Art. 518 c.p. Pubblicazione della sentenza
In vigore dal 1° luglio 1931
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

In vigore dal 1° luglio 1931
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Articolo abrogato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66
[Abrogato]

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 .
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.
se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 .
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1° adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2° dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.

In vigore dal 1° luglio 1931
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore . Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.