Autore: Andrea Marton

  • Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Articolo 561 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Art. 561 c.p.c. – Pignoramento successivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

    L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 564 .

    In tale caso l’esecuzione si svolge in unico processo.113a Se il pignoramento successivo è compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.

  • Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d

    Art. 560 c.p.c.: Modalità di nomina e revoca del custode. Modo d

    Art. 560 c.p.c. – Modo della custodia

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.

    Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

    Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

    Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinchè il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

    Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

    Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell’esecuzione.

    Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’articolo 617, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

    Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

    Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

    L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.

  • Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati

    Articolo 559 Codice di Procedura Civile: Custodia dei beni pignorati

    Art. 559 c.p.c. – Custodia dei beni pignorati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

    Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534.

    Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.

    Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

  • Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione

    Art. 558 c.p.c.: Limitazione dell’espropriazione

    Art. 558 c.p.c. – Limitazione dell’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell’articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

  • Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento

    Art. 557 c.p.c.: Deposito dell’atto di pignoramento

    Art. 557 c.p.c. – Deposito dell’atto di pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

    Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.

    La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

    Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

  • Art. 556 c.p.c.: Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Art. 556 c.p.c.: Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Art. 556 c.p.c. – Espropriazione di mobili insieme con immobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.

    In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

  • Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 555 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.

    Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari , che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.

    Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

  • Art. 554 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Art. 554 c.p.c.: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Art. 554 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

    Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

  • Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti

    Art. 553 c.p.c.: Assegnazione e vendita di crediti

    Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.La notifica dell’ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.

    Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

    Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

    I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.

    L’ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall’articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all’articolo 551-bis, primo comma.

    Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l’ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  • Art. 552 c.p.c.: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Art. 552 c.p.c.: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Art. 552 c.p.c. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 551 c.p.c. – Intervento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

    Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

  • Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Art. 550 c.p.c. – Pluralità di pignoramenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

    Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.