In sintesi
- Il procuratore legale aggiudicatosi l'immobile per persona da nominare deve dichiarare il nome del cliente entro tre giorni dall'incanto.
- La dichiarazione va fatta in cancelleria, depositando il mandato.
- Se non avviene la dichiarazione nei termini, l'aggiudicazione diventa definitiva a nome del procuratore stesso.
- Il termine di tre giorni è perentorio e non prorogabile.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 583 c.p.c. – Aggiudicazione per persona da nominare
Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Il procuratore legale aggiudicatario per persona da nominare ha tre giorni per dichiarare in cancelleria il nome del cliente; in mancanza, l'acquisto si consolida a suo nome.
Ratio
L'articolo 583 c.p.c. completa il meccanismo avviato dall'articolo 579 terzo comma, che consente ai procuratori legali di offrire all'incanto per persona da nominare. La finalità è conciliare la tutela della riservatezza dell'acquirente reale durante le operazioni d'asta con l'esigenza di certezza giuridica nella definizione dei soggetti del contratto di compravendita. Il termine perentorio di tre giorni e la sanzione dell'aggiudicazione a nome del procuratore garantiscono che l'incertezza sull'identità dell'acquirente sia risolta in tempi brevissimi.
Analisi
La norma si compone di due commi. Il primo regola la fattispecie ordinaria: il procuratore legale che ha partecipato all'incanto per persona da nominare deve compiere due atti distinti entro tre giorni dall'incanto, la dichiarazione del nome del cliente in cancelleria e il deposito del mandato. Il mandato è il documento che prova l'esistenza e i limiti del potere rappresentativo; il suo deposito consente al giudice di verificare che la persona nominata abbia effettivamente conferito l'incarico. Il secondo comma stabilisce la conseguenza dell'inadempimento: l'aggiudicazione diventa definitiva a nome del procuratore, che si trova quindi ad essere l'acquirente dell'immobile.
Quando si applica
La disposizione si applica ogniqualvolta un avvocato abbia partecipato all'incanto esercitando la facoltà di cui all'articolo 579 terzo comma c.p.c. È una fattispecie relativamente frequente nelle aste di immobili di valore significativo, dove l'acquirente preferisce mantenere l'anonimato durante le operazioni d'asta. Il termine decorre dalla data dell'incanto, non da quella dell'aggiudicazione formale.
Connessioni
L'articolo 583 c.p.c. si coordina con l'articolo 579 terzo comma (facoltà del procuratore legale di offrire per persona da nominare), l'articolo 582 (dichiarazione di domicilio dell'aggiudicatario) e l'articolo 586 (decreto di trasferimento). Rileva il collegamento con l'istituto della cessione del contratto e con la disciplina del mandato ex articoli 1703 e ss. c.c., nonché con le norme deontologiche forensi sulla responsabilità dell'avvocato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
L'avvocato Filano partecipa all'incanto di un immobile di pregio per conto di Caio, che intende acquistare senza rivelare la propria identità durante la gara. Filano si aggiudica l'immobile offrendo 500.000 euro. Entro i tre giorni successivi all'incanto, Filano si reca in cancelleria, dichiara il nome di Caio come persona nominata e deposita la procura speciale conferita da quest'ultimo. Il giudice verifica la regolarità del mandato e l'aggiudicazione viene registrata definitivamente a nome di Caio, che risulterà acquirente nel successivo decreto di trasferimento.
Caso 2: Caso 2
L'avvocato Sempronio partecipa all'incanto per persona da nominare, aggiudicandosi un appartamento per 280.000 euro. Il suo cliente Mevio, tuttavia, cambia idea e non intende più acquistare l'immobile. Sempronio non effettua alcuna dichiarazione entro i tre giorni dall'incanto. Decorso il termine perentorio, l'articolo 583 secondo comma c.p.c. si applica automaticamente: l'aggiudicazione diventa definitiva a nome di Sempronio, che si trova obbligato a versare il saldo del prezzo e ad acquistare l'immobile, con tutte le responsabilità conseguenti, inclusa quella verso il cliente per l'eventuale mandato non correttamente eseguito.
Domande frequenti
Entro quando il procuratore legale deve nominare il proprio cliente dopo l'aggiudicazione?
Entro tre giorni dall'incanto. Il termine è perentorio: decorso inutilmente, l'aggiudicazione diventa definitiva a nome del procuratore legale stesso, che diventa l'acquirente dell'immobile.
Cosa deve depositare l'avvocato in cancelleria per nominare il cliente?
Deve dichiarare il nome della persona per cui ha fatto l'offerta e depositare il mandato, ovvero la procura speciale che prova che il cliente lo aveva incaricato di partecipare all'incanto.
Se il procuratore non nomina nessuno, deve pagare lui il prezzo dell'immobile?
Sì. Se non viene effettuata la dichiarazione nei tre giorni, l'aggiudicazione si consolida definitivamente a nome del procuratore, che è tenuto al versamento del saldo prezzo come qualsiasi aggiudicatario.
Può anche un non avvocato offrire per persona da nominare all'incanto?
No. La facoltà di offrire per persona da nominare è riservata dall'articolo 579 terzo comma c.p.c. esclusivamente ai procuratori legali, cioè agli avvocati. Un comune mandatario deve indicare il nome del rappresentato già al momento dell'offerta.
Il cliente nominato può rifiutare l'acquisto dopo essere stato nominato?
No. La nomina produce effetti retroattivi: la persona nominata diventa acquirente ab initio. Il rifiuto non ha effetti processuali e il cliente nominato risponde in solido con il procuratore verso la procedura esecutiva.
Schema dell'articolo
Vedi anche