forma esecutiva

    Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale o in duplicato informatico , salvo che la legge disponga altrimenti.

  • Articolo 474 Codice di Procedura Civile: Titolo esecutivo

    Articolo 474 Codice di Procedura Civile: Titolo esecutivo

    Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

    Sono titoli esecutivi:

    1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

    2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

    3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli,.

    L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

    Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti.

  • Articolo 473 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 473 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 473 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 471 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 471 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 471 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 470 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 470 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 470 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 469 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 469 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 469 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 468 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 468 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 468 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 467 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 467 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 467 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.