Autore: Andrea Marton

  • Art. 50-bis c.p.c.: Cause nelle quali il tribunale giudica in co

    Art. 50-bis c.p.c.: Cause nelle quali il tribunale giudica in co

    Art. 50-bis c.p.c. – Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il tribunale giudica in composizione collegiale:

    1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto;

    2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;

    3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

    4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;

    5) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

    6) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197;

    7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117;

    7-bis) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164 .

    Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.

  • Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Articolo 50 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Art. 50 c.p.c. – Riassunzione della causa

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

    Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.

  • Art. 49 c.p.c.: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Art. 49 c.p.c.: Ordinanza [1] di regolamento di competenza

    Art. 49 c.p.c. – Ordinanza di regolamento di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    L’ordinanza con cui la corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinchè provvedano alla loro difesa.

  • Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi

    Art. 48 c.p.c. – Sospensione dei processi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l’ordinanza che richiede il regolamento.

    Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

  • Art. 46 c.p.c.: Casi di inapplicabilità del regolamento di compe

    Art. 46 c.p.c.: Casi di inapplicabilità del regolamento di compe

    Art. 46 c.p.c. – Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

  • Art. 47 c.p.c.: Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 47 c.p.c.: Procedimento del regolamento di competenza

    Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza di regolamento di competenza si propone alla corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

    Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’art. 43, secondo comma. L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

    La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.

    Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

    Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

  • Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza

    Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza.

  • Art. 44 c.p.c.: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla

    Art. 44 c.p.c.: Efficacia dell’ordinanza [1] che pronuncia sulla

    Art. 44 c.p.c. – Efficacia della (ordinanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    che pronuncia sulla competenza).

    La ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

  • Art. 43 c.p.c.: Regolamento facoltativo di competenza

    Art. 43 c.p.c.: Regolamento facoltativo di competenza

    Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

    La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

    Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione dell’ ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.

  • Art. 42 c.p.c.: Regolamento necessario di competenza

    Art. 42 c.p.c.: Regolamento necessario di competenza

    Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.

  • Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione

    Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione

    Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37.

    L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.

    La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

  • Art. 39 c.p.c.: Litispendenza e continenza di cause

    Art. 39 c.p.c.: Litispendenza e continenza di cause

    Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo .

    Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

    La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso .