Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
In vigore dal 1° luglio 1931
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Spiegazione
Punisce chi, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa (pene congiunte se il fatto è commesso a scopo di lucro).
Come funziona e quando si applica
È la «falsità ideologica» commessa dal privato esercente un servizio di pubblica necessità (medico, avvocato, ecc.), distinta da quella del pubblico ufficiale (art. 480). Colpisce il contenuto falso di un certificato formalmente regolare.
Esempio pratico
Il medico che rilascia un certificato attestando una malattia inesistente commette falsità ideologica ai sensi dell’art. 481.
Domande frequenti
Cosa rischia un medico che fa un certificato falso?
La falsità ideologica in certificati (art. 481): reclusione fino a un anno o multa, con pene più severe se commessa a fine di lucro.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.