Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione , o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali .
Spiegazione
Punisce chi, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o ascendente, con un affine in linea retta, oppure con una sorella o un fratello. La pena è la reclusione (da uno a cinque anni; più grave in caso di relazione incestuosa).
Come funziona e quando si applica
Elemento essenziale e caratterizzante del reato è il pubblico scandalo: in sua assenza il fatto non è punibile ai sensi di questa norma. La disposizione tutela un bene di natura familiare e morale.
Esempio pratico
Il reato di incesto si configura solo quando dal fatto deriva pubblico scandalo; è questo l’elemento che la norma espressamente richiede.
Domande frequenti
L’incesto è reato in Italia?
È punito dall’art. 564 c.p. solo se dal fatto deriva pubblico scandalo: è questo l’elemento essenziale richiesto dalla norma.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.