Autore: Andrea Marton

  • Art. 586 c.p.c.: Trasferimento del bene espropriato

    Art. 586 c.p.c.: Trasferimento del bene espropriato

    Art. 586 c.p.c. – Trasferimento del bene espropriato

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’ esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’ aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’ aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.

    Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.

  • Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo

    Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo

    Art. 585 c.p.c. – Versamento del prezzo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.

    Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

    Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

  • Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto

    Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto

    Art. 584 c.p.c. – Offerte dopo l’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.

    Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’articolo 580.

    Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.

    Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.

    Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma , salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

  • Art. 583 c.p.c.: Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 583 c.p.c.: Aggiudicazione per persona da nominare

    Art. 583 c.p.c. – Aggiudicazione per persona da nominare

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.

    In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.

  • Art. 582 c.p.c.: Dichiarazione di residenza o elezione di domici

    Art. 582 c.p.c.: Dichiarazione di residenza o elezione di domici

    Art. 582 c.p.c. – Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell’aggiudicatario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale . In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso , salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis .

  • Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Art. 581 c.p.c. – Modalità dell’incanto

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

    Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

    Allorchè siano trascorsi tre minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.

    Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un’altra, anche se poi questa è dichiarata nulla .

  • Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 580 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

    Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione .113a

  • Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Art. 579 c.p.c. – Persone ammesse agli incanti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto.

    Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

    I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

  • Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Art. 578 c.p.c. – Delega a compiere la vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.

    In tale caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.

  • Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Art. 577 c.p.c. – Indivisibilità dei fondi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione in lotti non può essere disposta se l’immobile costituisce un’unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

  • Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend

    Art. 576 c.p.c.: Contenuto del provvedimento che dispone la vend

    Art. 576 c.p.c. – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

    1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

    2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;

    3) il giorno e l’ora dell’incanto;

    4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

    5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti ;113a 6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

    7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.

    L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

  • Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 575 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.