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Art. 588 c.p.c. – Termine per l’istanza di assegnazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di
assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per
mancanza di offerte.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ogni creditore può presentare istanza di assegnazione entro dieci giorni prima dell'incanto, per il caso in cui la vendita vada deserta per mancanza di offerte.
Ratio
L'art. 588 c.p.c. introduce uno strumento alternativo alla vendita forzata: l'assegnazione del bene ai creditori. La norma risponde alla necessità di evitare che, in caso di gara deserta, la procedura si arenga indefinitamente senza soddisfazione dei creditori. Il creditore che presenta istanza di assegnazione manifesta la volontà di ricevere il bene in luogo del denaro, assumendosi il rischio di gestire un cespite immobiliare invece di un credito monetario.
Il termine di 10 giorni prima dell'incanto è un onere di tempestività che garantisce al giudice la disponibilità delle istanze nel momento in cui, constatata la desertità dell'asta, deve provvedere immediatamente sull'assegnazione.
Analisi
La norma è sintetica: stabilisce il soggetto legittimato (ogni creditore, sia procedente sia intervenuto), il termine (dieci giorni prima della data dell'incanto), il contenuto dell'istanza (rinvio all'art. 589) e la condizione sospensiva (la vendita all'incanto non deve avere luogo per mancanza di offerte). L'istanza è dunque condizionata: produce effetti solo se l'incanto va deserto; se vi sono offerte e si procede regolarmente alla vendita, l'istanza di assegnazione perde efficacia.
Il termine di dieci giorni è perentorio: istanze presentate tardivamente non vengono prese in considerazione dal giudice. La verifica della tempestività spetta al cancelliere o al professionista delegato. Ogni creditore può presentare la propria istanza indipendentemente dagli altri, e in caso di pluralità di istanze il giudice deve effettuare una scelta secondo i criteri dell'art. 590.
Quando si applica
La norma si applica nell'espropriazione forzata immobiliare con procedura a incanto. Il creditore deve valutare anticipatamente la probabilità che l'incanto vada deserto (ad esempio per un bene con problematiche di mercato o per un prezzo base elevato) e decidere se presentare preventivamente l'istanza di assegnazione. L'assegnazione è particolarmente utilizzata nelle procedure con immobili di difficile collocazione sul mercato.
Connessioni
Art. 589 c.p.c. (contenuto dell'istanza di assegnazione); art. 590 c.p.c. (provvedimento di assegnazione da parte del giudice); art. 576 c.p.c. (ordinanza che dispone la vendita all'incanto); art. 591 c.p.c. (provvedimento alternativo: nuovo incanto o amministrazione giudiziaria); art. 506 c.p.c. (limite minimo dell'offerta di assegnazione).
Domande frequenti
Chi può chiedere l'assegnazione di un immobile in una procedura esecutiva?
Ogni creditore che partecipa alla procedura — sia il creditore procedente sia quelli intervenuti — può presentare istanza di assegnazione. Non possono farlo invece soggetti estranei alla procedura.
Cosa succede se presento l'istanza di assegnazione in ritardo?
L'istanza tardiva non viene considerata dal giudice. Il termine di 10 giorni prima dell'incanto è perentorio, quindi è essenziale monitorare la data dell'asta e presentare l'istanza in tempo utile.
Se partecipo all'asta e vinco, l'istanza di assegnazione che avevo presentato perde valore?
Sì. L'assegnazione opera come misura subordinata e alternativa: si attiva solo se l'incanto va deserto per mancanza di offerte. Se l'asta si svolge regolarmente, l'istanza decade automaticamente.
Quanto devo offrire per ottenere l'assegnazione dell'immobile?
L'istanza deve contenere un'offerta non inferiore alla somma indicata nell'art. 506 (limite minimo di aggiudicazione) e al prezzo determinato ex art. 568 (stima dell'esperto). Il dettaglio è disciplinato dall'art. 589 c.p.c.
Se sono creditore posso aspettare l'asta senza fare nulla e poi chiedere l'assegnazione?
No. L'istanza deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'incanto, non dopo che è andato deserto. Bisogna quindi attivarsi in anticipo, senza aspettare l'esito dell'asta.
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