Autore: Andrea Marton

  • Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

    Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

    Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

    Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.

  • Art. 465 c.p.: Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese

    Art. 465 c.p.: Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese

    Art. 465 c.p. – Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

    Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila .

  • Art. 466 c.p.: Alterazione di segni nei valori di bollo o nei bi

    Art. 466 c.p.: Alterazione di segni nei valori di bollo o nei bi

    Art. 466 c.p. – Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila .

    Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.

  • Art. 467 c.p.: Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del

    Art. 467 c.p.: Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del

    Art. 467 c.p. – Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.

  • Art. 468 c.p.: Contraffazione di altri pubblici sigilli o strume

    Art. 468 c.p.: Contraffazione di altri pubblici sigilli o strume

    Art. 468 c.p. – Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

    La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

  • Art. 469 c.p.: Contraffazione delle impronte di una pubblica aut

    Art. 469 c.p.: Contraffazione delle impronte di una pubblica aut

    Art. 469 c.p. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

  • Art. 470 c.p.: Vendita o acquisto di cose con impronte contraffa

    Art. 470 c.p.: Vendita o acquisto di cose con impronte contraffa

    Art. 470 c.p. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

  • Articolo 471 Codice Penale: Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

    Articolo 471 Codice Penale: Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

    Art. 471 c.p. – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

  • Art. 472 c.p.: Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impro

    Art. 472 c.p.: Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impro

    Art. 472 c.p. – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

    La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

    Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

  • Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distin

    Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di segni distin

    Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

    Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale .

  • Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti

    Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti

    Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

    Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

    I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale .

  • Articolo 475 Codice Penale: Pena accessoria

    Articolo 475 Codice Penale: Pena accessoria

    Art. 475 c.p. Pena accessoria

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.