Autore: Andrea Marton

  • Articolo 498 Codice Penale: Usurpazione di titoli o di onori

    Articolo 498 Codice Penale: Usurpazione di titoli o di onori

    Art. 498 c.p. – Usurpazione di titoli o di onori

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 ottocentomila.

    Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

    Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall’articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  • Art. 499 c.p.: Distruzione di materie prime o di prodotti agrico

    Art. 499 c.p.: Distruzione di materie prime o di prodotti agrico

    Art. 499 c.p. – Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

  • Art. 500 c.p.: Diffusione di una malattia delle piante o degli a

    Art. 500 c.p.: Diffusione di una malattia delle piante o degli a

    Art. 500 c.p. – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

  • Art. 501 c.p.: Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubbli

    Art. 501 c.p.: Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubbli

    Art. 501 c.p. – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

    Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

    Le pene sono raddoppiate:

    1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

    2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

    Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

    La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici .

  • Articolo 501-bis Codice Penale: Manovre speculative su merci

    Articolo 501-bis Codice Penale: Manovre speculative su merci

    Art. 501-bis c.p. – Manovre speculative su merci

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    .

    Fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

    Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

    L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull’istruzione formale. L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all’articolo 625 del codice di procedura penale.

    La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell’autorità e la pubblicazione della sentenza .

  • Articolo 502 Codice Penale: Serrata e sciopero per fini contrattuali

    Articolo 502 Codice Penale: Serrata e sciopero per fini contrattuali

    Art. 502 c.p. – Serrata e sciopero per fini contrattuali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il datore di lavoro, che, col solo scopo d’imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire diecimila.24a I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.24a

  • Art. 503 c.p.: Serrata e sciopero per fini non contrattuali

    Art. 503 c.p.: Serrata e sciopero per fini non contrattuali

    Art. 503 c.p. – Serrata e sciopero per fini non contrattuali

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratta d’un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratta di lavoratori.

  • Art. 504 c.p.: Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata

    Art. 504 c.p.: Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata

    Art. 504 c.p. – Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

  • Art. 505 c.p.: Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di pr

    Art. 505 c.p.: Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di pr

    Art. 505 c.p. – Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall’articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

  • Art. 506 c.p.: Serrata di esercenti di piccole industrie o comme

    Art. 506 c.p.: Serrata di esercenti di piccole industrie o comme

    Art. 506 c.p. – Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

  • Articolo 507 Codice Penale: Boicottaggio

    Articolo 507 Codice Penale: Boicottaggio

    Art. 507 c.p. – Boicottaggio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

  • Art. 508 c.p.: Arbitraria invasione e occupazione di aziende agr

    Art. 508 c.p.: Arbitraria invasione e occupazione di aziende agr

    Art. 508 c.p. – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

    Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente.