Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 585 c.p.c. – Versamento del prezzo

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.

Se l’immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca concessa dalla parte finanziata. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l’aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell’esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall’articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In sintesi

  • L'aggiudicatario è tenuto a versare il prezzo entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita ex art. 576 c.p.c.
  • Il documento comprovante il versamento va consegnato al cancelliere del tribunale.
  • Se l'aggiudicatario è un creditore ipotecario o assume un debito garantito da ipoteca, il giudice può limitare il versamento alla quota necessaria per spese e creditori capienti.
  • In caso di finanziamento con versamento diretto alla procedura e ipoteca di primo grado sull'immobile, il decreto di trasferimento deve indicarne l'atto e la trascrizione è condizionata all'iscrizione contestuale dell'ipoteca.
Indice dei contenuti

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nei termini e nelle modalità stabiliti dall'ordinanza di vendita, consegnando la prova del pagamento al cancelliere.

Ratio

L'art. 585 c.p.c. disciplina la fase conclusiva della vendita forzata immobiliare: il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario. La norma presidia l'interesse dei creditori alla realizzazione effettiva del ricavato, assicurando che l'aggiudicazione non rimanga un atto formale privo di seguito economico. Il termine e le modalità di versamento sono fissati nell'ordinanza di vendita, garantendo così prevedibilità e certezza per tutti i partecipanti alla procedura.

Il legislatore ha nel tempo aggiornato la disposizione per adeguarla alla prassi del mercato creditizio, introducendo la disciplina speciale per i finanziamenti bancari con garanzia ipotecaria sul medesimo immobile oggetto di espropriazione.

Analisi

Il primo comma pone la regola generale: il versamento avviene nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza di cui all'art. 576, con consegna al cancelliere del documento comprovante il pagamento. Il secondo comma introduce una deroga a favore del creditore ipotecario aggiudicatario o dell'aggiudicatario che assume debiti ipotecari ex art. 508: il giudice dell'esecuzione, con decreto, può limitare il versamento alla sola quota necessaria per coprire spese processuali e soddisfare gli altri creditori capienti, evitando così movimentazioni finanziarie circolari.

Il terzo comma, aggiunto per regolare l'accesso al credito contestuale all'acquisto in asta, stabilisce che quando il prezzo viene versato tramite finanziamento bancario con erogazione diretta alla procedura e contestuale ipoteca di primo grado sull'immobile aggiudicato, il decreto di trasferimento deve menzionare tale atto. Il Conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca a favore del soggetto finanziatore: in tal modo la banca acquista garanzia reale nello stesso momento in cui l'aggiudicatario consegue la proprietà dell'immobile.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i procedimenti di espropriazione forzata immobiliare, a partire dal momento dell'aggiudicazione definitiva. Rileva in particolare: (a) quando un creditore ipotecario si aggiudica il bene e la compensazione tra credito e prezzo riduce il dovuto; (b) quando l'aggiudicatario privato si avvale di un mutuo per finanziare l'acquisto in asta, fattispecie diventata sempre più comune con la crescita del mercato delle aste giudiziarie.

Il terzo comma assume rilievo pratico per le banche e gli istituti di credito che erogano finanziamenti destinati all'acquisto in asta: l'iscrizione dell'ipoteca deve essere contestuale alla trascrizione del decreto di trasferimento, non successiva.

Connessioni

Art. 576 c.p.c. (ordinanza che dispone la vendita); art. 508 c.p.c. (assunzione di debiti ipotecari da parte dell'aggiudicatario); art. 586 c.p.c. (decreto di trasferimento successivo al versamento del prezzo); art. 587 c.p.c. (inadempienza dell'aggiudicatario per mancato versamento); artt. 2808 e ss. c.c. (ipoteca); d.lgs. 385/1993 TUB (disciplina del credito fondiario, artt. 38 e ss.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio si aggiudica in asta un appartamento per 180.000 euro

Il tribunale ha fissato il termine di 60 giorni per il versamento. Tizio ottiene un mutuo dalla propria banca, che eroga direttamente la somma alla procedura con contestuale iscrizione di ipoteca di primo grado sull'immobile. Il giudice dell'esecuzione emette il decreto di trasferimento menzionando il contratto di finanziamento; il Conservatore iscrive decreto e ipoteca in unica operazione. Tizio diventa proprietario dell'immobile e la banca acquisisce contestualmente la garanzia reale.

Caso 2: Caso 2

Caio, creditore ipotecario di primo grado per 150.000 euro, si aggiudica l'immobile del debitore Sempronio per 200.000 euro. Nella procedura vi è un solo altro creditore chirografario con credito di 20.000 euro e spese processuali di 10.000 euro. Il giudice dell'esecuzione, con decreto ex art. 585 secondo comma, limita il versamento di Caio a 30.000 euro (20.000 per il chirografario + 10.000 per le spese), evitando che Caio debba versare 200.000 euro per poi riceverne indietro 170.000 in sede di distribuzione.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve versare il prezzo chi si aggiudica un immobile all'asta?

Il termine è fissato dall'ordinanza che dispone la vendita, di norma tra 60 e 120 giorni dall'aggiudicazione. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione.

Posso comprare una casa all'asta con un mutuo bancario?

Sì, è possibile. Se la banca eroga le somme direttamente alla procedura e iscrive ipoteca di primo grado sull'immobile aggiudicato, il decreto di trasferimento deve indicare il contratto di finanziamento e la trascrizione avviene contestualmente all'iscrizione dell'ipoteca.

Chi vince l'asta deve sempre versare l'intero prezzo?

Non necessariamente. Se l'aggiudicatario è un creditore ipotecario o assume debiti garantiti da ipoteca, il giudice può limitare il versamento alla quota necessaria a coprire le spese e i creditori che risultano capaci di essere soddisfatti, evitando movimenti circolari di denaro.

Cosa succede se non riesco a versare il prezzo in tempo?

Si decade dall'aggiudicazione, si perde la cauzione a titolo di multa e il giudice dispone un nuovo incanto. Se il nuovo incanto produce un ricavato inferiore, l'ex aggiudicatario è tenuto a pagare la differenza.

Dove si consegna la prova del pagamento del prezzo?

Il documento comprovante il versamento (ad esempio la contabile bancaria o la ricevuta del bonifico) va consegnato al cancelliere del tribunale che gestisce la procedura esecutiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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