Autore: Andrea Marton

  • Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

    Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

    Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

    Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

  • Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

    Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

    Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  • Art. 478 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

    Art. 478 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale

    Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

    Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficial

    Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficial

    Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.

  • Art. 480 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficial

    Art. 480 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficial

    Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

  • Art. 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da per

    Art. 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da per

    Art. 481 c.p. – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

    Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

    Spiegazione

    Punisce chi, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa (pene congiunte se il fatto è commesso a scopo di lucro).

    Come funziona e quando si applica

    È la «falsità ideologica» commessa dal privato esercente un servizio di pubblica necessità (medico, avvocato, ecc.), distinta da quella del pubblico ufficiale (art. 480). Colpisce il contenuto falso di un certificato formalmente regolare.

    Esempio pratico

    Il medico che rilascia un certificato attestando una malattia inesistente commette falsità ideologica ai sensi dell’art. 481.

    Domande frequenti

    Cosa rischia un medico che fa un certificato falso?

    La falsità ideologica in certificati (art. 481): reclusione fino a un anno o multa, con pene più severe se commessa a fine di lucro.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 482 Codice Penale: Falsità materiale commessa dal privato

    Articolo 482 Codice Penale: Falsità materiale commessa dal privato

    Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

  • Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto p

    Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto p

    Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

    Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

  • Articolo 484 Codice Penale: Falsità in registri e notificazioni

    Articolo 484 Codice Penale: Falsità in registri e notificazioni

    Art. 484 c.p. – Falsità in registri e notificazioni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

  • Articolo 485 Codice Penale: Falsità in scrittura privata

    Articolo 485 Codice Penale: Falsità in scrittura privata

    Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata

    Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    [Abrogato]

  • Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

    Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

    Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato

    Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    [Abrogato]

  • Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

    Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

    Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.