Autore: Andrea Marton

  • Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 527 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 526 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.113a

  • Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento

    Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento

    Art. 525 c.p.c. – Condizioni e tempo dell’intervento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .113a Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

    Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 .

  • Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Art. 524 c.p.c. – Pignoramento successivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

    Il processo verbale è depositato …

    e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tale caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

  • Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti

    Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti

    Art. 523 c.p.c. – Unione di pignoramenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui.

    Essi redigono unico processo verbale.

  • Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode

    Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode

    Art. 522 c.p.c. – Compenso del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

    Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode

    Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode

    Art. 521 c.p.c. – Nomina e obblighi del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

    Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

    Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

    Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’articolo 593.

    Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

  • Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Articolo 520 Codice di Procedura Civile: Custodia dei mobili pignorati

    Art. 520 c.p.c. – Custodia dei mobili pignorati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.

    Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

  • Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Articolo 519 Codice di Procedura Civile: Tempo del pignoramento

    Art. 519 c.p.c. – Tempo del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal giudice di pace .

    Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

  • Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 518 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 518 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l’ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.

    Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

    Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

    Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

    Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.

    La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

  • Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c.: Scelta delle cose da pignorare

    Art. 517 c.p.c. – Scelta delle cose da pignorare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta

    liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato

    aumentato della metà.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e

    ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

  • Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di

    Art. 516 c.p.c.: Cose pignorabili in particolari circostanze di

    Art. 516 c.p.c. – Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

    I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.