Autore: Andrea Marton

  • Art. 561 c.p.: Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

    Art. 561 c.p.: Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

    Art. 561 c.p. – Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

    Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

    Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

  • Articolo 562 Codice Penale: Pena accessoria e sanzione civile

    Articolo 562 Codice Penale: Pena accessoria e sanzione civile

    Art. 562 c.p. Pena accessoria e sanzione civile(1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.

    Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.

    Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.

  • Articolo 563 Codice Penale: Estinzione del reato

    Articolo 563 Codice Penale: Estinzione del reato

    Art. 563 c.p. Estinzione del reato(1)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresì il reato:

    :1) la morte del coniuge offeso;

    :2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

    L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

  • Art. 564 Codice Penale: Incesto

    Art. 564 Codice Penale: Incesto

    Art. 564 c.p. – Incesto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

    Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l’incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

    La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

    Spiegazione

    Punisce chi, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o ascendente, con un affine in linea retta, oppure con una sorella o un fratello. La pena è la reclusione (da uno a cinque anni; più grave in caso di relazione incestuosa).

    Come funziona e quando si applica

    Elemento essenziale e caratterizzante del reato è il pubblico scandalo: in sua assenza il fatto non è punibile ai sensi di questa norma. La disposizione tutela un bene di natura familiare e morale.

    Esempio pratico

    Il reato di incesto si configura solo quando dal fatto deriva pubblico scandalo; è questo l’elemento che la norma espressamente richiede.

    Domande frequenti

    L’incesto è reato in Italia?

    È punito dall’art. 564 c.p. solo se dal fatto deriva pubblico scandalo: è questo l’elemento essenziale richiesto dalla norma.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 565 c.p.: Attentati alla morale familiare commessi col mezz

    Art. 565 c.p.: Attentati alla morale familiare commessi col mezz

    Art. 565 c.p. – Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

  • Articolo 566 Codice Penale: Supposizione o soppressione di stato

    Articolo 566 Codice Penale: Supposizione o soppressione di stato

    Art. 566 c.p. Supposizione o soppressione di stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

    Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

  • Articolo 567 Codice Penale: Alterazione di stato

    Articolo 567 Codice Penale: Alterazione di stato

    Art. 567 c.p. Alterazione di stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità

  • Art. 568 c.p.: Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o

    Art. 568 c.p.: Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o

    Art. 568 c.p. – Occultamento di stato di un (figlio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    ) Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto , in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

  • Articolo 569 Codice Penale: Pena accessoria

    Articolo 569 Codice Penale: Pena accessoria

    Art. 569 c.p. – Pena accessoria

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

  • Art. 570 c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare

    Art. 570 c.p.: Violazione degli obblighi di assistenza familiare

    Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale , alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

    Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

    1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

    2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

    Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

  • Art. 571 c.p.: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

    Art. 571 c.p.: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

    Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

    Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

  • Art. 572 c.p.: Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

    Art. 572 c.p.: Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

    Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione , o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

    La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.

    Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

    Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

    La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali .