Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 588 c.p.c. – Termine per l’istanza di assegnazione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione , per sé o a favore di un terzo, a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 587 - Art. 587 c.p.c.: Inadempienza dell’aggiudicatario→Cod. proc. civ. art. 589 - Articolo 589 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 586 c.p.c.: Trasferimento del bene espropriato→Articolo 590 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di assegnazione→Articolo 585 Codice di Procedura Civile: Versamento del prezzo→Art. 591 c.p.c.: Provvedimento di amministrazione giudiziaria o→Art. 591-bis c.p.c.: Delega delle operazioni di vendita→Art. 591-ter c.p.c.: Ricorso al giudice dell’esecuzione→Articolo 584 Codice di Procedura Civile: Offerte dopo l’incanto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ogni creditore può presentare istanza di assegnazione entro dieci giorni prima dell'incanto, per il caso in cui la vendita vada deserta per mancanza di offerte.
Ratio
L'art. 588 c.p.c. introduce uno strumento alternativo alla vendita forzata: l'assegnazione del bene ai creditori. La norma risponde alla necessità di evitare che, in caso di gara deserta, la procedura si arenga indefinitamente senza soddisfazione dei creditori. Il creditore che presenta istanza di assegnazione manifesta la volontà di ricevere il bene in luogo del denaro, assumendosi il rischio di gestire un cespite immobiliare invece di un credito monetario.
Il termine di 10 giorni prima dell'incanto è un onere di tempestività che garantisce al giudice la disponibilità delle istanze nel momento in cui, constatata la desertità dell'asta, deve provvedere immediatamente sull'assegnazione.
Analisi
La norma è sintetica: stabilisce il soggetto legittimato (ogni creditore, sia procedente sia intervenuto), il termine (dieci giorni prima della data dell'incanto), il contenuto dell'istanza (rinvio all'art. 589) e la condizione sospensiva (la vendita all'incanto non deve avere luogo per mancanza di offerte). L'istanza è dunque condizionata: produce effetti solo se l'incanto va deserto; se vi sono offerte e si procede regolarmente alla vendita, l'istanza di assegnazione perde efficacia.
Il termine di dieci giorni è perentorio: istanze presentate tardivamente non vengono prese in considerazione dal giudice. La verifica della tempestività spetta al cancelliere o al professionista delegato. Ogni creditore può presentare la propria istanza indipendentemente dagli altri, e in caso di pluralità di istanze il giudice deve effettuare una scelta secondo i criteri dell'art. 590.
Quando si applica
La norma si applica nell'espropriazione forzata immobiliare con procedura a incanto. Il creditore deve valutare anticipatamente la probabilità che l'incanto vada deserto (ad esempio per un bene con problematiche di mercato o per un prezzo base elevato) e decidere se presentare preventivamente l'istanza di assegnazione. L'assegnazione è particolarmente utilizzata nelle procedure con immobili di difficile collocazione sul mercato.
Connessioni
Art. 589 c.p.c. (contenuto dell'istanza di assegnazione); art. 590 c.p.c. (provvedimento di assegnazione da parte del giudice); art. 576 c.p.c. (ordinanza che dispone la vendita all'incanto); art. 591 c.p.c. (provvedimento alternativo: nuovo incanto o amministrazione giudiziaria); art. 506 c.p.c. (limite minimo dell'offerta di assegnazione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, creditore ipotecario che vanta un credito di 100.000 euro, partecipa alla procedura esecutiva sull'immobile del debitore Sempronio. Convinto che l'incanto andrà deserto per il prezzo base elevato, presenta istanza di assegnazione 15 giorni prima dell'asta, offrendo di pagare la somma minima ex artt. 506 e 568. L'incanto effettivamente va deserto per mancanza di offerte: il giudice esamina l'istanza di Tizio e, verificando la congruità dell'offerta, provvede all'assegnazione ai sensi dell'art. 590.
Caso 2: Caso 2
Caio e Mevio, entrambi creditori intervenuti nella procedura esecutiva sul capannone industriale di Filano, presentano ciascuno la propria istanza di assegnazione nei termini. L'incanto va deserto. Il giudice deve scegliere tra le due istanze: verificate le offerte di pagamento, assegna il bene a Mevio che ha offerto una somma maggiore. Caio recupera la sola cauzione eventualmente versata a corredo della sua istanza, senza alcun pregiudizio ulteriore.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'assegnazione di un immobile in una procedura esecutiva?
Ogni creditore che partecipa alla procedura, sia il creditore procedente sia quelli intervenuti, può presentare istanza di assegnazione. Non possono farlo invece soggetti estranei alla procedura.
Cosa succede se presento l'istanza di assegnazione in ritardo?
L'istanza tardiva non viene considerata dal giudice. Il termine di 10 giorni prima dell'incanto è perentorio, quindi è essenziale monitorare la data dell'asta e presentare l'istanza in tempo utile.
Se partecipo all'asta e vinco, l'istanza di assegnazione che avevo presentato perde valore?
Sì. L'assegnazione opera come misura subordinata e alternativa: si attiva solo se l'incanto va deserto per mancanza di offerte. Se l'asta si svolge regolarmente, l'istanza decade automaticamente.
Quanto devo offrire per ottenere l'assegnazione dell'immobile?
L'istanza deve contenere un'offerta non inferiore alla somma indicata nell'art. 506 (limite minimo di aggiudicazione) e al prezzo determinato ex art. 568 (stima dell'esperto). Il dettaglio è disciplinato dall'art. 589 c.p.c.
Se sono creditore posso aspettare l'asta senza fare nulla e poi chiedere l'assegnazione?
No. L'istanza deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'incanto, non dopo che è andato deserto. Bisogna quindi attivarsi in anticipo, senza aspettare l'esito dell'asta.