Autore: Andrea Marton

  • Articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubblica

    Articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubblica

    Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

    :1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;(1)

    :2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;

    :3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

    Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

  • Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione

    Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione

    Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

    1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

    2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore;

    3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

    4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

    La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

    La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

    .

  • Articolo 454 Codice Penale: Alterazione di monete

    Articolo 454 Codice Penale: Alterazione di monete

    Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

  • Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concer

    Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concer

    Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

  • Articolo 456 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Articolo 456 Codice Penale: Circostanze aggravanti

    Art. 456 c.p. Circostanze aggravanti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

  • Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona

    Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona

    Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

  • Art. 458 c.p.: Parificazione delle carte di pubblico credito all

    Art. 458 c.p.: Parificazione delle carte di pubblico credito all

    Art. 458 c.p. – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

    Per carte di pubblico credito s’intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

  • Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione n

    Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione n

    Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

    Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

  • Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la

    Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la

    Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

  • Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di stru

    Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di stru

    Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati …

    alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

    La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.

  • Art. 462 c.p.: Falsificazione di biglietti di pubblica impresa d

    Art. 462 c.p.: Falsificazione di biglietti di pubblica impresa d

    Art. 462 c.p. – Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.

  • Articolo 463 Codice Penale: Casi di non punibilità

    Articolo 463 Codice Penale: Casi di non punibilità

    Art. 463 c.p. Casi di non punibilità

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l’Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.