Art. 530 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 1° luglio 1931
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero. (1)

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio .
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall’accertamento dello stato delle persone.