Art. 515 c.p.c. – Cose mobili relativamente impignorabili
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere
pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice
dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza
non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può
anche permetterne l’uso sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e
ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al
servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del
mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di
realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare
sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in
forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito
sul lavoro.
