Autore: Andrea Marton

  • Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto

    Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto

    Art. 537 c.p.c. – Modo dell’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535.

    L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

    Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

    Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

  • Art. 536 c.p.c.: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Art. 536 c.p.c.: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Art. 536 c.p.c. – Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento della forza pubblica.

    In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

  • Articolo 535 Codice di Procedura Civile: Prezzo base dell’incanto

    Articolo 535 Codice di Procedura Civile: Prezzo base dell’incanto

    Art. 535 c.p.c. – Prezzo base dell’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

    In ogni altro caso il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento di cui all’art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

  • Art. 534-ter c.p.c.: Ricorso al Giudice dell’esecuzione

    Art. 534-ter c.p.c.: Ricorso al Giudice dell’esecuzione

    Art. 534-ter c.p.c. – Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto.

    Avverso gli atti del professionista delegato o del commissionario è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

    Sul reclamo di cui al secondo comma, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l’opposizione ai sensi dell’articolo 617.

  • Art. 534-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita

    Art. 534-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita

    Art. 534-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice, con il provvedimento di cui all’articolo 530, delega all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.

  • Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto

    Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto

    Art. 534 c.p.c. – Vendita all’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell’esecuzione, col provvedimento di cui all’art. 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.

    Nello stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell’art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

  • Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario

    Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario

    Art. 533 c.p.c. – Obblighi del commissionario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nel suo provvedimento.

    Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell’articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell’attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice .

    Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell’esecuzione con decreto.

  • Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario

    Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario

    Art. 532 c.p.c. – Vendita a mezzo di commissionario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

    Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

  • Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m

    Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m

    Art. 531 c.p.c. – Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

    La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.

    Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.

  • Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autori

    Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autori

    Art. 530 c.p.c. – Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sulla istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per la audizione delle parti.

    All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

    Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

    Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

    Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’art. 525. Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

    In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.

    Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.

  • Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita

    Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita

    Art. 529 c.p.c. – Istanza di assegnazione o di vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

    Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

    Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

  • Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Art. 528 c.p.c. – Intervento tardivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza .113a I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.