Autore: Andrea Marton

  • Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c.: Cose mobili relativamente impignorabili

    Art. 515 c.p.c. – Cose mobili relativamente impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere

    pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice

    dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza

    non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può

    anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e

    ricostituzione.

    Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al

    servizio o alla coltivazione del fondo.

    Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del

    mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di

    realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare

    sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in

    forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito

    sul lavoro.

  • Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c.: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

    1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

    2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

    3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

    4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 52;

    5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

    6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

    6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

    6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli .

  • Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c.: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c. – Ricerca delle cose da pignorare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

    Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

    Il giudice di pace , su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

  • Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c.: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c. – Risoluzione delle controversie

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.

    Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata .113a

  • Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Art. 511 c.p.c. – Domanda di sostituzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma.

    Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

  • Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c.: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il

    debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e

    spese.

    In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni

    contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle

    somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in

    tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

    L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i

    predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non

    superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice

    dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,

    con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione

    della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti

    di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta

    anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne

    siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

    Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia

    decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

  • Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c.: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c. – Composizione della somma ricavata

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.

  • Art. 508 c.p.c.: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatar

    Art. 508 c.p.c.: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatar

    Art. 508 c.p.c. – Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, puo’ concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

    In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.

  • Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione

    Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione

    Art. 507 c.p.c. – Forma dell’assegnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

  • Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione

    Art. 506 c.p.c.: Valore minimo per l’assegnazione

    Art. 506 c.p.c. – Valore minimo per l’assegnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente.

    Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

  • Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione

    Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione

    Art. 505 c.p.c. – Assegnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

    Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.

  • Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata

    Art. 504 c.p.c.: Cessazione della vendita forzata

    Art. 504 c.p.c. – Cessazione della vendita forzata

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzionati nell’articolo 495 primo comma.