← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 587 c.p.c. – Inadempienza dell’aggiudicatario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza.

In sintesi

  • Il mancato versamento del prezzo nel termine stabilito comporta la decadenza dell'aggiudicatario, dichiarata con decreto del giudice dell'esecuzione.
  • La cauzione versata è incamerata a titolo di multa.
  • Il giudice dispone un nuovo incanto secondo le regole degli artt. 576 e ss.
  • Se il ricavato del nuovo incanto, unito alla cauzione confiscata, è inferiore al prezzo del primo incanto, l'aggiudicatario inadempiente deve pagare la differenza.

Se l'aggiudicatario non versa il prezzo nel termine, decade dall'aggiudicazione, perde la cauzione e si procede a nuovo incanto a suo rischio.

Ratio

L'art. 587 c.p.c. sanziona l'inadempienza dell'aggiudicatario che, dopo aver ottenuto l'aggiudicazione, non versa il prezzo nel termine stabilito. La norma persegue un duplice scopo: disincentivare le aggiudicazioni speculative (offerte al rialzo senza reale capacità o volontà di pagare) e garantire ai creditori il pieno ristoro del danno subito in caso di inadempimento, attraverso la responsabilità patrimoniale dell'aggiudicatario per l'eventuale minor ricavato del nuovo incanto.

La cauzione svolge qui una funzione tipicamente punitiva (multa), non meramente risarcitoria, e si affianca alla responsabilità per il differenziale di prezzo, creando un sistema sanzionatorio complessivamente dissuasivo.

Analisi

Il primo comma disciplina la decadenza: il giudice dell'esecuzione la dichiara con decreto, provvedimento non impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ma assoggettabile a reclamo nelle forme ordinarie. Contestualmente il giudice pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa (non a titolo di risarcimento, donde l'irrilevanza dell'effettivo danno subito) e dispone un nuovo incanto.

Il secondo comma delinea la procedura del nuovo incanto (artt. 576 e ss.) e introduce la responsabilità differenziale: se il ricavato netto del secondo incanto, sommato alla cauzione confiscata, è inferiore al prezzo del primo incanto, l'aggiudicatario decaduto risponde della differenza. Si tratta di una responsabilità ex lege, azionabile dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della stessa procedura esecutiva senza necessità di separato giudizio di cognizione.

Quando si applica

La norma opera in tutti i procedimenti di espropriazione forzata immobiliare quando l'aggiudicatario, sia quello derivante dalla vendita senza incanto ex art. 571 sia quello da gara ex art. 573 o da incanto ex art. 576, non versa il prezzo entro il termine fissato nell'ordinanza di vendita. L'inadempimento deve essere totale o sostanziale; versamenti parziali tardivi possono dar luogo a valutazioni discrezionali del giudice.

La responsabilità differenziale si attiva solo se il nuovo incanto produce un ricavato inferiore: se produce un ricavato uguale o superiore, l'aggiudicatario decaduto non deve nulla oltre la cauzione già perduta.

Connessioni

Art. 576 c.p.c. (ordinanza di vendita e nuovo incanto); art. 585 c.p.c. (termine per il versamento del prezzo); art. 569 c.p.c. (ordinanza che dispone la vendita); art. 580 c.p.c. (cauzione per partecipare all'incanto); art. 591 c.p.c. (provvedimento di nuovo incanto in caso di gara deserta); art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).

Domande frequenti

Cosa succede se chi ha vinto l'asta non paga?

Il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, incamera la cauzione a titolo di multa e dispone un nuovo incanto. Se il nuovo ricavato è inferiore al prezzo originario, l'inadempiente deve pagare la differenza.

Si perde sempre la cauzione se non si versa il prezzo?

Sì, la perdita della cauzione è automatica e ha natura di multa, indipendentemente dall'entità del danno effettivamente subito dai creditori. Non si tratta di caparra confirmatoria ma di sanzione processuale.

Quanto tempo ho per pagare dopo l'aggiudicazione?

Il termine è fissato nell'ordinanza di vendita, di solito tra 60 e 120 giorni dall'aggiudicazione. Conviene organizzarsi in anticipo, ad esempio avviando la pratica di mutuo prima di partecipare all'asta.

L'aggiudicatario decaduto può contestare il decreto di decadenza?

Il decreto che dichiara la decadenza è un atto del giudice dell'esecuzione: può essere impugnato con reclamo nelle forme previste dalla legge. Non è invece proponibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che riguarda altri provvedimenti del processo esecutivo.

Posso chiedere una proroga del termine di pagamento?

La legge non prevede espressamente una proroga, ma nella pratica il giudice può, in presenza di giustificati motivi documentati, concedere un breve differimento. Si tratta di un potere discrezionale, non di un diritto dell'aggiudicatario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.